n.58 del 07.03.2013 (Parte Seconda)

Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto; 

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992); 

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 6/6/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012); 

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; 

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012); 

Richiamata la propria Ordinanza 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” 

Preso atto dell’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna avvenuta in data 1 marzo 2013; 

Preso, altresì, atto delle osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con cui si evidenzia che ammettendo a visto e conseguente registrazione la succitata Ordinanza 23/2013 è necessario fare riferimento al quadro normativo vigente e in particolare si richiama il terzo paragrafo dell’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013, recante “requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie, che deve essere interpretato conformemente al disposto di cui all’art. 2, comma 2, lett. e), DPCM 28 dicembre 20125, secondo il quale le imprese richiedenti il contributo non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (004/c244/02)”; 

Rilevato che, per mero errore materiale, all’interno dell’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013, nel paragrafo “CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO” alla lettera c) si riporta che il contratto d’affitto debba essere registrato in data antecedente al 29/5/2013 anziché alla data del 20/5/2013; 

Ritenuto, inoltre, di uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili produttivi e, in particolare, con quanto previsto all’art. 19 (Obblighi dei beneficiari), comma 1, dell’ordinanza 57 e s.m.i. che richiama il mantenimento della destinazione dell’immobile ad attività produttiva per almeno 2 anni dal completamento degli interventi indennizzati, sostituendo, quindi, la alinea 6 del paragrafo 9 ‘CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO’, sezione ‘REVOCHE’;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Ritenuto, al fine di garantire la massima chiarezza interpretativa dell’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013, di dover procedere alla modifica dell’Allegato stesso; 

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci; 

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, derivante dall’imminenza dell’avvio dei termini per la presentazione delle domande di contributo previsti dall’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340; 

 Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE  

  1. di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013;
    1. nel paragrafo 3. ‘REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE IMPRESE BENEFICIARIE’ del succitato allegato A) all’elenco dei requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie, dopo la lettera h) aggiungere la lettera “i) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)”;
    2. nel paragrafo 7. “MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI’, sezione “CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO” alla lettera c), seconda alinea sostituire “in data antecedente al 29/5/2012” con “in data antecedente al 20/5/2012”;
    3. nel paragrafo 9. ‘CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO’, sezione ‘REVOCHE’, sostituire la alinea 6: “qualora i beni acquistati per la realizzazione dell’intervento, ovvero l’immobile dove è realizzato l’intervento, vengano ceduti, alienati o distratti entro 3 anni successivi alla conclusione degli interventi;” con la seguente formulazione “qualora l’immobile non mantenga l’uso produttivo per almeno 2 anni dal completamento degli interventi indennizzati”;
  2. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nell’Ordinanza 23/2013;
  3. di dichiarare la presente Ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24/11/1990, n. 340 visto l’imminente avvio dei termini per la presentazione delle domande e di disporne l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94;
  4. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 6 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani 

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