n.14 del 18.01.2023 periodico (Parte Seconda)
Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 "Norme in materia di agricoltura sociale". Approvazione delle disposizioni attuative
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 141 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
- la Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 "Norme in materia di agricoltura sociale" che stabilisce che la Regione:
- promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, attraverso adeguate azioni d’informazione, animazione e comunicazione, rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
- favorisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e in materia di agricoltura anche attraverso la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore e della Consulta agricola, e con le federazioni delle associazioni regionali delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;
Richiamata la Legge regionale n. 15 del 15 novembre 2021 che stabilisce che spettano alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, la programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale;
Atteso che la citata legge regionale n. 1 del 2022, nell’articolo 2 comma 5 compreso nel Titolo I - stabilisce espressamente che compete alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con apposito atto, specifica:
- i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale,
- le modalità di svolgimento della stessa,
- le procedure amministrative e di controllo applicabili,
- il periodo di eventuale sospensione volontaria dell’attività,
- le attività esercitabili nelle fattorie sociali, con riferimento agli ambiti, di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015;
Ritenuto inoltre necessario, in attuazione del nuovo quadro normativo stabilire i criteri e le modalità per l'iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 1/2022;
Ritenuto altresì, in merito all’applicazione della Legge regionale n. 24 del 2017 con riferimento alle disposizioni approvate con il presente atto, di provvedere all’aggiornamento della deliberazione n. 623 del 29 aprile 2019, recante “Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017”, come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 2019, come di seguito indicato:
- al paragrafo 2 “Fonti normative” sono aggiunte in fine le seguenti parole “Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 1”;
- al paragrafo 3.1.4 Asseverazione del PRA è aggiunto in fine il seguente punto “8) qualora l’intervento edilizio giustificato dal PRA comporti interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, o di ampliamento di edifici dell’azienda agricola da adibire all’agricoltura sociale, occorre dimostrare la necessità degli interventi edilizi progettati per lo svolgimento dell’attività di natura sociale e la compatibilità dell’attività di agricoltura sociale con la continuità delle attività produttive dell’azienda agricola interessata”;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Preso atto che le disposizioni della presente deliberazione sono state sottoposte al Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso parere favorevole nella sua seduta del 20 ottobre 2022;
Preso atto che nella seduta del 24 ottobre 2022 è stata sentita la competente Commissione dell'Assemblea Legislativa;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Sentito l’Assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne, Igor Taruffi, per quanto di competenza;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi, dell’Assessore alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori, e dell’Assessore alle politiche per la salute, Raffaele Donini;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 1) - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – i criteri di attuazione della legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 per il settore dell’agricoltura sociale;
2) di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 623/2019, come integrata con deliberazione n. 713/2019, come di seguito precisato:
- al paragrafo 2 “Fonti normative” sono aggiunte in fine le seguenti parole “Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 1”;
- al paragrafo 3.1.4 Asseverazione del PRA è aggiunto in fine il seguente punto “8) qualora l’intervento edilizio giustificato dal PRA comporti interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, o di ampliamento di edifici dell’azienda agricola da adibire all’agricoltura sociale, occorre dimostrare la necessità degli interventi edilizi progettati per lo svolgimento dell’attività di natura sociale e la compatibilità dell’attività di agricoltura sociale con la continuità delle attività produttive dell’azienda agricola interessata”;
3) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.