n.314 del 02.10.2019 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Antozzi Gianni Snc - Domanda 12.04.2019 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso igienico e assimilati, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR), loc. Busseto. Concessione di derivazione. Proc PR19A0023. SINADOC 12749 (Determinazione n. 4163 del 10/9/2019)
Il Dirigente (omissis) determina:
di assentire al sig./all’azienda ANTOZZI GIANNI SNC, c.f. 01695720340 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0023, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 42;
– ubicazione del prelievo: Comune di Busseto (PR) via Consolatico Superiore, su terreno di proprietà del Signor Antozzi Gianni, censito al fg. n. 31, mapp. n. 210; coordinate UTM RER x: 582.310, Y: 4.980.421;
– destinazione della risorsa ad uso impianto di autolavaggio;
– portata massima di esercizio pari a l/s 1,5; volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3000;
– di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2028;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal/lla concessionario; (omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 10/9/2019, n. 4163 (omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione
1. La concessione è valida fino al 31.12.2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)