n. 88 del 14.06.2011 (Parte Prima)

Convalida della elezione del consigliere Marco Barbieri, ai sensi dell’art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”. (delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 1 giugno 2011, n. 62)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Nella seduta antimeridiana del 4 maggio 2011 è stato proclamato eletto consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, il signor Marco Barbieri. Ciò in ottemperanza della sentenza n. 483 del 15 aprile 2011, della Corte di appello di Bologna, Prima Sezione Civile, notificata alla Presidenza dell’Assemblea in data 27 aprile 2011.

Trascorsi, ora, i quindici giorni prescritti dal 2° comma dell’articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, l’Assemblea deve provvedere alla convalida di tale elezione.

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna non si è data una propria legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità, trova, pertanto, applicazione la relativa normativa statale.

A norma dell’art. 4 del Regolamento interno, l’Ufficio di Presidenza ha proceduto all’esame delle condizioni del predetto Consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta di convalida ai cui contenuti rimando (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 giugno 2011, n. 62):

 “(omissis)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che nella seduta dell’Assemblea legislativa del 3 giugno 2010 con atto n. 4 è stata proclamata eletta Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, per la IX legislatura (elezioni del 28 e 29 marzo 2010), la signora Daniela Montani;

Dato atto che:

- Marco Barbieri (primo dei non eletti) ha in seguito presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna che, con sentenza del 17 settembre 2010, ha accertato la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale di Daniela Montani;

- la Consigliera Daniela Montani ha a sua volta presentato ricorso alla Corte d’Appello di Bologna - I Sezione Civile che, con sentenza n. 483 del 15 aprile 2011, notificata alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 27 aprile 2011, ha rigettato l’appello e ha proclamando eletto il candidato Marco Barbieri;

Considerato inoltre che nella seduta del 3 maggio 2011 l’Ufficio di Presidenza ha preso atto della necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello e che il Presidente dell’Assemblea, in apertura della seduta antimeridiana del 4 maggio 2011 (odg n. 1339), ha comunicato la proclamazione a Consigliere regionale di Marco Barbieri;

Visto l’art. 122 della Costituzione, così come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Viste:

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;

- la legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;

Ritenuto di dover dar corso alla procedura per la convalida della elezione del Consigliere regionale Marco Barbieri ai sensi dell’art. 4 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa;

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell’art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”;

Vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione generale, relativa al sopra indicato Consigliere;

Accertato che non sussistono cause d’ineleggibilità, né d’incompatibilità, come indicate dalle leggi nn. 154/1981, 55/1990 e dai decreti legislativi nn. 502/1992 e 267/2000;

(omissis)

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 10 marzo 2003 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr. Luigi Benedetti - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,

delibera

1. di proporre, secondo quanto disposto dall’art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell’elezione:

a. del Consigliere regionale Marco Barberi, proclamato eletto a seguito della Sentenza 483 della Corte d’Appello di Bologna Prima Sezione Civile;

(omissis)””

PRESIDENTE: Invito tutti i componenti dell’Assemblea, qualora consti alcunché di diverso, a farlo presente.

(

omissis)

Con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, l’Assemblea convalida l’elezione del consigliere Marco Barbieri.

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