SUPPLEMENTO SPECIALE n. 83 - 16.06.2011

Relazione

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, adottata il 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici delinea, in via generale, l’insieme delle misure necessarie a garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi, introducendo sia divieti di prelievo e cattura sia norme atte a contemperare i suddetti divieti rispetto anche all’esercizio dell’attività di caccia, a condizione che vengano osservati determinati limiti.

La direttiva 2009/147/CE codifica quanto già definito nella direttiva 79/409/CEE che ha costituito per molti anni il quadro di riferimento a garanzia della preservazione delle specie, con innegabili riflessi sulla tutela dell’ambiente naturale e degli equilibri biologici.

In particolare per quanto riguarda la materia delle catture degli uccelli a scopo di richiamo, la Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto previsto dalla citata disciplina comunitaria e dall’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, ha predisposto appositi provvedimenti amministrativi annuali di individuazione del numero degli impianti autorizzabili dalle Province e del numero dei soggetti catturabili per ciascuna specie, suddivisi per ambito provinciale.

Nell’ambito della predetta attività si è posta, tuttavia, l’esigenza di creare un quadro normativo di riferimento unitario che, analogamente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria ed in particolare dall’articolo 9, tratti congiuntamente l’ipotesi del prelievo e delle catture in deroga.

Per quanto attiene le catture il predetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE consente, infatti, al paragrafo 1 lettera c) di derogare al divieto di ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura, a condizione che gli impieghi siano misurati, la cattura sia limitata a piccole quantità ed avvenga in modo rigidamente controllato e selettivo. Gli Stati membri devono motivare espressamente le ragioni che giustificano il ricorso a tale metodologia, specificando l’insussistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed individuando inoltre l’insieme delle prescrizioni di esercizio della deroga, in un’ottica di detenzione limitata a specifiche e determinate quantità.

Attualmente l’assetto normativo nazionale ha trattato la materia delle deroghe - in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE - all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, senza tuttavia disciplinare compiutamente gli aspetti riferiti alle catture. Inoltre i commi 3 e 4 dell’articolo 4 della medesima legge, regolamentando l’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non contengono alcun riferimento a tale disciplina.

Con il presente progetto di legge si è ritenuto pertanto di integrare la legge regionale 6 marzo 2007 n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE” dettando specifiche disposizioni in merito agli aspetti riferiti alla cattura di uccelli a scopo di richiamo.

Le modifiche proposte esplicitano le condizioni, gli elementi istruttori rilevanti per verificare la sussistenza dei presupposti che consentono la deroga al generale divieto di cattura, in relazione a quanto previsto dal quadro di disciplina comunitario.

Descrizione dell’articolato

L’articolo 1 apporta modifiche al titolo della legge con riferimento alla direttiva 2009/147/CE.

L’articolo 2 inserisce alcune modifiche in merito alle finalità della legge con espresso riferimento all’attuazione della disciplina comunitaria per la parte riferita alle catture in piccole quantità di uccelli a fini di richiamo.

L’articolo 3 integra i contenuti dei provvedimenti amministrativi regionali di attuazione, riportando le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2 della Direttiva.

L’art. 4 definisce i contenuti delle provvedimenti di richiesta delle Amministrazioni provinciali, esplicitando gli elementi necessari per consentire una puntuale istruttoria tecnica in ordine alla sussistenza delle condizioni per derogare ai divieti.

L’articolo 5 definisce, per la parte concernente le catture, gli adempimenti riferiti al monitoraggio dei capi, anche al fine di consentire le attività di controllo e l’elaborazione di relazioni da trasmettere all’ISPRA.

L’articolo 6 individua le condizioni in base alle quali si provvede a limitare o sospendere il prelievo in deroga per le catture.

L’articolo 7 apporta alcune integrazioni al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 in materia di cattura di uccelli a fini di richiamo, al fine di coordinare tale disposizione con la disciplina comunitaria di regolamentazione delle deroghe e la disciplina regionale proposta con il progetto di legge.

L’articolo 8 prevede una norma transitoria in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per la stagione venatoria 2011/2012.

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