n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Modifiche alla deliberazione n. 611/2019 recante Piano di controllo della volpe (Vulpes vulpes) nel territorio della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, ed in particolare:

- l’art. 10 che prevede che le Regioni predispongano Piani Faunistico-Venatori;

- l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l’art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-
venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la L.R. n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191/2007 recante “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali”” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09”;

- n. 1147/2018 recante “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che, così come riportato nel sopracitato Piano Faunistico, la volpe (Vulpes vulpes), oltre ad essere una specie diffusa e abbondante in gran parte dell’areale europeo, occupa il 92% della superficie regionale senza soluzione di continuità dalla pianura al crinale appenninico;

Preso atto che la volpe, oltre a rappresentare un limite alla riproduzione della fauna selvatica negli Istituti con finalità di produzione e riproduzione quali le Oasi, le Zone di Ripopolamento e Cattura o i Centri Privati di cui all’art. 10 della Legge n. 157/1992, è causa di danni agli allevamenti di bassa corte ma soprattutto, con lo scavo delle proprie tane, compromette l’integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;

Richiamata la propria deliberazione n. 611 del 15 aprile 2019 con la quale è stato approvato il “Piano di controllo della volpe (Vulpes vulpes) nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, con validità quinquennale (periodo 2019-2023);

Viste le osservazioni inviate, a seguito dell’approvazione del suddetto Piano, da alcune Associazioni di protezione ambientale che si concentrano in particolare sul periodo previsto per la cattura della volpe con gabbie- trappola e sul prelievo nelle adiacenze della tana con l’uso di cani;

Atteso che le suddette modalità e tempi di prelievo appaiono di forte impatto sui giovani nati e, seppur utilizzate, non costituiscono il metodo maggiormente efficace ed impiegato nei piani di controllo in Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno superare le attuali previsioni del Piano in ordine al periodo di cattura con gabbie-trappola, di cui al punto 6.3 della deliberazione n. 611/2019, e in merito all’utilizzo della tecnica della caccia in tana di cui al punto 6.4 della medesima deliberazione;

Atteso che con nota Protocollo PG/2019/512306 in data 5/6/2019 sono state proposte ad ISPRA le modifiche al Piano sotto riportate:

- al punto 6.3 il penultimo capoverso viene sostituito dal seguente: “L’intervento con uso di gabbie-trappola può essere attuato durante l’intero anno solare senza limitazioni di orario, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno.”;

- il punto 6.4 viene sostituito dal seguente: “In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) di cui al precedente punto 5.2.3 e fatto salvo il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, si potrà operare nell’intero arco dell’anno con qualunque dei mezzi sopracitati. In tali contesti ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti metodi non abbiano sortito effetti, potranno eccezionalmente essere attuati interventi in tana direttamente dagli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale.”;

Richiamato il parere favorevole sulle predette modifiche, pervenuto con nota ISPRA Prot. 37623 del 13 giugno 2019 ed acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/538377 in data 13 giugno 2019, nel quale l’Istituto subordina il parere all’introduzione di abbattimenti durante la trebbiatura, su colture cerealicole e legumi da granella, da realizzarsi alla cerca o all’aspetto senza l’ausilio di cani e da attuarsi esclusivamente negli Istituti finalizzati alla produzione naturale di selvaggina di cui al punto 5.2.1 del Piano stesso, diversamente da quanto già espresso nel proprio parere in data 28 marzo 2019 con prot. 19148;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione delle suddette modifiche al Piano quinquennale di controllo della Volpe (Vulpes vulpes), valido per l’intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali di cui alla citata deliberazione n. 611/2019, recependo anche le prescrizioni di ISPRA;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le modifiche al “Piano quinquennale di controllo della volpe il “Piano quinquennale di controllo della Volpe (Vulpes vulpes)” valido per l’intero territorio regionale, con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché delle Riserve Statali e Regionali, di cui alla deliberazione n. 611/2019, di seguito riportate:

 - al punto 6.3 il penultimo capoverso viene sostituito dal seguente: “L’intervento con uso di gabbie- trappola può essere attuato durante l’intero anno solare senza limitazioni di orario, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno.”;

- il punto 6.4 viene sostituito dal seguente: “In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) di cui al precedente punto 5.2.3 e fatto salvo il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, si potrà operare nell’intero arco dell’anno con qualunque dei mezzi sopracitati. In tali contesti ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti metodi non abbiano sortito effetti, potranno eccezionalmente essere attuati interventi in tana direttamente dagli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale.”;

- il penultimo capoverso del punto 6 viene sostituito dal seguente: “Sono consentiti abbattimenti durante la trebbiatura, su colture cerealicole e legumi da granella, da realizzarsi alla cerca o all’aspetto senza l’ausilio di cani e da attuarsi esclusivamente negli Istituti finalizzati alla produzione naturale di selvaggina di cui al precedente punto 5.2.1.”;

3. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre prescrizioni previste dal “Piano di Controllo della volpe” di cui alla predetta deliberazione n. 611/2019;

4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul Portale E-R Agricoltura e Pesca.

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