n.157 del 26.05.2021 periodico (Parte Seconda)

Metanodotto Rifacimento Allacciamento Comune di Alfonsine DN 150 (6”) DP 64 bar in comune di Alfonsine (RA). Decreto di asservimento ed occupazione temporanea

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n.86 del 17/12/2019 omissis,

- con delibera di Consiglio comunale n. 87 del 17/12/2019 omissis;

- con delibera di Giunta comunale n. 134 del 17/12/2019 omissis;

- con delibera di Giunta comunale n. 43 del 30/6/2020 omissis;

Visto l'art. 106 - comma 3 bis, della Legge n. 77 del 17/7/2000 omissis;

- con delibera di Giunta comunale n. 75 del 29/9/2020 omissis;

- con delibera di Consiglio comunale n.50 del 29/9/2020 omissis;

- con delibera di Giunta comunale n. 108 del 15/12/2020 omissis;

- con delibera di Giunta comunale n. 109 del 15/12/2020 omissis;

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-omissis;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, omissis;

Visto l'articolo 42 della Costituzione omissis;

Vista la legge 7 agosto 1990, no 241, omissis;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 omissis;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis;

VISTE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-680
del 13/2/2020 emessa dall'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna quale approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Alfonsine DN 150 (6") DP 64 bar";

VISTA l'istanza del 12/6/2020 prot. n. 181, registrata con protocollo n. 5637 del 15/6/2020, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Alfonsine indicati nel piano particellare allegato all'istanza, l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso e l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare, con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere di urgenza in quanto consentirà la sostituzione dell'esistente metanodotto "Allacciamento Comune di Alfonsine" DN 80 (3") e opere connesse omissis;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico, l'emanazione della citata Determinazione del 13/2/2020 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 12/2/2025;

- è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti con soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi della richiamata Determinazione del 13/2/2020;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie, catastalmente identificate nel piano particellare, sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Alfonsine e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Visti

• il T.U sugli espropri approvato con D.P.R 327/2001;

• lo Statuto dell'Ente;

• l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

• l'organigramma dell'Ente;

• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

determina

1. per i motivi e i fini di cui in premessa, di approvare il seguente Decreto di asservimento ed occupazione temporanea:

Articolo 1

A favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. sono disposte la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in comune di Alfonsine, interessati dal tracciato del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Alfonsine DN 150 (6") DP 64 bar" e riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva, che siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue

  • la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa metri 1,50 (uno virgola cinquanta), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
  • l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
  • l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 11,50 (undici virgola cinquanta) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  • dove previsto dal progetto, la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
  • l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
  • l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della Società Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
  • l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  • i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea, determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
  • la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni, enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44, e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nei piani particellari delle Ditte proprietarie.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, omissis.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, omissis.

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (p.e.c. pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it) e per conoscenza alla Società Snam Rete Gas S.p.A. (p.e.c. ingcos.incenor@pec.snam.it) l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, omissis, disporrà con propria ordinanza affinché la Società Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono

• ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

• non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico;

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la Società Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. omissis.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di due anni, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

4. di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce ALTRE DETERMINE nel menu a tendina all'interno di Iride, ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013, che avviene a cura del Servizio segreteria.

Elenco dei terreni in Comune di Alfonsine (RA) da asservire ed occupare temporaneamente:

Ditta 1 – Belosi Giuliana, Savioli Elvira, Vecchi Elio, Vecchi Giovanni, Vecchi Onorio, Vecchi Sandra – foglio 88 particella 180.

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