n.244 del 23.09.2015 periodico (Parte Seconda)

PRPPA0931 - Metallurgica Abruzzese Spa - Variante sostanziale e contestuale rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Berceto (PR), loc. Ghiare. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6

IL RESPONSABILE 

n. 4087/2015 Dirigente Professional Specialista Risorse Idriche e Demanio Idrico, Giuseppe Bagni

(omissis)

determina:

a) di accordare alla Società Metallurgica Abruzzese S.p.A., con sede operativa in Comune di Berceto (PR), località Ghiare, Via Fondovalle, n. 2, Codice Fiscale/ P. IVA: 00112120670, fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica in Comune di Berceto (PR), per uso industriale, rilasciata con atto n. 19074/2005 e rinnovata con atto n. 16746/2013, consistente in aumento dei volumi derivati ad uso industriale da mc/a 20.000 a mc/a 40.000, e aumento della portata massima da 3,34 l/sec a 6,68 l/sec;

b) di assentire contestualmente l’ulteriore rinnovo della concessione n. 19074/2005, già rinnovata con atto n. 16746/2013 fino al 31/12/2015;

c) di stabilire che il rinnovo della concessione sia accordato per un periodo successivo e continuo, ai sensi dell’art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, di dieci anni dalla data del 1/1/2016;

d) di approvare il disciplinare allegato, che sostituisce per integrazioni ed aggiornamenti il precedente allegato al rinnovo n. 16746/2013 della concessione originaria, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 16/6/2015 n. 7375

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita per la durata di dieci anni a decorrere dal 01/01/2016, primo giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.Reg. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.Reg. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.Reg. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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