n.380 del 21.12.2016 periodico (Parte Terza)
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il secondo interpello e determinazioni in ordine agli interpelli successivi al primo
LA DIRETTRICE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);
Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, di “indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 d.l. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012 n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:
- l’art. 1, che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari;
- l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse ove è previsto, in particolare, per l'apertura delle sedi farmaceutiche, il termine di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1654 del 17/02/2015 di “Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013”, pubblicata nel BURERT n. 33 del 23/2/2015;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione n. 8854 del 15/7/2015 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 1654 del 17/2/2015";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7347 del 5/5/2016 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. Assegnazione sedi in seguito al primo interpello ";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016 di "R ettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 8854 del 15/7/015";
Richiamate, infine:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:
- di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo, cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per dieci anni;
- di precisare che l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016: “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
Dato atto che:
- il bando di concorso regionale straordinario è stato indetto per l'assegnazione di 178 sedi, individuate nell'allegato A della determinazione 60/2013;
- con determinazione 1654/2015 l'elenco delle sedi farmaceutiche messe a concorso è stato aggiornato, aggiungendo sei sedi ubicate nella Provincia di Reggio Emilia ed individuate nell'allegato 3 della deliberazione;
- a seguito della procedura di primo interpello dei vincitori del concorso sono state assegnate con la richiamata determinazione n. 7347 del 5/5/2016 n. 119 sedi farmaceutiche;
- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e, ancora più chiaramente, al punto 11 del dispositivo della determinazione 7347/2016 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice) il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016 n. 2, art. 6, comma 7;
- delle 119 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del primo interpello, sono state aperte entro il termine di centottanta giorni suddetto n. 55 sedi;
Considerato pertanto che:
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 64 sedi assegnate non aperte nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;
- ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso occorre procedere all'assegnazione delle sedi non assegnate con il primo interpello, di quelle non aperte entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso;
Preso atto che:
- ai sensi dell'art. 11 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 alcune delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso straordinario regionale furono individuate mediante la mera indicazione di “zone”;
- con l'entrata in vigore della LR 2/2016, in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 “Definizione di pianta organica” e dell'art. 20 “Norme di prima applicazione e norme transitorie” i Comuni e, ove previsto, le Unioni di Comuni del territorio regionale, mediante l'adozione delle piante organiche delle farmacie dei rispettivi territori, hanno provveduto a trasformare le “zone” di cui al capoverso precedente in “circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche”;
Dato atto che la sede farmaceutica n. 2 del comune di Traversetolo (PR) esclusa dal primo interpello con DGR 2083/2015, deve essere inserita nel novero delle sedi assegnabili mediante il secondo interpello in coerenza ai provvedimenti giurisdizionali intervenuti, così come stabilito dalla DGR 2083/2015 stessa;
Preso atto, altresì,
- del provvedimento Prot. n. 0017306/16 del 11/5/2016 del dirigente del Servizio Interventi Economici del Comune di Vignola (MO) con il quale è stata disposta la decadenza della titolarità della sede farmaceutica n. 6, a seguito di rinuncia alla stessa da parte di vincitore del presente concorso straordinario, e contestualmente, è stata dichiarata vacante la sede;
- della delibera di Giunta del Comune di Ponte dell'Olio (PC) n. 99 del 31/08/2016 ad oggetto "L.R. 3 marzo 2016, n. 2 - Revisione della pianta organica delle farmacie - adeguamento", che ha soppresso la sede farmaceutica n. 2 del comune medesimo che, pertanto, è da escludere dal novero delle sedi assegnabili mediante il secondo interpello e successivi;
Ritenuto di rendere noto che, al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015 e n. 7347 del 5/5/2016 ), la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015;
Ritenuto inoltre di rendere noto che:
- risultano pendenti davanti all'autorità giurisdizionale(Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice ” in quelle che saranno la rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
Ritenuto pertanto di avviare le procedure tecniche necessarie per procedere con il secondo interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, dando atto che i candidati collocati in posizione utile in graduatoria saranno interpellati, ai sensi dell’artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica;
Considerato inoltre, per quanto concerne gli interpelli successivi al secondo, che:
- ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL 1/2012 già richiamato, “la graduatoria - del presente concorso - è valida per due anni dalla data della sua pubblicazione”;
- come sopra evidenziato, la Regione Emilia-Romagna ha proceduto a successive rettifiche della prima graduatoria approvata, conseguenti agli esiti dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nelle rispettive domande dai partecipanti, controlli che, peraltro, sono ancora in corso e, pertanto, potranno dare esito ad ulteriori rettifiche;
- il primo interpello dei candidati è stato fatto utilizzando la graduatoria pubblicata nel BURERT del 16/7/2015 e, pertanto, la graduatoria del presente concorso è da considerare valida fino al 15/7/2017;
- è necessario, coerentemente ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei candidati, mettere in atto tutte le necessarie azioni per consentire l'apertura del maggior numero di sedi farmaceutiche oggetto del concorso durante il periodo di validità della graduatoria;
Ritenuto pertanto di avvisare fin d'ora che:
- subito dopo la conclusione della procedura di secondo interpello si procederà con i successivi interpelli - senza attendere la scadenza dei 180 giorni utili per l'apertura delle farmacie assegnate - ad assegnare le sedi farmaceutiche non assegnate con l'interpello precedente, nonché le sedi farmaceutiche che si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;
- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno notificati all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, saranno ritenuti validamente notificati con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, secondo il quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che riceve l'istanza di autorizzazione all'apertura delle farmacie:
- entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa;
- verificata la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni;
Viste:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- le deliberazioni di Giunta regionale n.56 del 26 gennaio 2015, n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 270 dell’1 marzo 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell’11 luglio 2016 e 1681 del 17 ottobre 2016;
Richiamata la propria determinazione n. 16722 del 26 ottobre 2016 "Incarico ad interim di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale. Conferma deleghe in capo ad alcuni dirigenti professional" e la successiva modifica adottata con propria determinazione n. 17348 del 7 novembre 2016;
Attestata, ai sensi della deliberazione n. 2416/2008 la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
- di dichiarare decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, i vincitori elencati nell'Allegato A della presente determinazione - ai quali è stata assegnata, a seguito della procedura di primo interpello, la sede farmaceutica a fianco degli stessi specificata con determinazione n. 7347 del 05/05/2016 - per mancata apertura della farmacia entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'assegnazione;
- di notificare il presente provvedimento ai farmacisti decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria indicati nell'Allegato A, tramite PEC o, in caso di mancata disponibilità di un indirizzo PEC valido, mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento;
- di dare atto che sono disponibili per il secondo interpello dei vincitori le sedi non assegnate con il primo interpello né soppresse con successiva revisione delle piante organiche, quelle non aperte entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, per un totale di n. 129 sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato B della presente determinazione, con la descrizione territoriale e gli estremi del provvedimento comunale d'individuazione della sede stessa;
- di rendere noto che, al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015 e n. 7347 del 5/5/2016 ), la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015;
- di rendere noto che:
- risultano pendenti davanti all'autorità giurisdizionale (Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice ” in quelle che saranno la rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
- di avviare le procedure tecniche necessarie per procedere con il secondo interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, dando atto che:
- sono in posizione utile per partecipare al secondo interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 184° e la 312° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016;
- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
- successivamente all’interpello la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;
- di avvisare fin d'ora che:
- subito dopo la conclusione della procedura di secondo interpello si procederà con i successivi interpelli - senza attendere la scadenza dei 180 giorni utili per l'apertura delle farmacie assegnate - ad assegnare le sedi farmaceutiche non assegnate con l'interpello precedente, nonché le sedi farmaceutiche che si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;
- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno notificati all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, saranno ritenuti validamente notificati con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it);
- di aggiornare l'elenco delle sedi disponibili per il secondo interpello consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it ) in coerenza al punto 3 del dispositivo del presente provvedimento.
La Direttrice generale
Kyriakoula Petropulacos