n.272 del 14.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 – Impresa Individuale Milani Rodolfo. Variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) alla concessione rilasciata con D.D. n. 2189 del 12/05/2020 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Borgonovo Val Tidone (PC) località Agazzino, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico, bagnamento piantine in fitocella e domestico) - Proc. PC01A0523– SINADOC 9801/2022

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, all’Impresa Individuale Milani Rodolfo (C.F. MLNRLF79H14C261L e P.I.V.A. 01294920333), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 2189 del 12/05/2020, codice pratica PC01A0523, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico, bagnamento piantine in fitocella e domestico);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 4;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 42.000; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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