n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

L.R. 7/03 e s.m. - art. 17 - Costituzione fondo di garanzia e individuazione soggetto gestore - Approvazione convenzione e procedure di funzionamento del Comitato. Impegno di spesa - CUP E47C12000070002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. 31 marzo 2003, n.7, “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)” ed in particolare l’art. 17 “Fondo garanzia danni”;

- la propria delibera n. 2238 del 10 novembre 2003, successivamente modificata con le delibere n. 410 dell’8 marzo 2004 e n. 556 del 29 marzo 2004, che individua le modalità di accesso e di gestione all’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna”;

Dato atto che il sopracitato art. 17 della L.R. 31 marzo 2003, n.7:

- al comma 1) stabilisce che la Regione costituisca un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna”, fruitori dei servizi turistici di cui all’articolo 15 della stessa legge, quando tali danni non siano imputabili né all’agenzia di viaggio e turismo né al prestatore del servizio;

- al comma 2) stabilisce che il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta Regionale sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;

b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;

c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento;

- al comma 3) dispone che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il soggetto incaricato della gestione del fondo siano regolati dalla stipulazione di una convenzione approvata dalla Giunta Regionale che dovrà, in particolare disciplinare:

a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;

b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;

c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna”;

d) le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all’utilizzo del fondo;

- al comma 4) sancisce che il soggetto incaricato della gestione del fondo si avvalga, per l’assegnazione del risarcimento, del parere di un apposito Comitato;

- al comma 5) sancisce che le apposite procedure, i criteri, le modalità di designazione dei componenti del sopracitato Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale;

Preso atto che:

- l’istituzione del Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all’elenco “Agenzie Sicure in Emilia-Romagna” rappresenta un efficace strumento di garanzia e di tutela dei diritti dei turisti/consumatori;

- a fronte del perdurare di una crisi economica che ha interessato significativamente anche il settore turistico, nonché degli effetti negativi determinati dagli eventi sismici che hanno colpito un’ampia porzione del territorio regionale, il Fondo di garanzia può risultare un utile strumento a sostegno dell’attività economica del settore dell’intermediazione turistica;

- per garantire l’utilizzo ottimale del Fondo di garanzia è necessario definire le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato di cui al comma 4), art. 17 della L.R. 7/03 e s.m.;

Ritenuto quindi di dover procedere con il presente atto a:

- costituire il Fondo di garanzia per le sopracitate motivazioni;

- individuare le caratteristiche di un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale che risponda ai requisiti previsti dal secondo comma dell’art. 17, presso il quale costituire il fondo;

- definire e approvare la convenzione, da stipulare per regolamentare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il soggetto incaricato della gestione del fondo, che disciplina quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) del terzo comma dell’art. 17 – L.R. 7/03 e s.m., sulla base dello schema allegato, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche e che la stessa avrà durata dalla sottoscrizione della medesima convenzione al 31/12/2015;

- definire le “Procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato” di cui al comma 5 all’art. 17 della L.R. 7/03;

Stabilito che, oltre alla presenza dei requisiti previsti dalla L.R. 7/03 e s.m., il soggetto incaricato della gestione del fondo debba possedere, per lo svolgimento dell’attività prevista, specifiche competenze e professionalità;

Preso atto della proposta trasmessa da Cofiter – Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa di Bologna con nota acquisita agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche con prot. PG 277932/2012;

Verificato che Cofiter – Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa possiede tutti requisiti previsti dal più volte citato art. 17 della L.R. 7/2003 e s.m.;

Preso inoltre atto che Cofiter – Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa ha:

- maturato una specifica competenza professionale nell’ambito del settore imprenditoriale delle agenzie di viaggio e turismo;

- consolidato un forte rapporto di collaborazione con tali imprese, anche attraverso la concessione di garanzie;

Ritenuto quindi che Cofiter – Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa, per le motivazioni sopraesposte possa essere individuato quale soggetto che risponde in modo ottimale, sia ai requisiti previsti dall’art. 17 della L.R. 7/2003 e s.m., sia all’esigenza di garantire lo svolgimento dell’attività prevista con caratteristiche di competenza e professionalità non riconducibili ad altro soggetto;

Viste le LL.RR.:

- 15 novembre 2001, n.40;

- 26 novembre 2001, n. 43;

- 22 dicembre 2011, n. 21 e n. 22;

- 26 luglio 2012, n.9 e n. 10;

Preso atto:

- che l’attuale disponibilità per l’anno 2012, sul capitolo 25580 “Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte nell’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna” (art.17, comma 1, L.R. 31 marzo 2003, n.7), afferente all’U.P.B. 1.3.3.2.9100, ammonta a Euro 100.000.00;

- che con la sopracitata nota acquisita con prot. PG 277932/2012, Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa si è resa pienamente disponibile alla gestione del Fondo di garanzia di cui al citato art. 17 della L.R. 7/03 e s.m. per un periodo organico di gestione del fondo calcolabile in un triennio, ed accettazione delle condizioni poste dalla Regione Emilia-Romagna che saranno opportunamente sottoscritte dai contraenti in apposita convenzione;

Ritenuto che:

- le risorse disponibili sul precitato Cap. 25580, ammontanti a € 100.000,00, possano essere utilizzate per dare copertura finanziaria sia agli oneri relativi alla costituzione del Fondo di garanzia, che a quelli relativi alla gestione dello stesso;

- la proposta avanzata da Cofiter per la gestione del Fondo di garanzia sia congrua e rispondente a caratteristiche di coerenza metodologica ed economicità;

- si possa quindi procedere all’assegnazione ed alla concessione a Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa di Bologna della precitata somma ammontante a Euro 100.000,00:

  • quanto a Euro 85.000,00, per la costituzione del Fondo di garanzia secondo quanto stabilito dallo schema di Convenzione che in Allegato 1) forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • quanto a Euro 15.000,00, IVA 21% inclusa, per la gestione del Fondo di garanzia secondo quanto stabilito dallo schema di Convenzione che in Allegato 1) forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre:

- che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 comma 2 della citata L.R. 40/01 e che, pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con presente atto:

- di stabilire che alla liquidazione delle sopracitate risorse regionali, nonché alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente in materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della delibera 1416/08 e ss.mm, secondo le modalità definite agli artt. 5 e 8 della Convenzione di cui allo schema Allegato 1) al presente atto;

Viste:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;

-la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.”;

- Dato atto che il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura Ministeriale per il progetto di Investimento Pubblico connesso all’intervento oggetto del presente atto è il n: E47C12000070002; 

Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012,n. 134, ed in particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”, del Titolo II “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione”; 

Visto altresì il DPR 252/98;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011 e n. 1222 del 4 agosto 2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore regionale Turismo.Commercio,

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. approvare la costituzione del Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all’elenco “Agenzie Sicure in Emilia-Romagna” ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della L.R. 7/03 e s.m.;

2. di individuare Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa di Bologna, quale soggetto gestore del Fondo di cui al precedente punto 1);

3. di approvare la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa di Bologna per la regolamentazione del Fondo di garanzia danni di cui all’art. 17 della L.R. 7/03 e s.m.” di cui allo schema che in Allegato 1) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare le “Procedure, criteri e modalità di designazione dei componenti il Comitato di cui all’art. 17 della L.R. 7/03 e s.m.” che in Allegato 2) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di assegnare e concedere a Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa di Bologna, la somma complessiva di Euro 100.000,00 come segue:

  • quanto a Euro 85.000,00, per la costituzione del Fondo di garanzia secondo quanto stabilito dallo schema di Convenzione che in Allegato 1) forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • quanto a Euro 15.000,00 (IVA 21% inclusa), per la gestione del Fondo di garanzia secondo quanto stabilito dallo schema di Convenzione che in Allegato 1) forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di imputare la somma complessiva di Euro 100.000,00 registrata al numero di impegno 4073 sul Capitolo 25580 “Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte nell’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna” (art.17, comma 1, L.R. 31 marzo 2003, n.7)”, afferente all’U.P.B. 1.3.3.2.9100, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 che è dotato della necessaria disponibilità;

7. di autorizzare il Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche a sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa di Bologna, redatta sulla base dello schema di cui al precedente punto 3);

8. di stabilire che alla liquidazione delle risorse regionali concesse, di cui al punto 5, nonché alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente in materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della delibera 1416/08 e ss.mm. secondo le modalità definite agli artt. 5 e 8 della Convenzione di cui allo schema Allegato 1) al presente provvedimento;

9. di dare atto che, come precisato in premessa, al progetto di investimento pubblico connesso all’intervento oggetto del presente provvedimento, è stato assegnato il Codice Unico di progetto (CUP) n. E47C12000070002;

10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1)

Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e COFITER–Confidi Terziario Emilia-Romagna per la costituzione e la gestione del fondo garanzia danni previsto dall'art. 17 della Legge regionale 31 marzo 2003, n.7 ed ai sensi della delibera di Giunta n. ______ del ______

L’anno_______, il giorno_________ del mese di_______________, nella sede della Regione Emilia-Romagna, posta in Bologna, Viale Aldo Moro, 52; fra la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata anche "Regione", con sede in Bologna, V.le Aldo Moro 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Urbana, Signor______________, e COFITER–Confidi Terziario Emilia-Romagna Società Cooperativa, di seguito denominato “soggetto gestore”, con sede in Bologna, Via Brini 45, C.F. e P.IVA 01868791201, rappresentata dal Legale rappresentante, Signor_____________;

Viste:

- la Legge regionale n. 40 del 23 dicembre 2002;

- la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2003 e s.m., in particolare l’art.17;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 e successive modificazioni che individua le modalità di accesso e di gestione all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna";

- deliberazione di Giunta regionale n._______in data______, esecutiva nei modi di legge, concernente: “ ____________”;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, quale soggetto titolare del fondo di garanzia danni, e l’ente gestore del fondo, e le modalità di accesso al fondo.

2. Sono, in particolare, disciplinati con la presente convenzione:

  • le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;
  • le modalità e le procedure di gestione del fondo;
  • le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16 della L.R. 7/03 e s.m.;
  • le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.

Art. 2 - Interventi del fondo di garanzia danni

1. Gli interventi del Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna” (di seguito denominato fondo), si concretizzano nell'erogazione di risarcimenti danni agli utenti delle agenzie viaggio iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna".

2. Gli interventi del fondo si concentrano sui danni derivanti da acquisti di servizi non goduti o parzialmente goduti, a seguito di eventi non imputabili all’agenzia di viaggio né ai prestatori di servizio, non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria prevista dalla delibera di Giunta 2238 del 10 novembre 2003 e successive modificazioni, che si verificano dalla data di esecutività della deliberazione n.____ del _______, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 2.

3. L'accesso al fondo non è comunque ammesso ai casi già tutelati dall'art. 21 del decreto legislativo 111/95. 

Art. 3 - Caratteristiche dei soggetti che possono accedere al fondo

1. I clienti delle agenzie di viaggio iscritte all’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna” di cui all’articolo 16 della legge regionale 7/03, fruitori dei servizi turistici di cui all’art.15 della stessa legge acquistati in un’agenzia operante nel territorio dell’Emilia-Romagna, che ritengono di aver diritto al rimborso del prezzo versato secondo quanto previsto al precedente articolo 2, possono presentare domanda per accedere alle erogazioni del fondo, con le modalità stabilite al successivo articolo 6. 

Art. 4 - Interventi della regione

1. Le risorse messe a disposizione dalla Regione per la costituzione del fondo ammontano a Euro 85.000,00. 

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1) al soggetto gestore avverrà secondo le modalità stabilite nel successivo art.5. 

Art. 5 - Modalità di trasferimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione

1. La Regione conferisce le risorse finanziarie previste dal comma 1) del precedente art. 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 40/01, in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione. 

Art. 6 - Modalità di concessione del risarcimento del danno

1. La domanda per l'accesso alle erogazioni del fondo è presentata all’ente gestore, entro 3 mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio e deve essere corredata da:

  1. contratto di viaggio in originale o in copia autenticata;
  2. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;
  3. relazione esplicativa su quanto accaduto;
  4. ogni altra documentazione atta a comprovare il danno subito e/o la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
  5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di rinuncia all'esercizio di altre forme di tutela

2. In alcuni motivati casi, su decisione unanime dei membri del Comitato, di cui al quarto e quinto comma dell’art.17 della L.R. 7/03 e s.m.:

  • le domande presentate oltre il termine previsto al punto 1 potranno essere ugualmente accettate;
  • la documentazione prevista ai punti a)- e b)-, potrà essere presentata con dichiarazione sostitutiva di attodi notorietà. In tal caso, se sottoscritta in mancanza del dipendente addetto, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art. 38 DPR 445/00).

3. La domanda di cui al punto 1 è presentata dall’utente direttamente oppure tramite le associazioni dei consumatori di cui all’art. 137 del DLgs n. 206 del 2005 od organismi a tutela del turista da queste costituiti o l’agenzia di viaggio, che allegheranno una breve nota riportante il proprio parere.

4. Il soggetto gestore riceve e protocolla la domanda di richiesta d’indennizzo assegnandole un numero progressivo in base al quale verrà ordinata l’analisi delle domande.

5. Per effettuare l’istruttoria finalizzata all'assegnazione del risarcimento l'ente gestore del fondo:

  1. chiede eventualmente integrazioni di documentazione e, dove necessario, si avvale di pareri tecnici rilasciati anche da Pubbliche amministrazioni in possesso d'idonee competenze;
  2. recupera materiale e documentazione sul fatto denunciato;
  3. effettua tutte le attività utili per accertare la sussistenza e le condizioni necessarie all'erogazione dell'indennizzo;
  4. acquisisce, dove necessario, da almeno due Associazioni di categoria degli agenti di viaggio il prezzo medio dei servizi (pasto, viaggio, trasporto, pernottamento etc.) da rimborsare alla data in cui avrebbero dovuto essere consumati o utilizzati, al fine di fornire al Comitato precisi riferimenti;
  5. istruisce un fascicolo per ogni soggetto contenente la documentazione sopra elencata, che verrà posto all'esame del Comitato;
  6. redige almeno trimestralmente l’elenco delle domande ammissibili da presentare al Comitato unitamente al relativo fascicolo.

6. L’ente gestore del fondo invia al Presidente del Comitato previsto dall’art. 17 della L.R. 7/03 l’elenco delle domande di cui al precedente punto 5 lettera f). Il Presidente del Comitato provvede poi a convocare il Comitato stesso con le modalità previste dalle "Procedure, criteri e modalità di designazione dei componenti il Comitato di cui all’art. 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 e s.m." e dall’eventuale regolamento.

7. L’ente gestore eroga all’utente l’indennizzo stabilito dal Comitato o, diversamente, gli comunica l’esito negativo, dandone adeguata motivazione. Conclusa la procedura, il risultato dell’istruttoria è comunicato anche all’agenzia di viaggio erogatrice del servizio.

8. Nel caso in cui ne esistano i presupposti, l’ente gestore esercita tutte le attività necessarie per promuovere l'azione di rivalsa. 

Art. 7 - Modalità e procedure di gestione del fondo

1. Il fondo è tenuto dal soggetto gestore con propria contabilità separata. A tale riguardo il soggetto gestore deve redigere:

  • il libro dei verbali del fondo appositamente vidimato, nel quale devono essere annotate le delibere del Comitato previsto dall'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, in relazione all’utilizzo e alla gestione del fondo;
  • il rendiconto della gestione del fondo, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale dell’ente gestore.

2. Il soggetto gestore al fine di rendicontare le attività del fondo, dovrà redigere, per anno civile, una relazione comprendente:

  • il bilancio d'esercizio del fondo ed in particolare il resoconto dell'utilizzo delle risorse;
  • un elenco dettagliato delle operazioni effettuate;
  • un elenco dei problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

3. La relazione di cui al precedente comma 2) viene trasmessa, quale consuntivo dell’attività svolta per l’anno di riferimento, al Servizio regionale competente in materia di turismo.

4. L'Ente gestore gestisce il fondo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. 

Art. 8 - Spese di gestione del fondo

1. Al soggetto gestore è riconosciuto un compenso di gestione, a valere per l’intera durata della Convenzione, pari ad un massimo di Euro 15.000,00 (compresa IVA 21%), che verrà erogato secondo le seguenti disposizioni:

  • a conclusione di ciascuno degli anni di validità della convenzione, di cui al successivo art. 12, a fronte della presentazione della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7 e ad esito favorevole del controllo effettuato dal competente Servizio regionale, nonché emissione di regolare fattura, viene corrisposto un compenso di gestione apri allo 0.50% del valore di ogni operazione. Tale compenso non potrà essere inferiore a Euro 50,000 per ogni operazione;
  • il soggetto gestore si impegna comunque ad effettuare l’istruttoria finalizzata all’assegnazione del risarcimento per tutte le domande presentate per l’intera durata della Convenzione, nell’ambito del compenso massimo e non superabile di Euro 15.000,00.

Art. 9 - Interessi

1. Gli interessi maturati sulle risorse del fondo saranno accreditati sul Fondo stesso ed utilizzati esclusivamente per le finalità del Fondo. 

Art. 10 - Verifiche e controlli in ordine all’utilizzo del fondo

1. La Regione esercita i controlli sulla attività del Fondo, sulla correttezza e la conformità dell'attività svolta. È fatto obbligo pertanto al soggetto gestore di consentire, ai funzionari regionali della struttura preposta alle funzioni di controllo, le verifiche in loco in merito alle erogazioni effettuate, finalizzati all'accertamento della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dal soggetto gestore.

Art. 11 - Scioglimento anticipato del fondo

1. Il fondo sarà sciolto anticipatamente nei seguenti casi:

  • utilizzo per operazioni non conformi alla presente Convenzione;
  • mancato utilizzo.

2. In entrambi i casi la Regione potrà richiedere la restituzione di tutto o parte delle disponibilità residue. 

Art. 12 - Validità e durata della convenzione. spese

1. La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima fino al 31/12/2015;

2. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla convenzione, quali bolli, imposte di registro ed altre, sono a carico esclusivo del soggetto gestore.

3. Nel caso in cui, al 31/12/2015, si rilevi la sussistenza di disponibilità finanziarie residue del Fondo, tali disponibilità devono essere restituite entro 30 giorni alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 13 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che decideranno secondo diritto e con procedura rituale ex artt. 810 e segg. c.p.c. L’arbitrato potrà essere richiesto da ciascuna delle Parti attraverso la notifica alla controparte della domanda con la contestuale nomina di un arbitro.

2. La Parte convenuta potrà provvedere, nel termine di venti giorni a far tempo dalla data di notifica della domanda di arbitrato, alla nomina del proprio arbitro con atto da notificarsi alla controparte ed all’arbitro in precedenza da questo nominato.

3. Se la Parte convenuta non provvede alla nomina dell’arbitro nel predetto termine di venti giorni dalla notificazione della domanda, la Parte attrice potrà richiedere la nomina dell’arbitro di controparte al Presidente del Tribunale di Bologna.

4. I due arbitri come innanzi nominati, nomineranno il terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio, in caso di mancato accordo sulla nomina, ne daranno tempestiva comunicazione alle Parti, ciascuna delle quali potrà richiedere che anche a detta ultima nomina provveda il Presidente del Tribunale di Bologna.

Letto e sottoscritto per accettazione.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio competente in materia di turismo

_______________________

Per COFITER-Confidi Terziario

Il Legale rappresentante

_____________________

Allegato 2)

Procedure, criteri e modalità di designazione dei componenti il comitato di cui all 'art. 17 della L.R. 7/03 e. s.m.

Art. 1 - Oggetto

Il presente ordinamento disciplina le procedure di funzionamento, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato previsto per l'assegnazione del risarcimento del danno agli utenti delle agenzie viaggio iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna dall'art. 17 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 " (di seguito denominato Comitato). 

Art. 2 – Composizione

Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del soggetto gestore del fondo, che assume la carica di Presidente del Comitato;

b) quattro rappresentanti designati dalle categorie del settore delle agenzie di viaggio maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna;

d) un rappresentante della Regione Emilia-Romagna designato dal Direttore generale competente in materia di turismo;

Il soggetto incaricato della gestione del fondo individua inoltre un proprio incaricato per svolgere le funzioni di segretario del Comitato.

Il Comitato resta in carica fino al 31 dicembre 2015, salvo scioglimento anticipato del Fondo. 

Art. 3 - Modalità di nomina

Il soggetto incaricato della gestione del fondo, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione con l'ente titolare del Fondo:

  • comunica alla Regione Emilia-Romagna le generalità del Presidente del Comitato;
  • richiede ai soggetti indicati all'art. 2 lettere b), c) e d) le designazioni dei loro rappresentanti nel Comitato.

Gli enti interpellati, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma, comunicano al soggetto incaricato della gestione del Fondo le designazioni dei loro rappresentanti titolari ed i nominativi degli eventuali sostituti.

Trascorsi i termini di cui al precedente comma, il Presidente indice la seduta di insediamento del Comitato convocando i soggetti designati. 

Art. 4 - Presidente

Il Presidente resta in carica fino al 31 dicembre 2015.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare ad una seduta del Comitato, la funzione è assunta dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente, in accordo col Comitato e per garantire l’ottimale svolgimento dei lavori, può chiedere a persone esterne di partecipare alle sedute del Comitato stesso.

Art. 5 - Convocazioni

Il Comitato è convocato dal Presidente con lettera scritta inviata anche solo via mail o fax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione con l'elenco degli argomenti da trattare, ogni qualvolta riceva dal soggetto incaricato della gestione del fondo l'elenco delle domande ammissibili all'assegnazione di un risarcimento del danno, con almeno sette giorni di preavviso.

Il Comitato è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e comunque non meno di due volte l'anno.

Il Comitato è convocato altresì quando lo richieda almeno un quarto dei componenti il Comitato medesimo.

Alla lettera di convocazione viene allegato l'elenco delle domande da esaminare e le copie dei fascicoli ad essa relativi. In caso di materiale voluminoso, in sostituzione della copia dei fascicoli, nella lettera di convocazione deve essere indicato il luogo e le modalità per la loro consultazione. 

Art. 6 - Sedute del Comitato

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno quattro componenti il Comitato stesso, compreso il Presidente. In assenza del Presidente, uno dei quattro componenti presenti deve essere il rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Non è ammessa alcun tipo di delega o di votazione per corrispondenza.

Il Comitato, esaminato il materiale raccolto in fase d'istruttoria dal soggetto gestore del fondo, acquisiti eventuali pareri ritenuti necessari ai fini della valutazione da effettuare, delibera per ogni domanda d'indennizzo il proprio parere sull'entità del risarcimento dovuto.

Per ciascuna domanda con esito favorevole il Comitato può effettuare una valutazione equitativa sulla ragionevolezza della spesa, anche prendendo come riferimento massimo le tabelle elaborate dal Tribunale di Francoforte. Per ciascuna domanda con esito negativo il Comitato elabora l'adeguata motivazione che verrà poi comunicata all'utente.

Il verbale, redatto dal segretario del Comitato è sottoscritto dal Presidente, dal segretario medesimo e da tutti i componenti il Comitato e viene approvato nella stessa seduta o tramite invio successivo per corrispondenza, comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data alla quale si riferisce.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione gratuitamente dal soggetto incaricato della gestione del fondo. In caso di scioglimento del Comitato, le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato stesso dispone per le sue attività, restano al soggetto gestore.

Il Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente atto, può definire un proprio regolamento interno da applicare nella valutazione delle richieste di indennizzo ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art.17 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. 

Art. 7 - Votazioni

Salvo i casi previsti nella Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ente gestore all'art. 6 "Modalità di concessione del risarcimento del danno" secondo comma, le votazioni si svolgono a scrutinio palese, a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Art. 8 - Compensi Comitato

Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso. 

Art. 9 - Sostituzioni nel Comitato

Qualora un componente titolare, per sopravvenuto impedimento, non possa partecipare alla seduta, il sostituto indicato ai sensi dell’art. 3 lo sostituisce automaticamente.

La decadenza di uno o più componenti avviene comunque per dimissioni o per assenza consecutiva del rappresentante senza essere sostituito dal supplente a più di due sedute.

Nei casi di cui al precedente punto il soggetto incaricato della gestione del fondo provvede a richiedere nuovamente all’ente interessato l'indicazione del rappresentante titolare e/o dell'eventuale sostituto.

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