n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Conclusione dell'iter istruttorio per la zona di ripopolamento e cattura "Leguigno", proposta con deliberazione di Giunta regionale n. 1215 del 18 luglio 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare, l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione, in particolare il comma 14 che prevede che in presenza di opposizioni motivate dei proprietari e conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 1215 del 18 luglio 2022 “Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Proposta di perimetrazione di Istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 nel territorio di Reggio Emilia in attuazione del Piano Faunistico Regionale 2018-2023 e contestuale loro istituzione come Zone di Rifugio ai sensi dell'art. 22.", con la quale, fra le altre, veniva proposta, per il comune di Casina, la perimetrazione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Leguigno” e la sua contestuale istituzione come Zona di Rifugio per la stagione venatoria 2022-23;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia ha provveduto ad inviare, tra le altre, la proposta di perimetrazione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Leguigno” di cui alla citata deliberazione n. 1215/2022:

- al comune di Casina per l’affissione all'Albo pretorio con propria nota n. 653279 del 21 luglio 2022;

- alle Organizzazioni Professionali Agricole provinciali e locali con propria nota n. 0719995 del 4 agosto 2022;

Considerato che:

- con nota n. 1179660.I del 23 novembre 2022, trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia ha comunicato che:

- per quanto riguarda la proposta di perimetrazione della ZRC “Leguigno”, sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5 della Legge Regionale n. 8/1994, mediante affissione all'Albo pretorio telematico del Comune di Casina numero di registro 495/2022, dal 25 luglio 2022 al 9 agosto 2022;

- avverso le proposte di perimetrazione sopra richiamate sono pervenute, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della Legge Regionale n. 8/1994, opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;

Considerato, inoltre, che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia ha verificato che:

- la percentuale di territorio interessata dalle opposizioni motivate è pari a 257,94 ettari, ossia il 66,55% della superficie complessiva della proposta zona di protezione;

- i terreni oggetto di opposizione sono distribuiti uniformemente in tutta la zona, rendendo impossibile individuare porzioni di territorio sufficientemente ampie e continue da poter costituire una Zona di Ripopolamento e Cattura;

Visto, quindi, che l’opposizione motivata dei proprietari e conduttori dei fondi interessati è stata proposta nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal citato art. 19, comma 6 della Legge regionale n. 8/1994, e riguarda una porzione della ZRC ben superiore al 40%, condizione per cui la Regione non può istituire la zona di protezione, avendo comunque la facoltà di destinare tali terreni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 969 del 10 giugno 2002 che definisce le direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle Aziende Venatorie ed in particolare quanto disposto:

- al paragrafo 1) sesto capoverso, in base al quale “La domanda di istituzione, trasformazione o modifica deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello a partire dal quale decorrerà l'eventuale validità dell'istituto”;

- al paragrafo 1) ottavo capoverso, in base al quale “La decisione sull'istanza di istituzione, trasformazione e modifica deve essere adottata entro l'anno in cui è avvenuta la presentazione della domanda”;

Preso atto che con nota prot. n. 0131518_E del 14 febbraio 2022 e successive integrazioni il Servizio territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia ha ricevuto richiesta per l’autorizzazione all’istituzione di una Azienda Faunistico-Venatoria (AFV) che insiste sui medesimi terreni del suddetto istituto di protezione “Leguigno”, proposto nella citata deliberazione n. 1215/2022;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revoca della proposta di istituzione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Leguigno” di cui alla citata deliberazione n. 1215/2022, al fine di poter consentire l’istruttoria relativa alla richiamata istanza di istituzione, sui medesimi terreni, di una AFV per la stagione venatoria 2023-2024;

Dato atto che la citata deliberazione n. 1215/2022 ha peraltro istituito le zone oggetto del presente provvedimento come Zone di rifugio ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale n. 8/1994 per la stagione venatoria 2022-2023;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di revocare, a seguito di motivata opposizione dei proprietari e conduttori dei fondi interessati, la proposta di perimetrazione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Leguigno” di cui alla deliberazione n. 1215/2022;

2) di confermare l’area denominata “Leguigno” come Zona di rifugio ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale 8/1994 fino al termine della stagione venatoria 2022-2023;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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