n.1 del 02.01.2025 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 - Scotti Opilio e Luigi S.S. Società Agricola. Variante sostanziale (aumento della portata massima e del volume annuo del prelievo) alla concessione rilasciata con atto n. 866 del 22/02/2023 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Giorgio P.no (PC) – località Pagano Superiore - ad uso irriguo - Proc. PCPPA0218 - SINADOC 34894/2024
(omissis)
1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, alla ditta Scotti Opilio e Luigi S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 00390670339), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento della portata massima e del volume annuo del prelievo) alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 866 del 22/02/2023., codice pratica PCPPA0218, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 22; volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 96.150; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis) - articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)