n.130 del 24.05.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 16/2004 e s.m.i - art 35 bis - Modalità operative per l'acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) e termini di entrata in vigore

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- l’art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58, così come modificato con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si è disposto al comma 4 che:”… presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali”, demandando a successivo decreto del Ministro per i beni e le Attività culturali e per il Turismo, la definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute;

- l’art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che ha modificato il comma 4 dell’art. 13-quater sopraindicato, prevedendo la pubblicazione della banca dati nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo, anche per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, specificando che la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali;

Visto l’art. l’art 35 bis (Codice Identificativo di riferimento CIR) della Legge Regionale 28 luglio 2004 n.16, aggiunto dall’ art. 22 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, e in seguito sostituito dall’ art. 14 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, che, nella nuova formulazione, stabilisce quanto segue:

“Art. 35 bis

Codice identificativo di riferimento (CIR)

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”;

Precisato:

- che l’obbligo dell’indicazione del CIR, in base a quanto previsto dall’articolo 35 bis, comma 2, non è necessario in caso utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di commercializzazione, senza implicazioni sul contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, obiettivo indicato dalla modifica dell’art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2021, n. 234;

- che pertanto non c’è obbligo di indicazione del CIR nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o nelle targhe di classificazione, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura, per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità su mezzi come taxi, treni, ecc.;

Dato atto che il comma 3 dell’art. 45 della L.R. n. 13/2019 ha demandato alla Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 180 giorni, la disciplina delle modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell’art. 35-bis della L.R. n. 16/2004 e che il suddetto termine è stato più volte prorogato, da ultimo al 31/12/2021, al fine di adottare specifiche tecniche uniformi con le specifiche tecniche previste per la banca dati nazionale di cui all’art. 13-quater comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, anche allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti per gli utenti;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161 “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”, in vigore dall’1/12/2021;

Preso atto che il predetto decreto ha stabilito:

- all’art. 1 le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione ovvero che, se la Regione o la Provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato;

- all’art 2 che la banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca-dati nazionale e che per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle Province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1;

- ha altresì demandato a successivo protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale. Il protocollo dovrà altresì prevedere la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione;

Richiamata la propria deliberazione n. 2280 del 27 dicembre 2021: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO (CIR) DI CUI ALL'ART. 35-BIS DELLA L.R. N. 16/2004 E S.M.I., con la quale si è valutato per motivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa:

- di dare mandato all’Ufficio Statistico Regionale, in accordo con il Servizio Turismo, Commercio e Sport (ora Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport), di adottare le necessarie modifiche alla banca dati regionale delle strutture ricettive conformi alle specifiche tecniche uniformi con le specifiche tecniche nazionali di cui all’art. 2, del Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161, una volta che queste saranno definite ed approvate;

- di dare atto che ad avvenuto adeguamento, con successivo proprio atto deliberativo, saranno stabilite le modalità operative per l’acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) regionale da parte delle strutture e tipologie ricettive del territorio regionale tenute all’utilizzo del predetto Codice e sarà individuato il termine dal quale l’utilizzo del medesimo Codice Identificativo di Riferimento regionale entrerà in vigore, previa informativa alle Associazioni regionali più rappresentative del settore ed ai Comuni e relativi Suaper (Sportelli Unici Attività produttive Regione Emilia-Romagna);

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e le Regioni e Province Autonome previsto all’art. 2, comma 2, del decreto del ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161, avente finalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi pubblicato dal Ministero sul proprio portale istituzionale il 19 Ottobre 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del succitato Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161;

Dato atto che il testo del Protocollo e, più in generale, le interlocuzioni tecniche tra Ministero del Turismo e Coordinamento tecnico della Commissione Politiche del Turismo della Conferenza delle Regioni e delle P.A., hanno permesso di esplicitare le principali specifiche tecniche da rispettare per la generazione del CIR;

Precisato che con la sostituzione dell’art 35 bis Legge Regionale 28 luglio 2004 n.16 ss.mm.ii., il CIR è stato esteso ad ulteriori strutture ricettive;

Dato atto che la banca dati regionale delle strutture ricettive prevista all’art. 35, della Legge Regionale 28 luglio 2004 n.16, è realizzata mediante il sistema informativo denominato Ross 1000 e viene aggiornata sulla base delle informazioni che i Comuni fanno pervenire alla Regione, e in particolare all’ Ufficio di Statistica della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 322/89, circa consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione, ricettività, servizi delle strutture ricettive, periodi di apertura e chiusura mediante invio, entro 15 giorni dal loro ricevimento, di copia delle segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, dichiarazioni ed altri documenti, ricevuti o prodotti, connessi ai procedimenti amministrativi relativi alle strutture ricettive, così come stabilito dalla propria deliberazione n. 1753/2016;

Dato atto che il sistema Ross 1000 attribuisce un “Codice regione” univoco ad ogni posizione anagrafica presente nella banca dati regionale delle strutture ricettive e delle tipologie e che tale codice è composto da una sequenza di quindici caratteri definiti come di seguito:

- il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva

- un tratto di separazione

- due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva

- un tratto di separazione

- un progressivo numerico di 5 cifre;

Considerato che il “Codice regione” generato da Ross 1000 è conforme alle specifiche tecniche descritte nel Protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e le Regioni e Province Autonome e può pertanto essere adottato come CIR;

Dato atto che i gestori delle strutture e delle tipologie ricettive già censite nella banca dati regionale, possono accedere, mediante autenticazione SPID/CIE/CNS, alla piattaforma Ross 1000 e consultare il “Codice regione” associato alla propria struttura nella sezione “Generale” del menu “Anagrafica > Gestione strutture”;

Dato atto che le strutture e le tipologie ricettive nuove verranno censite nella banca dati regionale in seguito al ricevimento delle segnalazioni certificate di inizio attività o comunicazioni trasmesse dai Comuni; ai gestori verrà successivamente comunicata l’abilitazione alla piattaforma Ross 1000 e la possibilità di consultare il “Codice regione” abbinato alla struttura;

Dato atto che il testo del presente atto, come stabilito dalla citata propria deliberazione n. 2280/2021 è stato trasmesso a fini informativi alle Associazioni regionali più rappresentative del settore ed ai Comuni e relativi Suaper (Sportelli Unici Attività produttive Regione Emilia-Romagna);

Considerato pertanto:

- che è ora possibile stabilire il termine di entrata in vigore dell’applicazione del CIR stesso come indicato nella citata propria deliberazione n. 2280/2021;

- che trattandosi di una nuova incombenza per le imprese ricettive e altri soggetti si ritiene necessario procedere in modo graduale all’adozione del CIR prevedendo un periodo transitorio di applicazione a partire dall’approvazione e pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico e fino al 30 settembre 2023 precisando che in tale periodo, pur vigendo le disposizioni di cui all’art 35 bis, in caso di errori o dimenticanze, non si applicano le sanzioni previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

- che in caso di scorte di materiale pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il CIR lo stesso potrà essere utilizzato fino al 31/12/2023 purché in sede di controlli sia possibile verificare che la stampa sia antecedente l’entrata in vigore del CIR, esibendo fatture o documenti di trasporto, ordini d’acquisto, conferma d’ordine o simili;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 26 comma 1;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1/4/2022;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

- n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi delle Giunta regionale e soppressione dell’agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti;

- n. 380 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025;

- n. 474 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° Aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste inoltre le seguenti determinazioni:

- n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

- n 3697 del 23 febbraio 2023: “Modifica della micro-organizzazione della direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese. attribuzione incarico di sostituzione e conferimento di incarichi dirigenziali.”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di adottare, quale Codice Identificativo di Riferimento (CIR), ai sensi dell’art. 35-bis, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. e in conformità con le specifiche tecniche descritte nel Protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e le Regioni e Province Autonome previsto all’art. 2, comma 2, del decreto del ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161, il “Codice regione” generato dal sistema informativo Ross 1000, utilizzato dalla Regione per la realizzazione della banca dati regionale delle strutture e delle tipologie ricettive prevista all’art. 35 della Legge Regionale 28 luglio 2004 n. 16 e s.m.i.;

2. di stabilire che il CIR è composto da una sequenza di quindici caratteri definiti come di seguito:

- il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva;

- un tratto di separazione;

- due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva;

- un tratto di separazione;

- un progressivo numerico di 5 cifre;

3. di precisare che per le specificazioni indicate in premessa l’obbligo dell’indicazione del CIR in base a quanto previsto articolo 35 bis, comma 2, non è necessario in caso utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c’è obbligo di indicazione del CIR nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura, e per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.;

4. di confermare, come stabilito dalla propria deliberazione n. 1753/2016, che al fine di alimentare e mantenere aggiornata la banca dati delle strutture e delle tipologie ricettive, i Comuni fanno pervenire alla Regione, e in particolare all’ Ufficio di Statistica della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 322/89, le informazioni circa consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione, ricettività, servizi delle strutture ricettive, periodi di apertura e chiusura mediante invio, entro 15 giorni dal loro ricevimento, di copia delle segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, dichiarazioni ed altri documenti, ricevuti o prodotti, connessi ai procedimenti amministrativi relativi alle strutture ricettive. Le modalità di trasmissione delle informazioni e dei documenti da parte dei Comuni sono fornite dallo stesso Ufficio di Statistica della Regione (e-mail: StatisticaTurismo@regione.emilia-romagna.it);

5. di stabilire che i gestori delle strutture e le tipologie ricettive già censite nella banca dati regionale, accedono, mediante autenticazione SPID/CIE/CNS, alla piattaforma Ross 1000 e consultano il CIR associato alla propria struttura alla voce “Codice regione” della sezione “Generale” del menu “Anagrafica > Gestione strutture”

6. di stabilire che le strutture e le tipologie ricettive nuove verranno censite nella banca dati regionale in seguito al ricevimento delle segnalazioni certificate di inizio attività o comunicazioni trasmesse dai Comuni; ai gestori verrà successivamente comunicata l’abilitazione alla piattaforma Ross 1000 e la possibilità di consultare il CIR abbinato alla struttura con le modalità descritte al punto 5;

7. di stabilire un periodo transitorio di applicazione del CIR fino al 30 settembre 2023, durante il quale non sono applicabili le sanzioni amministrative previste ai commi 3 e 4, dell’art 35 bis L.R. n. 16/04;

8. di stabilire che in caso di scorte di materiale pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il CIR, lo stesso potrà essere utilizzato fino al 31/12/2023 purché in sede di controlli sia possibile dimostrare che la stampa sia antecedente l’entrata in vigore del CIR, esibendo fatture o documenti di trasporto, ordini d’acquisto, conferma d’ordine o simili;

9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

10. di stabilire che il presente atto entra in vigore a partire dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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