n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)
Comune di Langhirano - Domanda 17.01.2001 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irrigazione impianti sportivi, dalle falde sotterranee tramite 3 pozzi in comune di Langhirano (PR), loc. varie. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire al dal Comune di Langhirano, C.F. e Partita IVA 00183800341, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Langhirano (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite tre pozzi in Comune di Langhirano (PR) loc. varie, senza restituzione, da destinare ad uso irrigazione impianti sportivi e alimentazione piscina, nella quantità stabilita fino ad un massimo e non superiore a 0,045 mod. (4,50 l/s), per un volume complessivo di ~ 48500 mc/anno d’acqua;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovazione alle condizioni di cui all’art. 27 del RR n. 41/2001 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantità massima d’acqua da derivare in 4,50 l/s, pari a 0,045 moduli massimi;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 5419 in data 17/06/2009
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)