n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)

Attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere relative al programma pluriennale di potenziamento della rete aree e strutture di protezione civile. Definizione nuovi termini, individuazione di beneficiari diversi, accorpamenti e revoche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
  • la legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
  • la legge 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  • la legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
  • il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  • la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;
  • la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
  • il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
  • la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;
  • la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";
  • la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;
  • la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;
  • la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;
  • il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);
  • la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;
  • le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/
2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, 2094/14 e 1926/15 e le determinazioni n. 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile, considerando che gli stanziamenti ad oggi programmati costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la delibera n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Rilevato che: 

  • per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;
  • dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

Ritenuto opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione provinciale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;

Considerato che nel periodo 200-2016 sono stati riconosciuti agli enti territoriali competenti concorsi finanziari per la realizzazione di una rete di aree e strutture strategiche ai fini della protezione civile, per la somma complessiva di € 23.702.794,00, con un impegno economico degli stessi di circa € 20.000.000,00;

Verificato che le aree e strutture così finanziate sono state realizzate in stretto accordo con gli enti locali (ex province e comunità montane, area metropolitana, comuni, unioni di comuni), soddisfando le necessità specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti, e che ad oggi tali strutture son state realizzate per l’82% del totale concorso finanziario assegnato, mentre per la restante parte, per lo più ascrivibile ai nuovi programmi, sono in corso i lavori di realizzazione, l’acquisizione di beni e servizi o più semplicemente la loro progettazione;

Dato atto che, a seguito di richieste avanzate dagli enti beneficiari di alcuni concorsi finanziari programmati nei precedenti atti, al fine della realizzazione delle aree e strutture, si ritiene necessario provvedere a ridefinire alcuni termini per la realizzazione delle strutture programmate e modificare alcuni enti beneficiari individuati, elencando tali modifiche nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la necessità di revocare, a seguito di verifica in merito all’impossibilità di procedere alla realizzazione delle strutture programmate ed elencate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i finanziamenti concessi, fermo restando, qualora tali strutture fossero ritenute nuovamente strategiche, queste potranno essere nuovamente inserite in un futuro programma di finanziamento per il potenziamento della rete regionale delle aree e strutture di protezione civile;

Richiamate:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
  • la deliberazione di Giunta regionale n.1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all'assetto delle direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.”;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011).”;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;
  • il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;
  • la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;
  • la L.R. 29 dicembre 2015, n.23 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)” e s.m. e i.;
  • la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m. e i.;
  • la determinazione n. 1145 del 18 dicembre 2015 “Adozione piano delle attività anno 2016 dell'Agenzia di protezione civile”;
  • la determinazione n. 1147 del 18 dicembre 2015 “Adozione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2244 del 28 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano annuale delle attività 2016 dell'agenzia regionale di protezione civile;
  • la determinazione dirigenziale n. 223 del 15/04/2016 recante: “Variazione al bilancio 2016/2018 dell'agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art.51 comma 4 D.Lgs 118/211 - Variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.”;
  • la determinazione dirigenziale n. 800 del 04/07/2016 recante: “Variazione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a fronte del trasferimento dalla regione di risorse vincolate.”;
  • la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
  • la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di dare atto che con precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, n. 2094/13, n. 1926/15 e le determinazioni 105/10 e 107/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile per complessivi € 23.702.794,00;
  2. di provvedere, al fine della realizzazione delle aree e strutture programmate, a ridefinire nuovi termini relativamente all’affidamento ed all’ultimazione e rendicontazione dei lavori, concordati con gli enti beneficiari dei concorsi finanziari, l’accorpamento degli stessi o l’assegnazione ad altro ente competente per la loro realizzazione, così come elencato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di revocare, a seguito di verifica in merito all’impossibilità di procedere alla realizzazione delle strutture programmate ed elencate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i finanziamenti concessi, fermo restando, qualora tali strutture fossero ritenute nuovamente strategiche, queste potranno essere nuovamente inserite in un futuro programma di finanziamento per il potenziamento della rete regionale delle aree e strutture di protezione civile;
  4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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