n.5 del 10.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" (Repertorio atti n. 85/CSR del 25/05/2017)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamato il D. Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, che:

- le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee guida;

- spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Visti e richiamati gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono alla Conferenza Stato – Regioni il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista e richiamata la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e s.m.i., la quale:

- affermando il principio della gratuità del sangue, prevede che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione sanitaria, stabilendo altresì che le attività trasfusionali rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

- include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell’ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra l’altro, l’assegnazione e la distribuzione del sangue e degli emocomponenti, il supporto trasfusionale nell’ambito del sistema dei servizi di urgenza-emergenza e lo svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in regime di ricovero che ambulatoriale;

- promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell’autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate prevedendo, a tal fine, l’istituzione presso le aziende del comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale;

- prevede altresì, all’articolo 6, comma 1, lettera a), che con uno o più accordi venga promossa la uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia trasfusionale, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura pubblica dei presidi e delle strutture addette alle attività trasfusionali, nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, comprese quelle svolte presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, prive di servizio trasfusionale;

Visto il decreto 2 novembre 2015, all’articolo 1, comma 1, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli emocomponenti, prevede che lo stesso si applichi anche agli emocomponenti per uso trasfusionale e a quelli per uso autologo, i quali sono “raccolti, preparati e conservati con le stesse modalità degli emocomponenti allogenici e sono identificati come tali nonché conservati, trasportati e distribuiti separatamente dagli emocomponenti per uso allogenico”;

Preso atto che nella seduta del 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha adottato l’Accordo (Rep. Atti n. 85/CSR) concernente “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”, sancito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, che si intende recepire e allegare alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i decreti legislativi 9 novembre 2007 n. 207 e 208, di attuazione della normativa europea per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, nonché le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CRS);

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni.” del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

Considerato che l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 (Rep. Atti n. 85/CSR) stabilisce:

al punto 7 che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni e Province autonome recepiscano lo stesso, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale;

al punto 8 che con ulteriore apposito provvedimento, entro i successivi tre mesi, le Regioni e Province autonome, avvalendosi della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), nell’ambito della programmazione sanitaria regionale determinano i criteri sulla base dei quali vengono stabilite modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi e individuano di conseguenza le Aziende sanitarie sedi di Servizio Trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le Strutture sanitarie prive di Servizio Trasfusionale;

al punto 9 che le convenzioni sono stipulate entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 819/2011 con la quale è stato recepito l'”Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, del 16 dicembre 2010” (Rep. Atti n. 242/CSR);

- n. 804 del 18 giugno 2012 che recepisce l’Accordo Stato – Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 ed in particolare l’art.5(Rep. Atti n. 206/CSR);

- n. 69/2013 che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" approvato nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 18/CSR);

- n. 867/2016 che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni”, sancito in data 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

Visto il Piano Sangue e Plasma regionale, triennio 2013- 2015, approvato con deliberazione n. 121 del 18/6/2013 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno e necessario recepire il richiamato Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. Atti n. 85/CSR) concernente “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”, in allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamati altresì:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del ser-vizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-ni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpreta-tivi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione pre-visti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano trien-nale di prevenzione della corruzione 2017- 2019”;

- n.468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 628/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 477/2017 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire integralmente l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale.” (Rep. Atti n. 85/CSR del 25 maggio 2017), di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, ai sensi del punto 8 del suddetto Accordo, con ulteriore apposito provvedimento, entro tre mesi dall’adozione della presente deliberazione, la Giunta Regionale, avvalendosi del Centro Regionale Sangue, Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) dell’Emilia-Romagna, nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, determina i criteri sulla base dei quali vengono stabilite modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi e individua, di conseguenza, le Aziende sanitarie sedi di Servizio Trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le Strutture sanitarie prive di Servizio Trasfusionale;

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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