n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Incremento di ricettività dell'impianto di recupero di sostanze organiche mediante compostaggio e recupero della frazione ligneo cellulosica" localizzato nel comune di Bevilacqua di Crevalcore (BO), proposto da La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Incremento di ricettività dell’impianto di recupero di sostanze organiche mediante compostaggio e recupero della frazione ligneo cellulosica” localizzato in comune di Bevilacqua di Crevalcore (BO) proposto da La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nell’istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi, dovrà essere presentata la seguente documentazione specifica:

- un approfondimento sull’efficacia del sistema di abbattimento di particolato relativo all'emissione in atmosfera E2 ed eventuale adeguamento dello stesso;

- una proposta di piano di monitoraggio che riporti i controlli proposti dal proponente e quelli dei materiali in uscita dalla fase di post-maturazione e dell'ammendante compostato misto della linea di compostaggio R3;

2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., al Comune di Crevalcore, all'AUSL di Bologna - Ambiente Igiene Edilizia e Urbanistica Ovest, all'ARPAE di Bologna – AACM, al Consorzio della Bonifica Burana;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013. 

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