n. 125 del 29.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006, art. 9. Integrazioni alla deliberazione n. 1131 del 26 luglio 2010 in ordine all'arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini - campagna vendemmiale 2010/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’allegato XV bis del predetto Regolamento rubricato “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole”, nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

Dato atto che, ai fini della classificazione delle zone viticole prevista nell’Appendice all’allegato XI ter del citato Reg (CE) n. 1234/2007, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;

- il Decreto 8 agosto 2008 del MIPAAF, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2008, recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia”;

Preso atto:

- che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

- che il citato D.M. 8 agosto 2008 prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione al MIPAAF;

Richiamata la propria deliberazione del 26 luglio 2010, n. 1131 recante “Legge n. 82/2006, art. 9 – Campagna vendemmiale 2010/2011 – Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvées) atte a diventare vini spumanti”;

Considerato:

- che il Consorzio Tutela dei vini DOC dei Colli Piacentini, con nota pervenuta in data 16/07/2010, prot. PG/2010/183810, ha richiesto l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2010 anche per le denominazioni i cui disciplinari erano in corso di approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- che all’atto dell’adozione della predetta deliberazione 1131/2010 erano in corso di pubblicazione i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine “Ortrugo” e “Gutturnio” e che pertanto tali denominazioni non risultano ricomprese fra quelle per le quali è stato autorizzato l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento);

Visti:

- il Decreto del MIPAAF del 21 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 4 agosto 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Ortrugo” e approvazione del relativo disciplinare di produzione;

- il Decreto del MIPAAF del 21 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 5 agosto 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Gutturnio” e approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1 dei rispettivi Decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine controllata «Ortrugo» e «Gutturnio» sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinare di produzione, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010;

Atteso che - ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” - in Italia le denominazioni di origine protetta (DOP) si classificano in denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e in denominazioni di origine controllata (DOC);

Richiamate le motivazioni indicate nella propria deliberazione n. 1131/2010 circa la sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano il ricorso all’arricchimento anche per i vini a Denominazione di Origine Protetta;

Rilevato che il punto 1 del dispositivo della predetta deliberazione n. 1131/2009 dispone di consentire l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui al Regolamento (CE) n. 479/2008 per un massimo di 1,5% vol. per i vini, tra gli altri, a Denominazione di Origine Protetta;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per un massimo del 1,5% vol. alle denominazioni di origine controllata “Ortrugo” e “Gutturnio”, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, dando atto che con tale autorizzazione si integra l’elenco delle Denominazioni di Origine Protetta di cui al terzo alinea del punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 1131/2010 per le quali è consentito l’arricchimento nella misura massima del 1,5% vol. per la campagna vendemmiale 2010-2011;

Viste, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 in data 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento) per un massimo di 1,5% vol., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare vini a denominazione di origine controllata “Ortrugo” e “Gutturnio” fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

2) di dare atto che con tale autorizzazione si integra l’elenco delle Denominazioni di Origine Protetta di cui al terzo alinea del punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 1131/2010 per le quali è consentito l’arricchimento nella misura massima del 1,5% vol. per la campagna vendemmiale 2010-2011;

3) di disporre che il Servizio Produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura provveda a trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA, ad AGREA, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle Amministrazioni provinciali, alle Organizzazioni professionali regionali ed al Consorzio di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Produzioni vegetali provvede ad assicurarne la diffusione anche sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna.

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