n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)

Avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica dell'anno di imposta 2021 ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”;

- l’articolo 4 della L. 16 maggio 1970, n. 281 “Tassa Automobilistica regionale”;

- l’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e sue successive modificazioni, che ha istituito la tassa automobilistica regionale di proprietà;

- il Titolo III del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1 gennaio 1993;

- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, con l’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;

- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;

- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e i termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212, e in particolare l’art. 6 “Conoscenza degli atti e semplificazione”;

- la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, in particolare l’art. 2 e l’art.7;

- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;

- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all’art. 38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA a far data dal 1 gennaio 2020;

Viste altresì:

- la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e in particolare l’art. 6 “Riscossione coattiva”;

- la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, e in particolare l’art. 2 che individua nel dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali, o in un suo delegato, l’autorità competente all’adozione degli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali, all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti;

- la legge regionale 17 dicembre 2011, n. 17, e in particolare l’art. 4 “Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione per il triennio 2020-2022 con l’Automobile Club d’Italia (ACI) per la gestione delle attività inerenti alla tassa automobilistica, sottoscritto tra le parti il 7 febbraio 2020;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2361 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto “Proroga dell'Accordo di cooperazione, approvato con delibera n. 2423/2019, sottoscritto con Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 valevole per il triennio 2020-2022” che ha approvato la proroga dell’Accordo di cooperazione dal 1 gennaio 2023 fino al pronunciamento del Consiglio di Stato;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11, e in particolare l’art. 17 “Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica”;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa automobilistica relativi all’anno di imposta 2021 per consentire di corrispondere contestualmente al tributo non versato gli interessi legali e le sanzioni in ravvedimento operoso previste dall’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472;

Tenuto conto che:

- è spirato il termine ultimo indicato sugli avvisi di pagamento per provvedere;

- l’amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure di recupero entro i termini di prescrizione previsti in materia dall’art. 5 del D.L. 953/1982;

Preso atto che:

- l’art. 17 della L.R. n. 11/2020 prevede che il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 adotti la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 e che la determinazione dirigenziale debba essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) e che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che:

- debba essere data pubblicità al contribuente attraverso la pubblicazione nel BURERT e sul portale istituzione “Finanze” dell’inizio dei controlli per l’avvio della fase inerente all’attività di recupero;

- debba, conseguentemente, essere inibita l’effettuazione del pagamento tramite la piattaforma pagoPA;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale seguenti:

  • n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. 80/2021”;
  • n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
  • n. 719 del 8 maggio 2023 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento”;

Vista la determinazione n. 2335 del 9/2/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022.”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale seguenti:

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022, ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della Giunta regionale”;

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” a decorrere dal 1° aprile 2023;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico dirigenziale e assegnazione delle Posizioni Organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di dare avvio alle attività di recupero dell’omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17;

- di dare disposizioni all’Automobile Club d’Italia (ACI) affinché provveda ad inibire l’effettuazione del pagamento tramite la piattaforma pagoPA e attraverso qualsiasi altro canale di pagamento, dandone massima diffusione sul territorio agli intermediari della riscossione (agenzia pratiche auto, studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI) e a tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP);

- di comunicare ad ACI di attivare i controlli per l’invio dei flussi delle posizioni irregolari e/o regolarizzate il cui termine per il pagamento scadeva nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, come previsto nell’Accordo di Cooperazione per il triennio 2020-2022 sottoscritto con ACI, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 19 dicembre 2019, prorogato dal 1 gennaio 2023 come da deliberazione di Giunta regionale n. 2361 del 27 dicembre 2022;

- che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT);

- di informare che a seguito della pubblicazione delal presente determinazione sarà inibito il pagamento della tassa automobilistica regionale tramite la piattaforma pagoPA;

- che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna;

- che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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