n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)
Attuazione dell'Accordo con la Repubblica di San Marino in materia di gestione dei rifiuti relativamente all'annualità 2017
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
il regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
l'accordo tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento del 14 novembre 2011;
la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 relativa all'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 2089 "Accordo tra la RER e la Reppublica di San Marino in materia di rifiuti sottoscritto il 14/11/2011 – Disposizioni artt. 4 e 5";
la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1912 "Attuazione dell'accordo con la Repubblica di San Marino in materia di gestione dei rifiuti relativamente alle annualità 2015 e 2016";
Premesso che:
la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino hanno sottoscritto in data 14 novembre 2011 un accordo (ratificato con deliberazione assembleare n. 68 del 20 dicembre 2011) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento;
con l’accordo la Regione acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all’ingresso nel proprio territorio di rifiuti prodotti sul territorio sammarinese al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti secondo i quantitativi e le modalità nel medesimo accordo specificati;
tale accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti;
nessuna delle parti ha comunicato di opporsi alla proroga dell'accordo, che quindi si intende prorogato di un ulteriore quinquennio;
ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
la Regione Emilia-Romagna, dando attuazione agli impegni assunti con l’Accordo vigente, ha valutato nel PRGR, e quindi alla luce della gestione complessiva dei rifiuti prodotti nella regione Emilia-Romagna, anche i rifiuti urbani prodotti dalla Repubblica di San Marino, secondo i principi di prossimità ed adeguatezza del trattamento stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
Preso atto che la Repubblica di San Marino:
con il decreto delegato 27 aprile 2012, n. 44 ha adottato il Codice ambientale con cui ha allineato la propria normativa a quella europea;
con nota prot. n. 80720 del 25 luglio 2016 ha fornito i dati relativi ai rifiuti esportati nel territorio dell'Emilia-Romagna nel 2015 e fino al 30 giugno 2016 ed una relazione sull'evoluzione e la programmazione della gestione dei rifiuti;
con la medesima nota ha comunicato che i quantitativi esportati nel 2015 rientrano in quelli previsti dall'accordo del 2011 e dalle successive delibere regionali di attuazione dello stesso ed ha dichiarato il raggiungimento nel 2015 di una percentuale di raccolta differenziata pari al 32,6% ritenendo possibile il raggiungimento nel 2016 di una percentuale pari al 50% a seguito delle azioni intraprese al fine di favorire la raccolta differenziata;
in vista della copertura dell'intero territorio con la raccolta porta a porta si è posta degli obiettivi di raccolta differenziata pari al 60% nel 2017 ed al 70% nel 2018;
con nota prot. n. 105238 del 29 settembre 2016 ha richiesto per il 2017, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'accordo del 2011, di poter incrementare rispetto a quanto previsto dallo stesso il quantitativo massimo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate, in continuità con quanto concesso con le deliberazioni di Giunta regionale n. 2089/2013 per gli anni 2014 e 2015 e n. 1912/2015 per l'anno 2016;
la necessità di incremento deriva dall'esigenza di consentire agli operatori che svolgono le attività di gestione dei rifiuti nel territorio della Reppublica di San Marino di aprire le notifiche autorizzative, pur non usufruendo completamente nel corso dell'anno dei quantitativi richiesti;
Considerato che:
la richiesta è formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'accordo del 2011;
la variazione richiesta è coerente con le finalità di collaborazione concordate con l’accordo del 2011;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino per l’anno 2016 di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo del 2011 ed in continuità con quanto disposto con le deliberazioni regionali n. 2089/2013 e n. 1912/2015 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
1. dare atto che la richiesta è formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'accordo sottoscritto nel 2011;
2. di dare atto che la variazione richiesta è coerente con le finalità di collaborazione già concordate con l’Accordo sottoscritto nel 2011;
3. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino per l’anno 2017 di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto nel 2011 ed in continuità con quanto disposto con deliberazioni regionali n. 2089/2013 e n. 1912/2015 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Repubblica di San Marino ai fini degli aspetti contabili e gestionali inerenti tutte le spedizioni di rifiuti di cui resta garante la Repubblica stessa;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.