n.312 del 05.10.2018 (Parte Seconda)
Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2017. (Proposta della Giunta regionale in data 2 agosto 2018, n. 1341)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, proposta all’Assemblea legislativa, progr. n. 1341 del 2 agosto 2018, recante ad oggetto “Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2017”;
Preso atto:
- del favorevole parere espresso dalla commissione referente “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2018/52091 in data 19 settembre 2018;
- della relazione del Collegio regionale dei Revisori dei conti, giusta nota prot. AL/2018/50646 del 10 settembre 2018 (qui allegata);
- ed, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamati, in particolare, l'articolo 11 bis del D. Lgs. 118/2011 con il quale si dispone che gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, tra cui le regioni, predispongano il bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal principio applicato al bilancio consolidato n. 4/4 così come modificato dal DM 11 agosto 2017;
Considerato che il suddetto principio applicato definisce la funzione del Bilancio consolidato quale documento contabile consultivo primario che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo degli enti consolidati;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2164 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato definito il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e sono stati individuati gli enti, le aziende e le società da includere nel Perimetro di Consolidamento;
Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques richiamati e del principio contabile applicato n. 4/4 sopracitato, costituiscono componenti del GAP della Regione:
1. gli organismi strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Regione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dalla Regione, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;
3. gli enti strumentali partecipati dalla Regione, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dalla Regione, come definite dall’art. 11-quater, nei confronti dei quali la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;
5. le società partecipate dalla Regione, come definiti dall’art. 11-quinques, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione indipendentemente dalla quota di partecipazione;
Dato atto che, come previsto dall’Allegato 4/4 al principio contabile così come modificato dal DM 11 agosto 2017, non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale ma vengono inclusi quelli in liquidazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11-quater e del principio applicato, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, intendendo per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
Dato che gli enti strumentali delle società compresi nell’elenco denominato GAP possono essere esclusi dal Perimetro del consolidamento nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo risulti irrilevante ai fini della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo;
A tal fine possono essere considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei parametri indicati dalla normativa vigente (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici) una incidenza inferiore al 5% rispetto alla posizione patrimoniale economica e finanziaria della regione;
Analogamente possono essere esclusi dal Perimetro di consolidamento gli enti per i quali risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
Considerato che la Giunta regionale, già dallo scorso anno, con il primo Bilancio consolidato della Regione, ha valutato di includere la totalità degli enti strumentali controllati e delle società controllate in house a prescindere dagli esiti derivanti dall’applicazione dei sopra richiamati criteri di rilevanza;
Considerato altresì che l'inclusione era stata motivata dalla volontà di offrire una rappresentazione corretta e veritiera delle componenti economiche, patrimoniali e finanziarie del Gruppo e per accrescere la “governance” nei confronti delle proprie società e dei propri enti strumentali controllati;
Dato atto che tale scelta era peraltro risultata perfettamente coerente con il principio contabile 4/4, così come modificato dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
Considerato che anche per il 2017, con la già richiamata deliberazione n. 2164 del 2017 la Giunta regionale, in continuità con il primo anno, ha valutato di includere la totalità degli enti strumentali controllati e delle società controllate in house a prescindere dagli esiti derivanti dall’applicazione dei sopra richiamati criteri di rilevanza;
Dato atto che in ottemperanza all’Allegato principio 4/4, vigente nel 2016, del D.Lgs. 118/2011 in sede di consolidamento si è provveduto ad eseguire un’analitica istruttoria sul perimetro enti da includere, analizzando le situazioni giuridico-economiche di ogni ente, azienda o società partecipata o controllata da Regione Emilia-Romagna;
Acquisito il Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa approvato con l’art.11 della legge regionale del 27 luglio 2018, n. 10 (Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2017);
Acquisiti, altresì, i bilanci di tutti gli enti e le società costituenti il Perimetro di consolidamento.
Dato atto che nel rispetto dei criteri del più volte richiamato principio applicato 4/4, si è provveduto ad effettuare le registrazioni di preconsolidamento elidendo le operazioni infragruppo effettuate tra gli enti componenti il Perimetro di consolidamento;
Richiamato l’articolo 68 del D. Lgs. 118/2011 che prevede l’approvazione del bilancio consolidato da parte dell’Assemblea legislativa entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a cui il bilancio si riferisce;
Considerato che il bilancio consolidato risulta composto:
- Relazione sulla gestione e nota integrativa;
- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale.
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa e del parere sugli equilibri economico-finanziari sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa n. 1341 del 2 agosto 2018 (qui allegati);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato, il "Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017”, composto dalla Relazione sulla gestione e la Nota integrativa, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.