n.2 del 08.01.2021 (Parte Seconda)
Comune di Imola (BO). Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, istituita con notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la localizzazione dello stesso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;
- l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;
- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa, e quindi fino al 4 giugno 2020;
- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);
Premesso che:
- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art. 136 dello stesso Codice;
- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;
- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la sua verifica e aggiornamento o la sua integrazione in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all’individuazione bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d’uso; in particolare, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la Commissione ha il compito di proporre alla Giunta regionale la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico;
Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il proprio Decreto n. 9 del 25/1/2016;
Dato atto inoltre che:
- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;
- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l’obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- nel corso dei lavori di ricognizione in seno al CTS, per alcuni Beni paesaggistici è stato impossibile concludere la ricognizione e pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un’adeguata individuazione e rappresentazione cartografica degli stessi;
- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio l’accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;
- il CTS nelle sedute del 20/04/18 (prot. al PG/2018/0288405 del 23/4/2018), del 28/9/2018 (prot. al PG/2018/0599968 del 28/9/2018), del 17/10/2019 (prot. al PG/2019/0768651 del 17/10/2019) e del 22/1/2020 (prot. al PG/2020/0044395 del 22/1/2020) ha effettuato e concluso l’istruttoria della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” (ID-BO_112), istituita con Notifica del 9 ottobre 1928, rilevando l’impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:
Criticità |
Decisione condivisa |
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all’interno del testo viene citato un “filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel comune di Imola, frazione Zello”. |
Viene riconosciuto come possibile titolo del provvedimento “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un filare di pini in località Feliceto, nel comune di Imola”. |
2. Il provvedimento è privo di una cartografia allegata. |
Si fa riferimento al testo del provvedimento per procedere all’individuazione del bene. |
3. La strada comunale Goccianello, sita nel fondo Feliceto, e la frazione Zello, citate insieme nel testo del provvedimento per identificare l’area, sono in realtà distanti tra loro, pertanto risulta incerta la corretta individuazione dell’area tutelata. |
Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare localizzabile nei pressi della strada comunale Goccianello, nei dintorni del fondo Feliceto. |
4.Il filare di pini citato nel testo del provvedimento non è riconoscibile nell’area indicata dal medesimo, né lungo la strada comunale Goccianello, né in frazione Zello. Si notano soltanto alcuni esemplari arborei isolati. |
Il CTS prende atto che non esiste nell’area indicata l’oggetto stesso del provvedimento. Si rimanda il caso alla Commissione Regionale per il Paesaggio per compiere ulteriori approfondimenti con il contributo del Comune e valutare l’eventuale revoca. |
5. Il provvedimento non indica la tipologia del bene. |
Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene originario alla tipologia di cui alla lettera a) dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004. |
- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, come risulta dai relativi verbali agli atti del Servizio regionale competente, ha preso atto che nell’area indicata dal testo del provvedimento istitutivo non esiste l’oggetto stesso del provvedimento, e ha pertanto condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nonché la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;
- in data 19 marzo 2020 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di verificare l’esistenza e la precisa localizzazione del Bene paesaggistico relativo alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” (ID-BO_112);
Considerato che:
- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 19 marzo 2020 per esaminare la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” emessa ai sensi della Notifica del 9 ottobre 1928;
- la Commissione, in tale seduta del 19 marzo 2020 (Prot. 19/03/2020.0234853.U), ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS (nelle sedute del: 20/4/2018, 28/9/2018, del 20/11/2018, 17/10/2019 e 22/1/2020), come da estratto del verbale di seguito riportato:
“Si tratta di un bene il cui atto istitutivo è molto antico e risale al 1928 il quale non riporta riferimenti catastali, non è accompagnato da una cartografia, e per il quale non vi è neppure la completa certezza dell’individuazione dell’area. Il testo del provvedimento riporta infatti due riferimenti che sono contrastanti tra loro, ovvero la strada comunale di Goccianello e la frazione comunale di Zello, che sono disgiunte e lontane tra loro.
Il documento originario è del 9 ottobre 1928 e si dispone della sola notifica in cui si cita il “filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto”, nel Comune di Imola, (frazione Zello).
I toponimi presenti nella notifica sono però non del tutto coerenti, in quanto Via Goccianello e il Fondo Feliceto sono molto lontani dalla frazione Zello. Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare essere in Via Goccianello nei dintorni del fondo Feliceto.
Il testo della notifica non contiene riferimenti catastali, ne è accompagnato da una cartografia (all’epoca non si usava), e sostanzialmente non contiene specifiche motivazioni se non la citazione generica al notevole interesse pubblico del filare dei pini.
Le analisi documentali e i sopralluoghi già effettuati alcuni anni fa dalla Regione nella fase della redazione dell’Atlante regionale dei beni Paesaggistici non hanno dato alcun esito in merito alla rintracciabilità del filare di alberi nell’area in questione.
Nemmeno dalle ortofoto del 1954, dalle foto aeree del 1976 e dalle recenti immagini satellitari si può individuare un filare di pini nella zona.
La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento, ma sarebbe ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del Codice.”;
- alla medesima seduta del 19 marzo 2020, ha preso parte anche un rappresentante del Comune di Imola che, condividendo l’analisi istruttoria enunciata, ha attestato che: “anche in base alla documentazione agli atti del Comune e alla conoscenza dei luoghi il filare di pini oggetto della tutela nel Fondo Feliceto, oggi non esiste. L’ipotesi più plausibile è che tale filare di pini sia stato abbattuto durante l’ultima guerra mondiale.
L’Amministrazione ha effettuato una ricognizione puntuale e completa dei propri vincoli paesaggistici in occasione dell'elaborazione del PRG adottato nel 1999 (il PRG precedente, del 1985, conteneva infatti una individuazione degli stessi non completa). In quella occasione, pur essendo a conoscenza dell’atto istitutivo della tutela in oggetto, si è constatata l'inesistenza del bene, anche riscontrabile sulla base di foto satellitari f in dal 1954.
Non è stata quindi inserita nessuna perimetrazione del vincolo nello strumento urbanistico del 1999 né, successivamente, nella tavola dei vincoli del nuovo PSC. Conseguentemente il vincolo negli ultimi 20 anni non è stato applicato e probabilmente anche precedentemente.”;
- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 19 marzo 2020, dopo la discussione, ha deciso all’unanimità:
“1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” non risulta ad oggi esistente e rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nell’atto istitutivo;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”, istituita con Notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;
3. di allegare al presente verbale la Notifica del 9 ottobre 1928 atto istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Imola (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Imola, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bellezza naturale, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ma che a causa della accertata impossibilità di identificare l’area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento, non sarà possibile procedere alla attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall’art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004, e pertanto, in questo caso saranno applicate esclusivamente le ordinarie misure di pubblicazione e pubblicizzazione all’Albo pretorio del Comune di Imola e sui siti informatici della Città metropolitana di Bologna e della Regione”;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 11/6/2020 (prot. al PG/2020/0431633 del 11/6/2020) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Imola ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Città Metropolitana di Bologna al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;
- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di perfezionamento della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) giorni dal 15/6/2020 al 14/9/2020 all’Albo Pretorio del Comune di Imola (Registro di Pubblicazione al n. 825/2020) e depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici dello stesso Comune;
- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale ( https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1);
- il Bene paesaggistico, in quanto bellezza naturale, sarebbe ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136 del Codice, ciononostante non è stato possibile procedere all’attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall’art. 139, comma 3, del Codice a causa della accertata impossibilità di identificare l’area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento;
- ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Città Metropolitana di Bologna, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti; - in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di rimozione della tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 19 marzo 2020;
Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:
- dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” non risulta ad oggi esistente nè rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nella Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della stessa Dichiarazione;
- di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”, istituita con Notifica del 9 ottobre 1928 e ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 19 marzo 2020 (Prot. 19/3/2020.0234853.U), per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza l’esatta localizzazione dello stesso;
di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:
- la Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”;
- il verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio; Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 83/2020 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 733 del 25/6/2020 ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell’emergenza COVID-19. Approvazione”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati; Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunita';
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” non risulta ad oggi esistente nè rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nella Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della stessa Dichiarazione;
2. di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”, istituita con Notifica del 9 ottobre 1928 e ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;
3. di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:
- la Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”;
- il verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio;
4. di disporre, ai fini della conoscibilità della rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto che a causa della accertata impossibilità di identificare l’area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati dal provvedimento, non è possibile procedere all’attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall’art. 140, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004;
6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Imola ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;
7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Imola, alla Città Metropolitana di Bologna, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
8. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del presente provvedimento, secondo le indicazioni operative contenute nella propria deliberazione n. 83/2020.