SUPPLEMENTO SPECIALE N.251 DEL 14.05.2014

Relazione

Relazione introduttiva breve

L’uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario all’art. 2 del Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali della UE, unitamente al contrasto alla marginalizzazione sociale e culturale delle donne e alla violenza di genere. Gli atti di indirizzo emanati dall’Unione Europea in materia di uguaglianza tra donne e uomini hanno lo scopo di assicurare pari opportunità e parità di trattamento, nonché di superare ogni discriminazione basata sul genere attraverso un duplice approccio di implementazione di azioni specifiche associate ad azioni trasversali a tutte le politiche pubbliche «gender mainstreaming».

La Costituzione italiana afferma solennemente alcuni principi fondamentali, in tema di parità di diritti tra uomo e donna, a cui la proposta di legge esplicitamente si richiama:

- ll principio generale di eguaglianza davanti alla legge (art. 3 comma 1) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

- La protezione della maternità (art. 31) “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

- La parità nel lavoro (art. 37) “La Repubblica riconosce alla donna il diritto a svolgere un’attività lavorativa in condizione di parità con l’uomo e di adempiere la propria funzione materna che deve essere oggetto di una specifica protezione, con la garanzia per la lavoratrice di essere madre senza che la maternità debba o possa pregiudicare la sua posizione lavorativa e la parità di trattamento”;

- La parità nella partecipazione politica (art. 48) riferendosi al diritto dell’elettorato attivo, riafferma il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 e la parità nell’accesso alle cariche pubbliche (art. 51) “Tutti i cittadini, dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. ”.

La Regione Emilia-Romagna, da sempre impegnata per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e parità sanciti dal proprio Statuto, riconosce e intende valorizzare un’effettiva cittadinanza che contempli le specificità e le differenze di genere in ogni ambito della vita economica, culturale, sociale e politica. Una presa di consapevolezza delle diversità come elemento essenziale e presupposto di sviluppo, benessere, qualità della vita e delle relazioni di comunità.

La parità tra donne e uomini, dunque, non è soltanto un obiettivo in sé, bensì una condizione preliminare per la realizzazione degli obiettivi generali di crescita, di occupazione e di coesione sociale. Una più forte partecipazione delle donne al mercato del lavoro offre sia una garanzia per la loro indipendenza economica sia un contributo fondamentale allo sviluppo economico collettivo e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

L’impianto della proposta di legge sulla parità e contro le discriminazioni di genere segue, quindi, un approccio metodologico organico e trasversale per la programmazione e la definizione di tutte le politiche pubbliche, volto a sviluppare azioni integrate efficaci rispetto all’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla parità tuttora esistenti. A sua volta l’efficace promozione delle politiche di genere rende necessaria l’introduzione di correttivi paritari ovvero azioni positive specifiche e valutabili- atte a riequilibrare il sistema.

Centrale nell’impianto e nelle finalità della legge è la prevenzione del fenomeno sociale della violenza di genere, la cui articolazione è stata arricchita dall’importante contributo della proposta di legge di iniziativa popolare “per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell’inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne”.

Relazione descrittiva

L’articolato della presente legge quadro si compone di dodici Titoli, con quarantacinque articoli totali.

Il Titolo I è relativo alle Disposizioni generali e norme di principio . L’articolo 1 enuncia i Principi fondamentali sui quali la legge pone le proprie basi valoriali, statutarie e giuridiche; all’art. 2 sono espresse le Finalità perseguite; all’art. 3 vengono elencate e declinate una serie di Definizioni volte a condividere un registro linguistico comune rispetto alla terminologia e agli aspetti disciplinati dalla legge.

Il Sistema della rappresentanza è trattato nel Titolo II. All’ art. 4 si specifica la questione della rappresentanza paritaria nel sistema elettorale, conformemente a quanto previsto dall’art.117, comma 7, della Costituzione nella quale si promuove la rimozione degli ostacoli alla piena parità di accesso alle cariche elettive, dotandosi a tal fine di successivi strumenti legislativi cogenti, fin dalle prossime elezioni regionali. Il tema della rappresentanza paritaria nelle società a controllo pubblico e partecipato è affrontato all’art.5, mediante l’applicazione della Legge 12 luglio 2011 n.120. A tal fine la Regione promuove azioni di monitoraggio, costituendo un’apposita sezione di genere nell’albo regionale delle nomine. Per quanto concerne la rappresentanza paritaria diffusa, contemplata nell’art.6, la Regione e gli enti locali la promuovono in tutti gli organismi associativi, operanti nel territorio regionale, nella predisposizione di bandi, selezioni e collaborazioni garantiscono l’adozione di criteri volti a valorizzare soggetti che fanno propri i principi egualitari e antidiscriminatori.

Al Titolo III della proposta di legge si affronta la Cittadinanza di genere e il rispetto delle differenze , che si apre con l’art.7 inerente l’educazione. La Regione, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni, di cui all’art.41, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado con lo scopo di perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione. In collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, promuove bandi per progetti che favoriscano il rispetto delle differenze, lo studio dei significati socioculturali della sessualità e dell’identità di genere, che valorizzino il ruolo delle donne in ogni ambito sociale. La Regione, su proposta tematica della Commissione assembleare per la parità, promuove l’istituzione di borse di studio per tesi di laurea in studi di genere. L’art.8 tratta il tema della cultura, esplicitando che la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo della cultura paritaria e delle differenze come leva fondamentale per il progresso della società e la prevenzione e il contarsto a qualsiasi tipo di violenza e discriminazione, anche di stampo omofobico e transfobico. La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, promuove e sostiene iniziative e progettualità che amplino la ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con Università, Istituti storici, Centri di documentazione delle donne, le biblioteche delle donne, archivi e musei. Per tali finalità la Regione promuove l’intitolazione da parte degli Enti locali di spazi pubblici delle città dell’Emilia-Romagna a donne meritevoli ed esemplari che costituiscano modelli positivi. La Regione sostiene i Centri di documentazione delle donne e le biblioteche delle donne nell’opera di alfabetizzazione alla cultura di genere, aggiorna le proprie riviste, cataloghi e pubblicazioni alla luce del rispetto per la soggettività femminile, censisce, in collaborazione con gli Enti locali, la Soprintendenza e le altre istituzioni, la dotazione di opere di autrici, integrandole mediante il Sistema informativo delle biblioteche, sostiene i talenti femminili in ogni ambito vengano espressi. Il linguaggio di genere e il lessico delle differenze sono inseriti nell’art.9, dove si afferma che la Regione riconosce che il linguaggio monosessuato è un potente strumento di neutralizzazione dell’identità di genere, pertanto, insieme agli Enti locali e alle amministrazioni pubbliche opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, capace di identificare anche la soggettività femminile in atti amministrativi, corrispondenza, denominazioni di inacrichi, funzioni politiche e amministrative. A tal fine sarà predisposta idonea formazione al personale che tenga conto anche di una efficace semplificazione linguistica. Le Direzioni generali della Regione predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni.

Il Titolo IV è dedicato allaSalute e il Benessere femminile. All’art. 10 si pone l’accento sulla medicina di genere e sulla cura personalizzata rispetto all’appropriatezza della prestazione nel rispetto delle differenze di sesso e genere, nella valorizzazione di tale approccio da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle aziende pubbliche sanitarie e ospedaliere, i presidi socio-sanitari, sancendone l’inserimento nel Piano Sociale e Sanitario Regionale. La Regione in collaborazione con lo Stato, università, enti pubblici e privati, mass media e associaizoni promuove accordi per campagne di comunicazione e sensibilizzazione rispetto alle patologie genere-specifiche e sulle differenze nella prevenzione e trattamento. L’Agenzia sanitaria e sociale regionale con particolare riferimento ai propri ambiti di competenza in merito alla ricerca, sviluppo, organizzazione e rendicontazione dei servizi sanitari, adotta nella formulazione dei propri programmi l’approccio equity oriented. L’art. 11 tratta della rete dei servizi e dei presidi territotorali, ai sensi della Legge regionale 12 marzo 2003 n. 2, assumendo l’approccio di genere come informatore di interventi, programmi e prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi Piani di Zona. Inoltre la Regione si impegna a garantire, consolidare e sviluppare aree di attività connesse ai consultori familiari e progetti relativi alla medicina di genere, ivi compresi nella pianificazione delle Case della Salute. L’approccio di genere, l’integrazione multidisciplinare tra i soggetti che compongono la rete socio-sanitaria territoriale e le prestazioni fornite saranno rendicontate da un sistema di indicatori di qualità nella logica di promuovere l’equità e favorire il rispetto delle differenze di genere. La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare per l’accesso a tutti i Pronto soccorsi del territorio regionali, il cosiddetto “codice di prevenzione”, dedicato alle donne che subiscono violenza di genere, garantendo loro protezione e riservatezza. Nell’organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi-socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, sarà a cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi di tutte le differenze e dei bisogni di accoglienza di tutta l’utenza, con particolare riguardo per le disabilità. Nell’art.12, che riguarda lo sport e la qualità del tempo libero, sancisce l’importanza dell’attività fisica e sportiva come fattori preventivi per il benessere psico-fisico delle persone. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e agli impianti sportivi per un tempo libero di qualità. La Regione per questo favorisce la partecipazione equa e fuori dagli stereotipi a tutti gli sport; sostiene progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l’uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l’Università e le agenzie formative sostiene programmi di educazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive; in collaborazione con il CORECOM promuove una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.

Gli Indirizzi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sono affrontati nel Titolo V dove sin dal primo articolo, il 13, si esplicita l’impegno della Regione che riconosce la violenza contro le donne come un fenomeno culturale e sociale multiforme da combattere rafforzando il sistema di prevenzione, protezione e promozione di una cultura rispettosa tra i generi grazie alla valorizzazione delle competenze dei sogetti pubblici e privati impegnati sul tema. Nell’art. 14 la Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza quali parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e come presidi socio-sanitari e culturali gratuiti a servizio delle donne, i quali hanno come prima finalità la prevenzione e il contrasto della violenza maschile e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie. La Regione ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell’esperienza di relazioni di pratiche di aiuto tra donne, li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell’autonomia delle donne mediante progetti personalizzati tesi all’autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale. Nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d’Europa, la Regione, nell’ambito della programmazione territporiale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli Enti locali, ne favorisce la presenza uniforme e collabora con gli Enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio. Per la definizione del loro funzionamento vengono emanante dalla struttura regionale apposite linee guida nell’ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere,previo parere delle competenti Commissioni asembleari. La gestione dei Centri antiviolenza è condotta in forma singola o mediante convenzioni con E.E.L.L., con Associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, ONLUS, Cooperative sociali che hanno maturato esperienze e competenze specifiche di accoglienza e di pratiche di aiuto tra donne, con personale specificamente formato. I centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione, di promozione di una cultura rispettosa delle differenze di genere volta al contrasto della violenza contro le donne; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno, redigono rapporti periodici che inviano alla Regione. La Regione riconosce il coordinamento regionale dei centri antiviolenza quale fondamentale interlocutore per la pianificazione di settore. Il coordinamento dei centri antiviolenza, che opera in modo integrato alla rete dei servizi, relaziona annualmente esito e consistenza delle porprie attività alle Commissioni assembleari competenti. La Regione si riserva di coinvolgere ulteriori soggetti dell’associazionismo femminile e rappresentativi delle tematiche di genere in enti e organizzazioni, ai fini dell’attuaizone delle politiche di prevenzione della violenza di genere. Le case rifugio, inserite all’art. 15 sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli minori nell’ambito di un programma personalizzato con l’obiettivo di ripristinare la propria autonoma individualità. Alle case rifugio è garantita la segretezza dell’ubicazione. Possono essere promosse da Enti locali, associazioni o organizzazioni che hanno maturato specifiche competenze in materia di violenza contro le donne. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza. La Regione e gli enti locali possono individuare immobili da concedere in comodato d’uso ai centri antiviolenza per le finalità proprie delle case rifugio. I Comuni possono promuovere normative di favore o incentivanti l’assegnazione o locazione per le donne che necessitano di alloggi sicuri e, a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo, possono individuare una soluzione abitativa temporanea e attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare in armonia con la Legge regionale 8 agosto 2001, n.24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo). La rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere è inserita all’art.16, quale strumento per favorire il coordinamento dei soggetti istituzionali e non impegnati sul tema. Inoltre la Regione promuove politiche attive per il lavoro e la formazione professionale attraverso percorsi dedicati di inserimento lavorativo, in collaborazione con i centri per l’impiego, i centri antiviolenza e le consigliere di parità. Nell’art. 17 viene individuato il Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l’accoglienza volte a definire azioni di intervento, criteri di misurazione e valutazione in ambito di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e formazione, sostegno ai Centri antiviolenza, protezione e reinserimento delle donne che hanno subito violenza. Tale Piano, di durata triennale, viene sottoposto dalla Giunta all’approvazione dell’Assemblea legislativa, sentita la Commissione assembleare per la Parità. Le Conferenze territoriali socio-sanitarie concorrono all’attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi del Piano. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanentesulla violenza di genere, così come segnalato all’art.18. La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la promozione della parità, disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio di tale funzione, ne nomina il responsabile.Per l’esercizio delle funzioni di osservatorio la Regione promuove collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete Conoscitiva (RCS) a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere utilizzando, ove possibile il Sistema Statistico Regionale. Le attività dell’osservatorio sono comprese nel Programma Statistico Regionale. La struttura preposta svolge compiti di raccolta sistematica dei dati, costruisce e gestisce banche dati che vengono messe a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati, mediante il Portale web della Regione; promuove, in collaborazione con la Rete dei centri antiviolenza, l’utilizzo di strumenti per la valutazione dell’efficacia delle politiche di genere; collabora con l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza e i giovani; realizza mappe aggiornate per l’utenza sulla rete dei servizi e sostiene campagne di informazione. L’art. 19 si occupa dell’accreditamento e della formazione regionale per tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di violenza di genere. La Regione in questo si avvale della collaborazione del Coordinamento regionale dei centri antiviolenza. La Regione promuove formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza, mediante enti accreditati secondo la normativa vigente; inoltre attua politiche di sensibilizzazione e formazione per operatori socio-sanitari. Nell’art. 20 viene esplicitatal’importanza di realizzare interventi per uomini maltrattanti, al fine di favorire l’eliminazione strutturale della violenza di genere. In collaborazione con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la Regione garantisce interventi per minori testimoni di violenze domestiche finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico, nell’art. 21. Gli interventi per la prevenzione dei fenomeni dellatratta e della riduzione in schiavitù sono affrontati nell’art.22 dove si dichiara l’impegno della Regione nel promuovere interventi di contatto, emersione, assistenza, protezione e integrazione sociale per le persone che subiscono sfruttamento e tratta di esseri umani in ambito sessuale, lavorativo, in attività illegali e di accattonaggio. La Regione si avvale della rete dei servizi territoriali e di quella associativa presente nel territorio per quello che concerne la programmazione delle Conferenze territoriali socio-sanitarie. Interviene mediante azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, di conoscenza e monitoraggio del fenomeno, di informazione e sensibilizzazione dei propri diritti costituzionali e di cittadinanza. L’art.23 riguarda il tema della prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati, per i quali la Regione collabora con gli Enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l’assunzione di misure utili al contrasto del fenomeno e all’assistenza e al sostegno delle donne a cui è stata lesa la volontà. Nell’ambito delle funzioni di osservatorio regionale di cui all’art.18, si attiveranno strumenti di monitoraggio specifici. Per quanto concerne gli interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, l’art.24 esplicita l’impegno della Regione, con iniziative di sensibilizzazione e formazione, corsi di informazioni per insegnanti in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, coinvolgendo figure della mediazione culturale e genitori dei bambini e delle bambine di origine non italiana, in modo da diffondere la conoscenza dei diritti delle bambine e delle donne; promuovendo presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio di casi rilevati avvalendosi anche delle funzioni dell’Osservatorio regionale, di cui all’art.18. L’art.25 inerente la sicurezza urbana affferma che la Regione riconosce che la cittadinanza rispettosa del genere si esprime anche nell’accoglienza e nella sicurezza degli spazi urbani in forza di progettualità preventiva, riqualificazione di qualità, tecnologia integrata, accessibilità e vitalità dei contesti e collegamenti senza barriere. Al fine di promuovere la responsabilità e la consapevolezza su tali temi la Regione sostiene l’attività di formazione della Scuola regionale di polizia locale, i protocolli interistituzionali sulla sicurezza, i progetti sperimentali di educazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani nelle scuole, di informazioni utili per le donne che subiscono violenza. L’art.26 prevede per la Regione la possibilità di costituzione di parte civile, nei casi di violenza di genere di particolare impatto nella vita di comunità, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione. La Regione si avvale anche della Fondazione per le vittime dei reati e incentiva l’adeguamento statutario degli Enti locali sul tema.

Il Titolo VI riguarda il Lavoro e l’Occupazione femminile. L’articolo 27 mette al centro le misure per la crescita equa e inclusiva, affermando che la Regione riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, in particolare si impegna, per quanto di competenza, all’incentivazione dell’occupazione femminile di qualità, la parità salariale, l’orientamento formativo e prevedendo un piano di iniziative, incentivi, sgravi contributivi e agevolazioni organizzative, avvalendosi della collaborazione con le Consigliere di parità, nonché di tutti gli organismi paritari vigenti. Tutte le procedure a evidenza pubblica devono individuare criteri di selezione e/o punteggi premiali a favore di imprese che adottino azioni di promozione di parità di genere, e/o sistemi di rendicontazione e che tengano conto dell’ottica di genere. La Regione vigila sulla costituzione dei Comitati unici di garanzia (CUG) in tutto il territorio regionale, ne promuove il coordinamento al fine di favorire le politiche di pari opportunità e buone pratiche in ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, il reclutamento e la gestione del personale regionale sono inseriti nell’art. 28, attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità tra donne e uomini nell’accesso, permanenza e trattamento sul lavoro. La Regione definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento; opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni di formazione interna; organizza e struttura il lavoro con modalità che favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita; si attiva per favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro della maternità: attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso; monitora gli incarichi conferiti al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini, promuove le conseguenti azioni correttive; adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizoni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi. L’art. 29 regola la disciplina e la condivisione della responsabilità paritaria, esplicitando che la Regione assume il principio paritario come base per la costruzione e la gestione dei rapporti istituzionali e amministrativi, nella formulazione dei bandi, nella selezione degli interlocutori, nella formazione e nella cultura dell’organizzazione volta all’equilibrio tra sfera privata e lavorativa. In tal senso valorizza i soggetti che nell’ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini, in particolare per quello che concerne il rispetto della normativa contributiva, la parità salariale, i congedi parentali, la flessibilità oraria e organizzativa. La Regione e gli enti locali in collaborazione con i centri per l’impiego promuove offerte lavorative volte a incrementare il lavoro femminile. Nell’art.30 la Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l’affermarsi di una cultura paritaria nell’organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche, introducendo l’Etichetta GED (Gender Equality and Diversity Label). Tale riconoscimento sarà assegnato annualmente, sulla base di criteri individuati dalla Giunta, alle realtà che si sono distinte per comportamenti virtuosi. Nell’art.31 si affronta il tema dell’imprenditoria femminile e delle professioni; infatti la Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l’avvio di attività imprenditoriali a conduzioni femminili o con maggioranza di soci donne, secondo la legge 25 febbraio 1992, n.215 e successive modifiche; nonché sostiene qualificate esperienze di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici. Inoltre la regione promuove e sostiene l’accesso al credito mediante la costituzione di fondi regionali di garanzia, la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse, il sostegno all’accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale, la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico. Il contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco sono menzionate nell’art.32, dove si dichiara l’impegno della Regione, in collaborazione con la Direzione regionale del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali, le Consigliere di parità, per attivare un monitoraggio permanente per prevenire un approccio discriminatorio sul lavoro.

La Conciliazione e la condivisione delle responsabilità sociali e di cura riguarda il Titolo VII che si apre con la strategia per la conciliazione e l’armonizzazione dell’art.33. Qui viene espresso l’impegno della Regione nella promozione delle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tempi di lavoro retribuito, relazioni, cura di sé, avendo come obiettivo un processo di riequilibrio e condivisione nei ruoli assunti da donne e uomini nell’organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare. A supporto di tali finalità la Regione, in collaborazione con tutte le Istituzioni, le aziende egli Enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali predispone analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizativi integrati per rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi; promuove normative, direttive e azioni per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi, per la migliore vivibilità delle città; sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie; favorisce l’implemetazione del sistema conciliativo anche mediante l’erogazione di assegni di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà oggettivi; riconosce e sostiene l’attività del caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato socio-sanitario. Adotta nell’ambito del PTR (Piano Territoriale Regionale) tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione a sostegno della rimozione di ogni forma di discriminaizone. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento stimolo e formazione relativamente all’adozione dei piani territoriali degli orari, la costituzione delle banche del tempo, la riorganizzazione dei servizi per una migliore convivenza e benessere collettivo.

Il Titolo VIII riguarda La rappresentazione femminile nella comunicazione, dove nell’art.34 viene trattato il tema delle discriminazioni dell’immagine femminile. La Regione Emilia-Romagna promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati. A tal fine, anche in collaborazione col CORECOM per quanto di competenza, d’intesa con amministrazioni stattali competenti, Enti territoriali e loro associazioni, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Ordine dei giornalisti e tutti gli opeartori del settore comunicazione, pubblicità, marketing, si impegna a promuovere azioni dirette a contrastare la discriminaizone dell’immagine femminile, nonché a favorire la rappresentazione autentica e realistica delle donne, coerente con l’evoluzione dei ruoli nella società. La struttura regionale competente per le pari opportunità si impegna, in collaborazione con esperti del settore, all’istituzione di un concorso per l’assegnazione di un premio annuale alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile. Nei casi di utilizzo offensivo e/o discriminatorio dell’immagine delle donne, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare tali comportamenti non conformi ai codici di autosciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Nel Titolo IX viene trattato il tema della Cooperazione internazionale, di cui all’art.35 vengono esplicitate le relazioni globali per la parità. La Regione opera a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l’empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza alle donne, agire sulla reciprocità dello scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica. La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere costituiscono parte integrante dei lavori dei Tavoli Paese, nonché della banca dati e delle funzioni dell’Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione. La Regione, inoltre, nel documento di indirizzo programmatico triennale e nei bandi assume i valori, i principi e le finalità della presente legge al fine dell’individuazione degli obiettivi e della destinazione dei contributi. Tale proposta programmatica viene presentata in sede referente alla commisisone assembleare per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, alla quale sarà anche rendicontato l’esito con cadenza annuale.

Gli Strumenti del sistema paritario sono declinati nel Titolo X. All’art.36 viene inserito il Bilancio di genere, redatto dalla Giunta, comporta l’adozione di una valutazione dell’impatto sul genere delle politiche di bilancio. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura. La Giunta cura l’attuazione di specifiche attività di informazione e aggiornamento del personale sull’argomento. Nell’art.37 si affronta il tema delle statistiche di genere prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione, le quali devono essere adeguate secondo la raccolta di dati in ottica di genere. Il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è trattato all’art.38. Tale strumento è istituito al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere al’interno delle politiche regionali. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con atto della Giunta. Il Tavolo è presieduto dall’Assessore/a regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli Assessori di competenza omologa degli Enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti nella rete a sostegno alla parità, così come individuati nell’atto di Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell’Area d’integrazione di cui si parla nell’art.39, ovvero l’area istituita dalla Giunta, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all’interno delle politiche dell’amministrazione regionale. È presieduta dall’Assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti delle Direzioni Generali. L’Area di Integrazione può organizzarsi in gruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti. Il Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere è trattato all’art.40. Tale Piano ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta e trasmesso alla Commissione per a Parità. Esso contiene dati quantitativi e qualitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità. La Commissione per la Parità esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento e analisi valutative. Nel corso della discussione, la Commissione può richiedere la presenza degli Assessori competenti. La Commissione per la Parità collabora con la Giunta per assicurare la più ampia diffusione di tale Piano. All’art. 41 si individua il Centro regionale contro le discriminazioni pe rlo svolgimento di azioni di prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni. Il Centro realizza la propria azione raccordandosi con gli Istituti di garanzia, quali il Difensore Civico e la Consigliera di parità, definendo prassi operative per la gestione dei casi, all’organizzazione di momenti specifici di scambio e di formazione congiunta. La Conferenza delle elette è disciplinata all’art. 42. La Regione favorisce l’articolazione territoriale della Conferenza che potrà dotarsi di forum e/o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l’attuazione delle politiche di genere a ogni livello istituzionale. La Conferenza è convocata dalla Commissione assembleare per la Parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all’anno. L’attività della Conferenza è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la Parità. Alla Conferenza delle elette è invitato L’Assessore con deleghe in materia di pari opportunità. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

Il Titolo XII riguarda il Sistema di verifica e di valutazione. All’art.43 è declinata la clausola valutativa della Legge quadro, nella quale si afferma che l’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. Con questo fine a cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione per la Parità una relazione che fornisca informazioni su tutti gli aspetti della legge e in particolare: la realizzazione degli interventi di cui al Piano regionale sulle politiche di parità e contro la violenza di genere; gli effetti degli interventi promossi per l’oggettivo avanzamento della parità di genere e la comparazione con altre realtà confrontabili sul piano nazionale; le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione del piano e nel perseguimento degli obiettivi della presente legge con relative proposte di lavoro. Per queste finalità le strutture competenti dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, cittadine e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti. All’art. 44 è prevista la norma transitoria. La norma finanziaria chiude la legge all’art.45.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina