n.397 del 29.11.2019 (Parte Prima)

MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna

Art. 3 - Interventi di promozione e supporto

Art. 4 - Programmazione

Art. 5 - Clausola valutativa

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue l’obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:

a) sostenere campagne d’informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito;

b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

c) promuovere e sostenere l’attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna di cui all’articolo 2;

d) favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione;

3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

4. Tutti gli interventi della presente legge sono finanziati dalla Regione nell’ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti.

Art. 2

Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna

1. Ai fini dell’articolo 1 la Regione promuove accordi con gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna o con i soggetti che li hanno costituiti.

2. La Regione, per quanto di competenza, collabora con i comuni e gli altri enti locali per la qualificazione o l’eventuale istituzione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.

3. Gli accordi del comma 1 possono essere finalizzati anche all’applicazione di sportelli di preistruttoria, agevolazioni e assistenza gratuita nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità.

Art. 3

Interventi di promozione e supporto

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative di cui alla presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall’iniziativa di enti locali, pubbliche istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, nell’ambito delle misure di cui al comma 1, opera in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili.

3. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli enti locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità della presente legge.

4. La Regione promuove e sostiene accordi con istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento.

5. Fra le funzioni di cui al comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge.

Art. 4

Programmazione

1. La Giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere delle competenti commissioni assembleari, il programma di attività comprensivo delle misure di supporto e promozione di cui all’articolo 3.

Art. 5

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;

b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;

c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;

d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019 STEFANO BONACCINI

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