n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)
L.R. 16/04 - Modifica della tipologia ricettiva dell'albergo diffuso normata con la delibera di Giunta regionale n. 916/07 "Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere"
Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. 174 del 10 ottobre 2012 con nota prot. n. PG/2012/0250305 del 25/10/2012. Restituito da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna come da comunicazione del 06/11/2012 in quanto atto non riconducibile all’ambito del controllo preventivo di legittimità
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" e, in particolare, gli articoli 5 e 28 che disciplinano le strutture ricettive alberghiere indicate al comma 6 dell'art. 4;
Vista la propria delibera n. 916/07 "L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere", come modificata dalle delibere n. 1017/2009 e n. 1301/2009 di adeguamento ai contenuti del decreto 21/10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo recante "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”;
Considerato che nella delibera n. 916/07 sopra richiamata è stata introdotta e normata, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 L.R. 16/04, quale ulteriore specificazione tipologica nell’ambito delle strutture alberghiere, la tipologia "albergo diffuso";
Dato atto che la delibera n. 916/07 contiene la seguente definizione di albergo diffuso: “Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere a gestione unitaria ubicate in centri storici (zone omogenee di tipo A) di Comuni fino a 5.000 abitanti, non composte da un unico edificio, ma facenti capo ad un’organizzazione unitaria, costituite da almeno un locale di ricevimento, in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione, e sette unità abitative. La ricettività, in camere o in unità abitative dotate di uso cucina, è fornita in alloggi ubicati in edifici separati, con medesima identità interna ed esterna, ubicati in area pedonale o prevalentemente pedonale, a distanza media non superiore a 300 metri circa”;
Rilevato che, nella fase di prima definizione, è stata data la possibilità di attivare tale tipologia ricettiva esclusivamente in Comuni fino a 5.000 abitanti, al fine di valutare gli effetti che la norma poteva produrre;
Valutata l’opportunità, in considerazione dell’evoluzione della domanda turistica e dei nuovi stili di turismo che sempre più si stanno affermando anche nella nostra Regione, di consentire l’insediamento di tale tipologia ricettiva anche nei comuni di maggiori dimensioni anagrafiche, previa valutazione delle condizioni che determinano tale richiesta;
Valutata pertanto l’opportunità di aggiornare la propria delibera n. 916/07, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L.R. 16/04, consentendo l’insediamento dell’albergo diffuso, così come definito nella propria delibera n. 916/2007 già citata, anche ai Comuni dai 5.000 agli 8.000 abitanti che ne facciano richiesta alla Regione, a seguito di rilascio di nulla osta da parte della Giunta regionale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
Dato atto che in data 9 ottobre 2012 si è svolta una riunione conoscitiva per l’analisi della bozza del presente atto alla quale sono state invitate associazioni imprenditoriali e associazioni di consumatori;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1057/2006, n. 10/11 e n. 1222/2011;
Visto l’art 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di stabilire che l’apertura di un albergo diffuso, così come definito dalla propria delibera n. 916/07, possa avvenire nei centri storici dei seguenti Comuni:
a. fino a 5.000 abitanti;
b. da 5.000 a 8.000 abitanti: nei Comuni che ne facciano motivata richiesta alla Regione Emilia-Romagna, previo rilascio di nulla osta da parte della Giunta regionale al Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 174/2012;
3. di pubblicare il presente atto, una volta esecutivo, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.