n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)
L.R. 9/99, D.Lgs. 152/2006 - Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifiche impiantistiche nello stabilimento ceramico esistente senza aumento di capacità produttiva, nel comune di Sassuolo (MO), in Via Emilia-Romagna n.7 - Proponente: Ceramiche Marca Corona Spa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGMO 384/2018 del 10/01/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di modifiche impiantistiche nello stabilimento ceramico esistente senza aumento di capacità produttiva in comune di Sassuolo (MO), Via Emilia-Romagna n.7, presentato dalla Società Ceramiche Marca Corona Spa dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
- in fase di rilascio dell’autorizzazione, devono essere prescritte condizioni di esercizio dell’impianto tali per cui l’emissione E50 (emergenza cogeneratore) sia attivata solo in situazione di emergenza, ossia in caso di non funzionamento degli atomizzatori verso cui vengono normalmente convogliati i fumi;
- in merito all’impatto acustico, si prescrive che la ditta riesamini, in fase di autorizzazione AIA, la valutazione acustica presentata, considerando i recettori già individuati nella valutazione delle ricadute degli inquinanti aeriformi “Modello di diffusione e valutazione ricaduta inquinanti (polveri) 03B” (R11, R12, R13), in particolare il recettore R11 collocato in fascia terza e più vicino al perimetro aziendale;
c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002 importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Modena all’avvio del procedimento;
d) di trasmettere la delibera al proponente e agli Enti interessati, compreso il SUAP;
e) di pubblicare integralmente il presente partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.