n.261 del 31.08.2022 periodico (Parte Seconda)

COVID-19. Rettifica decreto del Presidente n. 125/2021 "Assegnazione di liberalità in denaro all'Azienda USL della Romagna per l'ampliamento e l'adeguamento del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna nell'ambito delle azioni di contrasto all'emergenza"

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Visti:

- il D.Lgs. n. 112/1998, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 1/2018, recante “Codice della protezione civile”;

- la L.R. n. 19/1994, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la L.R. n. 29/2004, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

- il Decreto n. 576 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il proprio Decreto n. 42 del 20 marzo 2020, con il quale le Aziende sanitarie e IRCCS regionali, sono stati individuati quali Strutture operative del Soggetto attuatore nel far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare le disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;

Richiamato altresì il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che:

- non ha ulteriormente prorogato la durata dello stato di emergenza previsto dal D.L. n. 221/2021 sopracitato, che quindi è terminato al 31 marzo 2022;

- ha previsto di preservare fino al 31 dicembre 2022 la capacità operativa delle strutture coinvolte nell’emergenza, al fine del progressivo rientro nell’ordinario;

Considerato che:

- con proprio decreto, in qualità di Soggetto attuatore, n. 125 del 27 luglio 2021, avente ad oggetto “Covid-19. Assegnazione di liberalità in denaro all’Azienda USL della Romagna per l’ampliamento e l’adeguamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle croci di Ravenna nell’ambito delle azioni di contrasto all’emergenza”, è stato assegnato all’Azienda USL della Romagna, ad integrazione del fabbisogno emerso dal quadro economico finanziario del progetto preliminare di ampliamento e adeguamento del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Santa Maria delle Croci a Ravenna, un contributo di 530.000 euro, associato, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) numero G68I20000260006;

- nella deliberazione dell’Azienda USL della Romagna n. 259 del 27 luglio 2022, conservata agli atti dell’Area Infrastrutture e Patrimonio del Settore risorse umane e strumentali, infrastrutture della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con prot. n. 0724626.E del 05.08.2022, risulta che il C.U.P. emesso dalla competente struttura ministeriale - ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - con riferimento all’intervento di ampliamento e adeguamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna è G65F20001500001;

- per mero errore materiale, il C.U.P. richiamato nel decreto n. 125/2021 risulta essere errato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica, a fronte di un mero errore materiale, del decreto n. 125/2021 sopracitato, al fine di inserire nell’atto amministrativo il Codice Unico di Progetto corretto, confermandolo in ogni sua ulteriore parte;

Visto il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. e la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

in virtù di tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. di rettificare il proprio decreto n. 125 del 27 luglio 2021, avente ad oggetto “Covid-19. Assegnazione di liberalità in denaro all’Azienda USL della Romagna per l’ampliamento e l’adeguamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna nell’ambito delle azioni di contrasto all’emergenza”, sostituendo il C.U.P. G68I20000260006 ivi richiamato con il corretto C.U.P. G65F20001500001 associato all’intervento di ampliamento e adeguamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna;

2. fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1., di confermare il proprio decreto n. 125/2021 in ogni sua ulteriore parte;

3. di trasmettere il presente atto:

- all’Azienda USL Romagna;

- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7-bis, comma 3, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335/2022.

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