n.259 del 17.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica. Parziale modifica della delibera di Giunta regionale n. 493/2012 per quanto riguarda le modalità di certificazione e controllo delle movimentazioni di bovini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

- il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova;

- il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

- il decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2016, recante “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali»”, in particolare l’art. 2 ove è previsto che la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali sia effettuata esclusivamente in modalità informatica;

- l’Accordo 28 aprile 2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (Rep. Atti n. 54/CSR pubblicato sulla GURI n. 131 del 17/6/2022.), recepito con propria deliberazione n. 1146 del 11/7/2022;

- la propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012 “Approvazione del Piano regionale di controllo della Tubercolosi, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica”;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna è territorio di uno stato membro dell’Unione Europea riconosciuto indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (m. bovis, m. caprae e m tuberculosis), infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e da leucosi bovina enzootica rispettando i criteri previsti dall’Unione già dal 2003 come sancito dalla Decisione della Commissione del 23 giugno 2003 n. 467 e s.m.i., ed è stata ora ricompresa nei territori indenni per tali malattie, elencati ai capitoli 1, 2 e 4 del Regolamento UE 2021/620 sopracitato;

- la nuova normativa comunitaria prevede strumenti di sorveglianza generali e specifici per la brucellosi, tubercolosi e leucosi basati anche sui sistemi di produzione e sui fattori di rischio a cui gli stati membri devono attenersi per garantire il mantenimento dello stato di indenne;

- è stato avviato il percorso di revisione complessiva del piano regionale di sorveglianza e controllo della Tubercolosi, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica al fine di renderlo aderente ai principi della nuova normativa comunitaria, ma che occorre anticipare la revisione di specifici punti riguardanti i controlli e le certificazioni sulle movimentazioni per renderlo coerente all’Accordo sopra citato, andando anche a ottimizzare le risorse impiegate nelle attività di controllo.

Valutato che le attività di sorveglianza svolte dalle Aziende USL tramite controlli periodici sugli animali presenti in allevamento e in sede di ispezione ante e post mortem presso le strutture di macellazione hanno dimostrato il rispetto dei requisiti richiesti come territorio indenne ottenuto a partire dal 2003 per le malattie citate;

Tenuto conto che dal 2007 in Regione Emilia-Romagna è attivo un piano di sorveglianza della fauna selvatica che contempla la ricerca nelle popolazioni selvatiche del complesso Mycobacterium tuberculosis (m. bovis, m. caprae e m. tuberculosis) da cui emerge che il rischio di diffusione alle popolazioni di bovini e bufalini detenuti risulta attualmente trascurabile;

Considerato che l’introduzione del documento di accompagnamento elettronico, previsto dal decreto ministeriale citato in premessa, e la conseguente registrazione automatica dei dati in esso contenuti, ha riguardato quest’anno in Emilia-Romagna oltre il 98,5% dei movimenti dei capi bovini, migliorando in modo sostanziale la tracciabilità di tutti gli spostamenti degli animali e la verifica della congruità delle garanzie sanitarie degli allevamenti speditori;

Ritenuto pertanto congruo:

- adeguare le procedure di sorveglianza e controllo delle movimentazioni di bovini da territori non indenni come stabilito dall’Accordo citato in premessa

- ottimizzare le risorse delle autorità locali competenti attraverso la parziale interruzione dei controlli in introduzione dei capi negli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione per i movimenti tra stabilimenti siti nel territorio regionale quando non oggetto di operazioni di raccolta, a modifica del Piano regionale di controllo della Tubercolosi, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica di cui alla Delibera n. 493 del 23 aprile 2012;

- Eliminare il capitolo dell’allegato A di cui alla propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012, n. 4.2.4 riguardante la “Movimentazione dei vitelli” perché superato dal documento di accompagnamento elettronico previsto dal decreto ministeriale citato in premessa;

- Eliminare il capitolo dell’allegato A di cui alla propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012, n.4.2.5 “Aziende multisito”, in quanto è da considerarsi non più coerente a fronte dell’interruzione delle prove di scambio tra allevamenti regionali;

Sentito il Reparto Sorveglianza Epidemiologica (SEER) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna per il quale il rischio di introduzione di Tubercolosi, Brucellosi, e Leucosi Bovina Enzootica in seguito alla rimodulazione dei controlli in ingresso degli animali in allevamenti da riproduzione di bovini e bufalini della Regione Emilia-Romagna è trascurabile;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare l’Allegato A della propria delibera n. 493/2012 sostituendo i punti 4.2.2.1. e 4.2.3.1. come segue:

- “4.2.2.1 Negli allevamenti bovini e bufalini della Regione Emilia-Romagna sono introdotti esclusivamente animali provenienti:

a) da allevamenti indenni siti in territori indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, scortati da documento di accompagnamento informatizzato rilasciato dalla BDN che ne attesta la qualifica sanitaria;

b) da allevamenti siti in un altro Stato membro che rispettano i requisiti generali previsti dalla normativa comunitaria per l’introduzione in un territorio indenne e le prescrizioni specifiche di cui agli art.10 e 11 del regolamento delegato (UE) 688/2020, scortati dal previsto certificato sanitario per gli scambi intracomunitari;

c) da allevamenti nazionali indenni per Brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina, siti in territori non indenni, secondo i requisiti e le procedure previste ai capitoli 1 e 2 del Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica” (Accordo Rep. Atti n. 54/CSR), come recepito dalla propria deliberazione 1146 del 11/7/2022;

- “4.2.3.1 Il Servizio Veterinario della AUSL:

a. si dota di procedure per la verifica in BDN delle movimentazioni dei capi introdotti in tutti gli allevamenti del territorio di competenza;

b. verifica che tutti gli animali introdotti rispettino i requisiti e le prescrizioni di cui al punto 4.2.2.1;

c. effettua su ogni capo bovino introdotto negli allevamenti da riproduzione, se proveniente da stalla di sosta, mercato, fiera o allevamento extra-regionale, i seguenti controlli (prove di scambio);

- prova sierologica per brucellosi e leucosi sui capi introdotti di età superiore a 12 mesi;

- prova tubercolinica su tutti animali introdotti di età superiore a 42 giorni;

Tali controlli devono essere eseguiti nella azienda di destinazione entro 45 giorni dalla introduzione.

Nelle prove di scambio, il controllo sierologico individuale per Brucellosi viene effettuato mediante l’esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FDC).

Il controllo sierologico individuale per Leucosi viene effettuato mediante la prova di immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA.

d. In deroga al precedente punto c., qualora un allevamento introduca capi da provincia extra – regionale confinante, su richiesta dell’operatore, potrà essere concessa la deroga ai controlli previsti per le nuove introduzioni, da parte del Servizio Veterinario della ASL, sentito il SEER, alle seguenti condizioni:

- la movimentazione dei capi tra i due allevamenti è consolidata nel tempo,

- i due allevamenti sono del medesimo operatore o gruppo e introducono sporadicamente capi da rimonta da altri allevamenti”;

2. di eliminare i capitoli 4.2.4 “Movimentazione dei vitelli” e capitolo 4.2.5 “Aziende multisito” dell’allegato A di cui alla propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012;

3. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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