n.387 del 27.11.2019 periodico (Parte Seconda)

Conferma della irrilevanza ai fini paesaggistici dell'elenco dei corsi d'acqua di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2531/2000, in attuazione del previgente art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora D.Lgs n. 42 del 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

sulla base di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- di prendere atto che la procedura di riconferma del vincolo paesaggistico nei confronti di alcuni corsi d’acqua delle Province di Piacenza, Parma e Modena operata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell’Emilia ai sensi dell’art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs n. 490 del 1999, non ha avuto conclusione e perfezionamento nel termine di 210 giorni fissato dal Regolamento ministeriale D.M. 13/6/1994 n. 495, emanato in attuazione dell’art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990;

- di prendere atto che la decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, anche se avente ad oggetto uno specifico caso, ha una portata generale considerato che tutti gli altri corsi d’acqua oggetto di riconferma ministeriale si trovano nella stessa condizione di dubbio applicativo, che causa incertezze nei Comuni e nei privati cittadini, verso i quali la Pubblica Amministrazione deve porre in essere tutte le azioni di salvaguardia e di tutela dei diritti;

- di dare atto che sia necessario, per i cittadini e i Comuni della Regione coinvolti, restituire la certezza del diritto della condizione giuridica dei corsi d’acqua dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Regione con la DGR n. 2531 del 2000 in attuazione dell’art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999 e riconfermati dalla Soprintendenza dell’Emilia, anche alla luce della decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, al fine di permettere la corretta gestione della tutela del paesaggio;

- confermare quindi, per quanto di competenza regionale, in tutte le sue parti quanto deliberato nella citata propria deliberazione n. 2531 del 2000, in attuazione dell’art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, e in particolare l’elenco dei corsi d’acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici di cui all’allegato A della stessa propria deliberazione;

- di dare atto, quindi, che per tutti i corsi d’acqua o parti di essi elencati all’allegato A, parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, debba essere definitivamente dichiarata la irrilevanza ai fini paesaggistici e pertanto non debbano essere più oggetto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dall’entrata in vigore della presente deliberazione;

- di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

application/pdf Allegato A - 98.3 KB

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