n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) per impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.L. in località Ca' Trebbia - Gossolengo (PC) presentato dalla Ditta Pizzasegola Dioscoride S.r.L. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.l. in località Cà Trebbia – Gossolengo (PC)” da parte della Ditta “Pizzasegola Dioscoride S.r.l.” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
b) fermo restando le previsioni contenute nelle singole campagne, il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre al trattamento presso il centro di messa in riserva della Ditta Eco Tecnologie Stradali S.r.l., che in nessun caso dovrà contenere materiali contenenti amianto, dovrà essere non superiore a 7.750 ton nel caso della singola campagna di attività e non superiore a 23.350 ton come quantitativo annuo complessivamente trattabile, verificabili sul registro di carico e scarico dell’impianto mobile che dovrà essere tenuto presso il cantiere, e potrà riguardare i rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in particolare il codice CER 170904;
c) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
d) l’impianto dovrà operare esclusivamente all’interno dell’area destinata ad operazioni di messa in riserva di proprietà della Ditta Eco Tecnologie Stradali S.r.l. localizzato in località Cà Trebbia nel comune di Gossolengo (PC);
e) dovranno essere individuate idonee aree di stoccaggio, immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da trattare, i materiali già sottoposti a trattamento ed i rifiuti residuali da tale attività per i quali dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità al “deposito temporaneo” previsto dall’art. 183, comma 1 – lettera m) – del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
f) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
g) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo nel contempo all’umidificazione dei materiali anche durante le fasi di movimentazione dei medesimi;
h) dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Gossolengo come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
i) in relazione a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 45/02, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
j) il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
k) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
l) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
m) è fatta salva la possibilità di effettuare più campagne di attività mediante impianto mobile Continental Nord Mod. FV980X780 da parte della Ditta Pizzasegola Dioscoride S.r.l. presso il cantiere di proprietà della Ditta Eco Tecnologie Stradali S.r.l., fermo restando che tale possibilità è inderogabilmente subordinata al rispetto delle suddette prescrizioni e all’invarianza delle disposizioni programmatiche, pianificatorie ed urbanistiche insistenti sull’area in oggetto, nonché alle condizioni progettuali considerate nell’ambito della presente procedura e ai quantitativi di rifiuti che è possibile sottoporre ad attività di recupero di cui alla precedente lettera b);
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Pizzasegola Dioscoride S.r.l., alla Provincia di Piacenza, al Comune di Gossolengo, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;
4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.