n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi a matrice ligneo-cellulosica e scarti vegetali, presso l'impianto sito in Via Imperiale n.2, nel comune di Sant'Ilario d'Enza (RE) presentato dalla ditta servizi ambientali Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n.9, come integrata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi a matrice ligneo-cellulosica e scarti vegetali presso l’impianto sito in via Imperiale n. 2, nel Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE)” da svolgersi nel Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) ad opera della Ditta Servizi Ambientali Srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. prima della messa in riserva e recupero dei rifiuti a matrice ligneo-cellulosica, dovrà essere verificata la presenza di eventuali rifiuti pericolosi o comunque estranei all’attività di recupero, che dovranno essere avviati e smaltiti in impianti autorizzati; a questo proposito nella domanda di autorizzazione dovrà essere dettagliatamente descritta la procedura di accettazione dei rifiuti che la ditta intende attuare, compresa la descrizione delle modalità operative che si intende attuare per distinguere il rifiuto non pericoloso CER 191207 dalla voce-specchio pericolosa CER 191206*;

b. nella domanda di autorizzazione dovranno essere dettagliatamente descritti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri, odori e la proliferazione di insetti (zanzara tigre);

c. dovrà essere presentato all’Autorità competente un piano di gestione dalle aree impermeabili scoperte soggette al deposito di materiali, così come disposto nelle linee Guida Regionali DGR 1860 del 18/12/2006, con il quale sia documentato che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia, dette superfici possono essere escluse dalle disposizioni della DGR 286/05;

d. dovrà essere garantita l’impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio temporaneo e delle aree che ospiteranno i cumuli di materiale in corso di compostaggio mediante strati di terreno impermeabile o meglio mediante interposizione di teli impermeabili, eventualmente rialzati rispetto al piano di campagna; in ogni caso dovrà essere garantita la captazione dell’eventuale percolato; non sono ammessi interventi o usi comportanti impermeabilizzazioni con manufatti edili e percolazione di inquinanti;

e. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni del suolo e della falda;

f. in fase autorizzativa dovrà essere presentata una documentazione previsionale di impatto acustico firmata da tecnico competente che tenga conto di tutti i ricettori compresa l’abitazione adiacente il capannone aziendale, nella quale siano inserite le seguenti integrazioni/precisazioni:

  • planimetria unica in scala adeguata e nota in cui siano indicati recettori, perimetro aziendale, sorgenti sonore / aree di lavoro dei macchinari utilizzati, punto/punti di misura;
  • giorni e orari di attività dell’impianto;
  • valutazione del livello differenziale applicabile anche in assenza della zonizzazione acustica del Comune come indicato nella Circolare Ministeriale del 06/09/2004; tale limite deve essere verificato utilizzando come livello ambientale quello di massima attività raggiungibile dall’azienda, come livello residuo i 10 minuti più silenziosi nell’orario di lavoro anche mediante misure rappresentative ai recettori;
  • il limite di immissione assoluto deve essere verificato al confine e al recettore come indicato nella delibera di Giunta Regionale 673/04;

g. per la valutazione del rispetto del limite di immissione differenziale e assoluto devono essere considerate anche le altre sorgenti presenti nel sito:

  • traffico veicolare indotto, mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali e qualsiasi altra attrezzatura o macchinario funzionante all’interno del sito;
  • le effettive/potenziali zone di lavoro delle attrezzature in quanto le valutazioni effettuate considerano tali lavorazioni nell’adiacenza del capannone aziendale;

h. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta “voce a specchio” (ovvero, che hanno un corrispondente codice pericoloso) ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE che ne attestino la non pericolosità;

i. i rifiuti derivanti dalle operazioni di triturazione, cernita e vagliatura dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in appositi cassoni/cassonetti in attesa di essere smaltiti presso impianti autorizzati; si dovranno mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi;

j. alla cessazione dell’attività il proponente dovrà procedere alla caratterizzazione del sito al fine di verificare la necessità di procedere ad un’eventuale bonifica. Nel caso non risulti necessaria alcuna bonifica, oppure in seguito alla stessa qualora sia dovuta, il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi in accordo con la destinazione urbanistica dell’area;

k. l’attività dovrà essere realizzata e svolta come descritto negli elaborati progettuali;

l. nella domanda di autorizzazione il proponente dovrà dettagliare adeguatamente le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione iniziale (CER 191212);

m. nella domanda di autorizzazione il proponente dovrà dettagliare adeguatamente le modalità di raccolta, gestione e trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie interessata dal progetto, comprendendo anche una descrizione approfondita delle caratteristiche di impermeabilità delle diverse aree;

n. nella domanda di autorizzazione il proponente dovrà dettagliare adeguatamente le norme tecniche e/o gli standard qualitativi dei prodotti generati dalle operazioni di trattamento in modo da svincolarli dalla normativa sui rifiuti;

o. nella domanda di autorizzazione il proponente dovrà dettagliare adeguatamente il bilancio idrico esplicitando i quantitativi di acqua prelevati per ogni fonte (pozzo, acquedotto, ecc...), i quantitativi consumati per ogni utilizzo (es. igienico, bagnatura dei cumuli, ecc...) ed i quantitativi eventualmente riciclati, descrivendo le modalità di recupero idrico;

p. nella domanda di autorizzazione il proponente dovrà attestare la conformità dell’impianto alle norme in materia di prevenzione incendi;

q. nella domanda di autorizzazione il proponente dovrà indicare in planimetria la posizione delle eventuali cisterne di gasolio per il rifornimento dei mezzi d’opera, indicando le rispettive volumetrie e verificando l’eventuale obbligo di autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Servizi Ambientali Srl, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Sant’Ilario D’Enza, all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia Distretto di Montecchio Emilia;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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