SUPPLEMENTO SPECIALE N.121 DEL 22.09.2016

Relazione

Il presente progetto di legge definisce le misure regionali ritenute più appropriate per sostenere lo sviluppo e la crescita del settore dell’informazione in ambito locale, favorendo e consolidando il pluralismo dei centri di informazione.

Il provvedimento raccoglie un recente appello rivolto a Giunta e Assemblea legislativa da parte di alcuni editori operanti sul territorio regionale, i quali esprimevano la propria preoccupazione per le difficoltà in cui versa il settore dell’editoria a livello locale e richiedevano alla Regione uno specifico intervento legislativo.

Sono previsti interventi a sostegno del sistema dell’informazione, presidio fondamentale per la democrazia e la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione dei processi decisionali, volti, in particolare, a favorire l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali, a contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, ad incentivare, infine, l’avvio di imprese di giovani giornalisti (art. 1).

L’art. 2 definisce gli ambiti di attività (emittenza radiofonica e televisiva, editoria locale, agenzie di stampa) delle imprese dell'informazione operanti in ambito locale beneficiarie degli interventi di cui sopra.

Rispetto ad esse, l’art. 3 definisce i requisiti richiesti per l’accesso a contributi e altri incentivi.

Alcuni sono requisiti generali, che tutte le imprese devono possedere (in particolare: utilizzo, per l’attività giornalistica, solo di personale iscritto all’albo di cui alla legge n. 69 del 1963 con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva del comparto o retribuito mediante equo compenso ed in regime di correntezza retributiva e contributiva; destinazione all’informazione locale autoprodotta di una foliazione o di un numero di articoli pubblicati o di un numero di lanci d’agenzia o di una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno pari a una certa quota dell’attività giornalistica svolta).

Altri sono requisiti specifici, riconducibili, esclusivamente, ad ogni singolo ambito di attività di cui all’art. 2 (in particolare: parametri differenziati relativi, tra l’altro, a copertura territoriale e redazione giornalistica).

In conformità alla normativa vigente, risultano, peraltro, escluse dai contributi e dagli incentivi previsti le emittenti di televendita o che trasmettano o promuovano programmi vietati ai minori, le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, le imprese sanzionate dall’AGCOM per violazioni compiute in materia di tutela dei minori, le imprese, infine, i cui titolari o editori abbiano riportato condanna per alcuni reati (contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio).

L’art. 4 prevede l’istituzione, da parte della Regione, dell'Elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell’editoria locale e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, l’iscrizione al quale, oltre che per l’ottenimento dei benefici di cui sopra, può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale; la sua gestione è affidata al CORECOM.

L’art. 5 elenca gli ambiti oggetto di intervento, quali in particolare: l’innovazione tecnologica, la conversione delle strumentazioni, la modernizzazione dei processi lavorativi e della distribuzione del prodotto, l’assunzione e la stabilizzazione di personale giornalistico e tecnico, la realizzazione di prodotti informativi e giornalistici originali.

Gli artt. 6-8 stabiliscono, invece, le tipologie di intervento, la cui programmazione annuale è affidata alla Giunta, che definisce, altresì, le modalità dei controlli ed i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dai benefici in ragione della mancanza di fondi.

Ai tradizionali strumenti di sostegno per investimenti strutturali o contributi di spesa corrente si affiancano incentivi per l’occupazione nel settore radiotelevisivo e dell’editoria e per il sostegno all’avvio di imprese di giovani giornalisti ed, inoltre, cofinanziamenti della vendita alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole di spazi pubblicitari a tariffe regolamentate e agevolate (a condizione che il loro utilizzo sia finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Regione).

L’art. 9 completa il quadro degli interventi delineati dal presente progetto di legge, occupandosi della comunicazione istituzionale, riconosciuta quale componente essenziale dell’azione della Regione, da attuarsi tramite accordi con emittenti operanti in Emilia-Romagna per la realizzazione e diffusione, o per la sola diffusione, di trasmissioni televisive e radiofoniche, ovvero acquistando spazi sugli organi di informazione per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale su temi di interesse e di utilità per la comunità regionale.

L’art. 10 introduce controlli sulla corretta gestione, da parte delle imprese, dei benefici ricevuti, che potranno essere revocati in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti o di perdita dei requisiti di cui all'art. 3 (al CORECOM spetta il compito di provvedere alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della loro permanenza).

Concludono l’articolato l’art. 11, nel quale si evidenzia che i benefici di cui sopra, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto della normativa europea e regionale attuativa, l’art. 12, relativo all’attività di controllo sull'attuazione della legge e alla valutazione dei risultati ottenuti, l’art. 13, che dispone l’abrogazione della legge regionale n. 39 del 1992 in materia di comunicazione regionale e di sostegno del sistema dell’informazione operante in Emilia-Romagna, sussunta nelle previsioni del presente progetto, ed, infine, l’art. 14 recante la norma finanziaria.

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