n.320 del 29.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 8 L.R. 2/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

- la Legge regionale 21 aprile 1999, n.3 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento regionale 20 dicembre 2001, n.41

- Legge regionale 14 aprile 2004, n.7 e ss.mm.ii.;

- Legge regionale 30 aprile 2015, n.2;

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n.13 e ss.mm.ii.;

- Legge regionale 18 luglio 2017, n.16;

Considerato che:

- il Capo IV "Risorse idriche, difesa del suolo e miniere" della L.R. n.3/99 e ss.mm.ii. detta una prima disciplina delle modalità per la gestione delle materie delegate ai sensi del citato D.Lgs. n.112/98 ed, in particolare, gli artt.141 e 142 dettano le disposizioni circa le modalità di gestione dei beni del demanio idrico rimandando alla emanazione di successivi provvedimenti regionali di dettaglio;

- il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica è disciplinato dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41, che è stato convalidato dall’art. 55 della L.R. n.6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”;

- il Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio“, Titolo II della L.R. 7/2004 alla Sezione I individua le modalità per la gestione delle aree del demanio idrico ed in particolare stabilisce il corrispettivo dovuto quale canone per alcune tipologie di concessioni di aree del demanio idrico;

Considerato, inoltre, che:

- l’art.23 “Concessione d’acqua e di beni demaniali” al comma 4 del soprarichiamato Regolamento Regionale n.41/2001, dispone che l’allora Servizio Tecnico Regionale competente per territorio possa rilasciare “ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione concessione per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata. La concessione contiene l’autorizzazione idraulica nonchè le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d’acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l’esercizio della concessione d’acqua, è assentito unitamente alla concessione dell’acqua.“;

- con propria deliberazione n.1042/2010, nel riconfermare quale corrispettivo per il concesso vettoriamento che il Consorzio di Bonifica debba effettuare il versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, eseguire interventi di manutenzione ordinaria nell’asta fluviale interessata, è stato stabilito che:

  • quale corrispettivo per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore, il Consorzio di Bonifica concessionario possa lasciar defluire una quota della risorsa vettoriata pari al DMV del corso d’acqua naturale, calcolato nel punto d’immissione delle acque nelle reti consortili;
  • l’importo dei necessari interventi di manutenzione ordinaria annuale dell’asta fluviale interessata, da effettuare quale corrispettivo per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore, sia d’importo pari al costo medio annuo di manutenzione ordinaria, per km, calcolato sull’ultimo decennio, relativo al corpo idrico interessato rapportato al tratto di fiume oggetto di vettoriamento;
  • in entrambi i casi soprariportati l’importo del deposito cauzionale dovuto, sia stabilito in misura non inferiore al canone annuo minimo di concessione per le aree del demanio idrico stabilito dal comma 2, art.20 della L.R. n.7/2004 e s.m.i.;

- la citata L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., e le successive proprie deliberazioni attuative n.895/2007, n.913/2009 e n.1622/15, non hanno individuato alcun canone di occupazione del demanio idrico specifico per la fattispecie del “vettoriamento”;

- il comma 2 dell’art.20 della citata L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. dispone che “Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro”;

Considerato altresì che:

- il comma 1 dell’art.36 della L.R. n. 16/17 dispone che al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito che la risorsa idrica già concessa possa essere vettoriata, anche da soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica, non solo nei corsi d'acqua naturali ma anche nei corpi idrici artificiali appartenenti al demanio idrico nonché nei canali di bonifica;

- il comma 2 del medesimo art. 36 della legge regionale sopra citata dispone che per il vettoriamento sia di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua;

Valutato che:

- la L.R. n. 13/15 e ss.mm.ii. ha disciplinato il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile ed, in particolare, quelle afferenti alle risorse idriche sono state in parte delegate a diversi soggetti istituzionali;

- risulta necessario individuare con successivo atto le modalità applicative del disposto di cui al comma 4 dell’art.23 del R.R. n.41/01, così come integrato dalla propria deliberazione DGR n.1042/10 e come modificato dal disposto di cui all’art.36 della L.R. n. 16/17;

- nelle more dell’adozione del sopracitato atto l’assenso al “vettoriamento” nei corpi idrici naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico, è rilasciato previo parere del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici, in relazione alla compatibilità di quanto richiesto con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dalla pianificazione di settore;

- sempre nelle more della definizione delle soprariportate modalità operative, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 2 dell’art.8 della L.R. n. 2/15, risulta opportuno individuare per l’anno 2018 il corrispettivo dovuto quale canone di concessione per il vettoriamento in corpi idrici naturali o artificiali appartenenti al demanio idrico, tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d’acqua;

- risulta opportuno specificare che il “vettoriamento” in canali di bonifica non appartenenti al demanio idrico è esente dal pagamento del canone di concessione, ed è regolamentato esclusivamente sulla base di accordi tra il richiedente e il consorzio di bonifica titolare di detto canale;

Valutato, pertanto che:

- il comma 3 dell’art.8 della L.R. n. 2/15 dispone che, qualora la Giunta non provveda con specifico atto ad apportare modifiche ai canoni, gli stessi sono rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

- il comma 4 del medesimo art.8 dispone altresì che la cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00;

- l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana alla data del 31 dicembre 2016 è stato pari a 0 (zero) e conseguentemente il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico per gli utilizzi non espressamente previsti dalla normativa di settore, stabilito dal comma 2 dell’art.20 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., pari a 125,00 euro non ha subito variazioni;

- per omogeneità tra i “vettoriamenti” già assentiti e le nuove concessioni, risulta opportuno stabilire un importo minimo pari a 125,00 euro, fermo restando che le già assentite concessioni di vettoriamento, dovranno essere adeguate a partire dal 2018 alle redigende disposizioni;

- possa ritenersi congruo stabilire l’importo del canone dovuto sulla base della lunghezza del tratto del corpo idrico naturale o artificiale sotteso dal vettoriamento, stabilendo conseguentemente, in 125,00 euro fino a un chilometro, e 200,00 euro per ogni chilometro o porzione di chilometro eccedente;

- risulta opportuno stabilire una riduzione del 50% del canone sopra definito, qualora il vettoriamento sia esercito esclusivamente nel periodo estivo ovvero quando l’eventuale apporto di risorsa idrica nei corpi idrici naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico risulta estremamente rilevante per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi direttamente dipendenti da questi;

- la riduzione del canone sopra riportata non può trovare applicazione per l’importo minimo pari a 125,00 euro sopradefinito;

- l’utente è tenuto a prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone e comunque non inferiore all’importo minimo di Euro 250,00, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore ed in particolare dal comma 4 dell’art.8 della L.R. 2/15;

- si ritiene opportuno di riconfermare la ratio di quanto già stabilito dal citato comma 4 dell’art.23 del R.R. 41/01 e dalla propria deliberazione n. DGR 1042/10 ovvero che, in alternativa al pagamento del canone di occupazione del demanio idrico soprariportato, previo parere dei competenti Servizi della Regione Emilia-Romagna:

a) il Consorzio di Bonifica ed irrigazione richiedente può assumersi l’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata dal vettoriamento: l’importo dei necessari interventi di manutenzione ordinaria annuale dell’asta fluviale interessata, da effettuare dovrà essere d’importo pari al costo medio annuo di manutenzione ordinaria, per km, calcolato sull’ultimo decennio, relativo al corpo idrico interessato rapportato al tratto di fiume oggetto di vettoriamento;

b) il concessionario, ovvero utenza anche diversa dai Consorzi di Bonifica, possa lasciar defluire una quota della risorsa vettoriata pari al DMV del corso d’acqua naturale, calcolato nel punto d’immissione delle acque nelle reti di distribuzione;

- di stabilire che nel caso in cui il canone sia compensato nei modi di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l’importo del deposito cauzionale dovuto sia pari all’importo minimo di Euro 250,00, secondo quanto definito dal comma 4 dell’art.8 della L.R. 2/15;

 Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017–2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 702 del 10 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione, della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'8 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di stabilire in 125,00 euro fino a 1 chilometro, e 200,00 euro per ogni chilometro o porzione di chilometro eccedente l’importo del canone di occupazione del demanio idrico per l’uso di un corso d’acqua naturale o artificiale quale vettore di acque già concesse;

2. di stabilire una riduzione del 50% del canone di cui al punto 1., qualora il vettoriamento sia esercito esclusivamente nel periodo estivo in considerazione dei benefici attesi sullo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi direttamente dipendenti dai corpi idrici oggetto di vettoriamento;

3. di stabilire che la riduzione sopra riportata non possa trovare applicazione per l’importo minimo pari a 125,00 euro;

4. di stabilire che il concessionario è tenuto a prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone e comunque non inferiore a Euro 250,00 così come previsto dalla normativa di settore;

5. di riconfermare la ratio di quanto già stabilito dal comma 4 dell’art.23 della R.R. 41/01 e dalla propria deliberazione n. 1042/10 ovvero che, in alternativa al pagamento del canone di occupazione del demanio idrico soprariportato, previo parere dei competenti Servizi della Regione Emilia-Romagna:

a. il Consorzio di Bonifica ed irrigazione richiedente può assumersi l’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata dal vettoriamento: l’importo dei necessari interventi di manutenzione ordinaria annuale dell’asta fluviale interessata, da effettuare dovrà essere d’importo pari al costo medio annuo di manutenzione ordinaria, per km, calcolato sull’ultimo decennio, relativo al corpo idrico interessato rapportato al tratto di fiume oggetto di vettoriamento;

b. il concessionario, ovvero utente anche diverso dai Consorzi di Bonifica, possa lasciar defluire una quota della risorsa vettoriata pari al DMV del corso d’acqua naturale, calcolato nel punto d’immissione delle acque nelle reti di distribuzione;

6. di stabilire, che nei casi di cui al punto 5. lettere a. e b., l’importo del deposito cauzionale comunque dovuto sia pari all’importo minimo di Euro 250,00, ai sensi del comma 4 dell’art.8 della L.R. 2/15;

7. di specificare che il “vettoriamento” in canali di bonifica non appartenenti al demanio idrico è esente dal pagamento del canone di concessione, ed è regolamentato esclusivamente sulla base di accordi tra il richiedente e il consorzio di bonifica titolare di detto canale;

8. di stabilire che con successivo atto verranno individuate le modalità applicative del disposto di cui al comma 4 dell’art.23 del R.R. n.41/01, così come integrato dalla propria deliberazione n.1042/10 e modificato dal disposto di cui all’art.36 della L.R. 16/17;

9. di stabilire che, nelle more dell’adozione del sopracitato atto, l’assenso al “vettoriamento” nei corpi idrici naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico, è rilasciato previo parere del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici, in relazione alla compatibilità di quanto richiesto con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dalla pianificazione di settore;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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