n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Delle Donne Carla e Fava Alessandro - Domanda 7/12/2018 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico e igienico, dalle falde sotterranee in comune di Felino (PR), Loc. San Michele Tiorre. Concessione di derivazione. PROC PR18A0057. SINADOC 36109 (Determina n.2899 del 17/6/2019)
Il Dirigente determina:
1. di assentire alla Società Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla, P.I. 00538350349 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR18A0057, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi,
– ubicazione del prelievo: Comune di Felino (PR) località San Michele Tiorre, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 15, mappali n. 461 e 55; coordinate UTM RER x600.387; y: 4.949.198 (pozzo P 1)e x: 600.434 Y: 4.949.127 (pozzo P 2);
– destinazione della risorsa ad uso zootecnico e igienico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 1,99;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 19.320;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario (omissis) Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina 2899 del 17/6/2019 (omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)