n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione n. 3713 del 13/3/2017, recante “Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2017”;

Considerato che:

- l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- l’art. 4, comma 3, del citato D.M. n. 356/1999 prevede che il Servizio fitosanitario regionale deve istituire una zona di sicurezza la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, deve comprendere “un’area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato”;

- l’art. 7 del suddetto D.M. n. 356/1999 prevede che: “1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale. 2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall’area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale. 3. In deroga al primo comma, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi.”, e nelle zone non protette dell'Unione Europea ora sono comprese anche zone non protette dell'Italia;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/9/1999, n. 356;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;

Vista inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie – Istituto;

Viste:

- n. 7295 del 29 aprile 2016 “Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli artt. 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993”;

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.779385 del 21/12/2017, avente ad oggetto “Art. 21, comma 2, della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di confermare per l’anno 2018 le “zone di sicurezza” già istituite con la determinazione dirigenziale n. 3713/2017 (zone “A”) e di istituire ufficialmente nuove “zone di sicurezza” (zone “B”) nelle province di Parma e Piacenza. Le “zone di sicurezza” sono presenti nei seguenti comuni:

- provincia di Parma: comuni di Fidenza, Fontanellato, Noceto e Salsomaggiore Terme;

- provincia di Piacenza: comuni di Agazzano e Gragnano Trebbiense;

3. di delimitare dette “zone di sicurezza” (zone “A” e zone “B”) così come riportato nelle mappe allegate alla presente determinazione;

4. di stabilire che, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, è fatto divieto di trasportare fuori da tutte le “zone di sicurezza”, oppure mettervi a dimora, piante e relativi materiali da riproduzione ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.:

- fino al 31 dicembre 2018 per quanto riguarda le zone “A”,

- fino al 31 dicembre 2019 per quanto riguarda le zone “B”; 

tali date potrebbero essere prorogate nel caso vengano riscontrati ulteriori casi di Erwinia amylovora nel territorio delle province di Parma e Piacenza;

5. di autorizzare la commercializzazione di piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora presenti nelle zone di sicurezza verso zone non protette dell’Unione Europea, ai sensi del citato Reg. (CE) n. 690/2008, o verso Paesi terzi che ne ammettono l’introduzione; 

6. di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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