n.31 del 13.02.2013 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa all'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali non pericolosi presso il sito produttivo ubicato in Via Del Capitolo, 56 nel comune di Piacenza (PC), presentata dalla ditta Recology Srl (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad ulteriore procedura di VIA il progetto di “Attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali non pericolosi” presso il sito produttivo ubicato in Via Del Capitolo, 56 nel comune di Piacenza (PC), presentata dalla Ditta “Recology Srl” in quanto si ritengono necessari i seguenti ed ulteriori approfondimenti per la completa e corretta valutazione degli impatti ambientali determinati dalla realizzazione del progetto citato:

a) sulla base delle informazioni fornite dal proponente non si è in grado di fornire una completa valutazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione del progetto in esame, né si è in grado di individuare compiutamente quali siano tali impatti ambientali;

b) in relazione alle difficoltà nell’individuare e valutare adeguatamente gli impatti sull’ambiente delle attività in progetto, si rileva in particolare che:

c) in relazione agli impatti sulle acque superficiali e sotterranee, non essendo state definite le modalità di gestione delle acque meteoriche ed, eventualmente, di processo, non è possibile, sulla base delle informazioni a disposizione, svolgere alcuna considerazione in merito;

d) in relazione alle emissioni in atmosfera, non compare nella relazione di screening un’adeguata descrizione delle modalità di gestione dell’impianto al fine di contenere l’emissione diffusa di polveri dovute al traffico veicolare, al trasporto eolico e alla movimentazione dei materiali e dei rifiuti trattati, nonché degli interventi di mitigazione che si intendono attuare per tale impatto, e pertanto, non è possibile valutare la fondatezza delle dichiarazioni della Ditta circa il fatto che l’attività in progetto non determini emissioni di questo tipo; tale affermazione della Ditta, tra l’altro, non sembra verosimile, poiché, ferma restando l’assoluta assenza di specifiche e necessarie informazioni in merito alla gestione delle possibili fonti di emissioni in atmosfera, dalla documentazione trasmessa sono da considerare come fonti emissive quantomeno le emissioni convogliate derivanti dai sistemi di aspirazione previsti, il traffico indotto e le eventuali emissioni diffuse dovute alla movimentazione dei rifiuti e dei materiali;

e) le valutazioni condotte negli elaborati inerenti l’impatto acustico dell’attività in progetto non sembrano tenere in adeguata considerazione il fatto che in adiacenza dell’impianto, localizzato secondo la zonizzazione acustica del Comune di Piacenza in Classe VI, vi sia un’area classificata in Classe III;

f) nella documentazione trasmessa, inoltre, non si riscontra alcun elemento di valutazione circa gli impatti dell’opera in progetto sulla flora, fauna, gli ecosistemi e il paesaggio;

g) infine, risultano del tutto assenti informazioni relative alle eventuali attività che saranno svolte in fase di cantiere, comprese le tempistiche e gli impatti che si potranno presumibilmente verificare per ciascuna di queste attività;

h) peraltro, non è stata riportata alcuna identificazione, né in fase di cantiere né in fase di esercizio, dei recettori più sensibili degli impatti individuati e delle relative misure di mitigazione di tali impatti, con particolare riguardo alle abitazioni poste nelle immediate vicinanze del sito;

i) non è stata adeguatamente affrontato il tema della conformità agli strumenti di pianificazione, con specifico riferimento al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), preso atto in particolare del fatto che l’area in questione rientri, ai sensi della vigente disciplina del PTCP di Piacenza, in area classificata come area “non idonea” per attività di recupero di rifiuti, comprese le attività R3, R4 ed R5;

j) lo stesso processo produttivo non è stato adeguatamente descritto, né sono stati forniti all’Autorità competente adeguate informazioni circa le modalità di gestione dei rifiuti che la Ditta intende trattare;

k) non si è in grado di analizzare né lo stato ante-operam, che non risulta adeguatamente descritto in nessun elaborato prodotto, né lo stato post-operam, rispetto al quale sono state fornite solo generiche indicazioni riguardanti le opere di mitigazione di alcuni impatti sull’ambiente che la Ditta intende porre in essere;

l) dalla documentazione inviata non risultano adeguati elementi che consentano di caratterizzare il processo produttivo dell’impianto, con particolare riferimento alle modalità di gestione dei rifiuti, al loro recupero e alla loro eventuale destinazione finale;

m) dalla documentazione trasmessa non risulta chiaro quali siano le fasi del processo che si intende avviare, né risulta chiaro quale sia l’effettivo scopo di tali attività di recupero;

n) non risulta altresì chiaro che cosa si intenda per “balle” di rifiuti in ingresso all’impianto, né risultano adeguatamente caratterizzati, sia in termini quantitativi che qualitativi, i rifiuti in ingresso e in uscita, le materie prime secondarie (M.P.S.) e l’eventuale combustibile solido secondario (C.S.S.) in uscita dal trattamento proposto;

o) in relazione ai rifiuti e ai materiali sottoposti alle operazioni di recupero, la Ditta non ha fornito adeguate e coerenti informazioni circa i quantitativi in ingresso e in uscita, suddivisi per tipologia di codice CER nel caso dei rifiuti;

p) inoltre, con riguardo alla situazione di progetto, non risultano descritti gli eventuali interventi che la Ditta intende realizzare presso il sito di Via del Capitolo, sia in termini edilizi sia in termini impiantistici;

q) inoltre, a fronte di una potenzialità dichiarata dell’impianto di 62.900 ton/anno di rifiuti trattati, la Ditta non ha in alcun modo chiarito la capacità di stoccaggio, in termini di volumi e di superfici, che è in grado di sostenere il sito in esame, sia per quanto riguarda i rifiuti sia per quanto riguarda le M.P.S. e l’eventuale C.S.S.;

r) peraltro, anche supponendo, come ipotizzabile dalla documentazione trasmessa, che le attività di recupero, sebbene risultino confuse e poco chiare, riguardino una sorta di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, le effettive operazioni di recupero o smaltimento che la Ditta intende effettuare presso l’impianto in progetto, i relativi quantitativi e le caratteristiche dei materiali/rifiuti originati da dette operazioni restano troppo indefiniti per riuscire a definire le relazioni che un simile progetto può avere sul contesto ambientale di riferimento;

s) non si riscontrano elementi per quantificare la vita utile dell’impianto e delineare, anche sinteticamente, la relativa fase di dismissione

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Recology Srl; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Piacenza; all’ARPA Sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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