n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

OSPRA 3000 Srl - Dichiarazione di improcedibilità e archiviazione, ai sensi del R.R. 41/01, del procedimento di concessione di derivazione acque pubbliche dal rio di Pradarena ad uso industriale per l'innevamento artificiale delle piste da sci in comune di Ligonchio (RE) località Ospitaletto (Pratica n. 464 - RE09A0020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina:

(omissis)

a) di dichiarare improcedibile, ai sensi dell’art. 7 del R.R. n. 41/2001, l’istanza della ditta OSPRA 3000 Srl, Partita IVA 02192780357, assunta al protocollo n. PG.2009.0099069 del 29/4/2009, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche dal Rio di Pradarena in Comune di Ligonchio (RE) località Ospitaletto, per la portata massima di l/s 18 ed un volume complessivo annuo di mc. 5.184 da destinare ad uso industriale per l’innevamento artificiale delle piste da sci di Ospitaletto;

b) di rigettare tale istanza e disporre l’archiviazione della relativa pratica n. 464 agli atti del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Reggio Emilia, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti;

c) di dare atto che le pubblicazioni di avviso della presentazione dell’istanza, effettuate in data 14/4/2010, nel Bollettino Ufficiale BURERT della Regione Emilia-Romagna n. 58 (Parte Seconda) sono da intendersi prive di efficacia ai sensi del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al R.R. 41/01 ed al T.U. 1775/1933;

d) di provvedere all’esecuzione del presente atto, notificandolo al titolare dell’istanza;

e) di dare atto che:

  • si provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determina dirigenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  • ai sensi dell’art. 3, della Legge 241/90, si potrà ricorrere contro il presente provvedimento dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 143, 144 e 145 del R.D. n. 1775/1933.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina