n.130 del 24.05.2023 periodico (Parte Seconda)

FEAMP 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Ulteriori modifiche all'Avviso pubblico di attuazione della Misura 5.68 Paragrafo 3 "Misure a favore della commercializzazione - compensazione crisi Ucraina" - Annualità 2023 - approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 363/2023, modificato con deliberazione n. 464/2023 e riapertura dei termini di presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1278/2022 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia, per l'impiego dei “Fondi strutturali e di investimento europei” (Fondi SIE);

Visti:

- il “Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” (PO FEAMP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, modificato da ultimo con Nota ARES (2023) 1211339 del 20 febbraio 2023, acquisita con Prot. n. 0161939.E del 21 febbraio 2023, che identifica, tra l’altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all’attuazione di parte del Programma stesso;

- l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016, così come modificato nella seduta del 6 agosto 2020, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza;

- l’Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome per l’adozione dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020;

- il Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell’art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

Visto in particolare l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/
2013 che al comma 6 prevede che “lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;

Viste, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";

- n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante "FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016;

- n. 402 del 19 marzo 2018, recante “Approvazione manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per le misure delegate in attuazione del Programma Operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) 2014/2020”, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 2326 del 22 novembre 2019;

Dato atto che, al fine di attenuare l’impatto economico conseguente al conflitto Russia-Ucraina nel settore della pesca e dell’acquacoltura, il Reg.(UE) n. 1278/2022, modificando la formulazione dell’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, ha previsto che il sostegno agli acquacoltori di cui al par. 3 possa essere concesso per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite verificatasi tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022;

Dato atto, inoltre, che con le ultime modifiche del Programma Operativo - Nota Ares (2023)1211339 del 20 febbraio 2023 - è stato, tra l’altro, approvato a partire dal 9 marzo 2023 l’Allegato XIII al PO FEAMP 2014/2020, contenente “Metodologia di calcolo dell’aiuto per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 508/2014”;

Considerato che il Tavolo istituzionale, con procedura di consultazione per iscritto la cui conclusione è stata comunicata dall’AdG con nota prot. n. 0026584 del 19 gennaio 2023, acquisita agli atti con prot. n. 0044189.E del 19 gennaio 2023, ha, tra l’altro, approvato le “Disposizioni attuative di Misura - Parte B – Specifiche” relative alla Misura in questione;

Richiamata la propria deliberazione n. 363 del 13 marzo 2023, con la quale si è approvato l’Avviso pubblico di attuazione della Misura 5.68 paragrafo 3 “Misure a favore della commercializzazione – Compensazione crisi Ucraina” – Annualità 2023” ed in particolare l’Allegato 1, che tra l’altro, dispone:

- al paragrafo 7.2, terzo alinea che “Con numero ton/1000 avannotti si fa riferimento alla produzione media commercializzata mensilmente (annualità 2021 ovvero annualità 2022 per le start up);

- al paragrafo 11, terzo alinea che “ L’importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione con finanziamenti pubblici a titolo di indennizzo per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina” (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna impresa acquicola è pari a 360.000,00 euro.”;

- al paragrafo 16, primo alinea che “L’indennizzo erogato a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, riferito al periodo temporale dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è cumulabile con altre fonti di finanziamento percepite per le medesime finalità (es: FEAMP, FEAMPA, aiuti di stato) fino a un massimo erogabile di 360.000,00 euro.”;

Richiamata altresì, la deliberazione n. 464 del 27 marzo 2023, con la quale si è provveduto a modificare i paragrafi 5 e 11 del citato Avviso pubblico, come di seguito specificato:

- paragrafo 5 “Soggetti ammissibili a finanziamento”: “Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso alle imprese acquicole in forma cooperativa o in altra forma purché non associata a cooperativa che commercializzi direttamente il prodotto conferito dai soci e che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente.”;

- paragrafo 11, secondo alinea, “Intensità dell’aiuto”: “Il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili. Qualora le risorse necessarie a soddisfare l’importo complessivo di tutti i premi superassero la dotazione finanziaria disponibile, si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi della compensazione per l’ultimo mese, fino a concorrenza delle risorse disponibili”;

Preso atto, che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato al 19 aprile 2022 sull’Avviso di che trattasi, la Regione Lazio ha formulato specifico quesito in merito all’applicazione della Metodologia di calcolo dell’aiuto per le operazioni sostenute con la misura 5.68, paragrafo 3 ed in particolare, se ai fini del calcolo del sostegno per le imprese acquicole il coefficiente K “Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti (ultima colonna della Tabella 3.8.2) debba essere moltiplicato per “l’intera produzione dell’anno 2021 o per la produzione media mensile dell’anno 2021”;

Dato atto che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), in qualità di Autorità di gestione nazionale del fondo FEAMP 2014/2020 con mail acquisita agli atti con Prot. n. 0396003.E del 21 aprile 2023 dal Settore Attività faunistico venatorie, pesca e acquacoltura, ha specificato che ai fini del calcolo dell’indennizzo si deve fare riferimento all’intera produzione dell’anno 2021;

Considerato che:

- a seguito di tale chiarimento, emerge che l’indennizzo calcolato prendendo a riferimento la produzione media mensile dell’anno 2021, come disposto dall’Avviso pubblico, risulta di gran lunga inferiore a quello calcolato prendendo a riferimento la produzione dell’intero anno 2021 e che tale condizione penalizzerebbe i richiedenti che hanno già presentato domanda;

- le domande attualmente pervenute entro il 19 aprile 2023, sulla misura di che trattasi, non sono ancora state istruite;

Valutata la necessità stante quanto comunicato dall’Autorità di gestione nazionale del fondo FEAMP 2014/2020 di consentire ai richiedenti che hanno già presentato domanda di indennizzo entro i termini di scadenza dell’Avviso pubblico (19 aprile 2023), di modificare la domanda di compensazione ricalcolando il totale dell’indennizzo richiesto;

Rilevato altresì che il Ministero, con comunicazione acquisita agli atti del Settore Attività faunistico venatorie, pesca e acquacoltura in data 2 maggio 2023 Prot. n. 0422429.E, ha trasmesso la nota Ares (2023)2910387 del 25/4/2023 della Commissione Europea, con la quale, a seguito di quesito posto dal medesimo Ministero, circa l’innalzamento della soglia massima da 360.000 Euro a 600.000 euro per le imprese di acquacoltura che dimostrino un consumo medio annuo di elettricità superiore a 1.000.000 Kw, è stata confermata la possibilità di innalzare tale massimale subordinatamente alla modifica della metodologia di calcolo già approvata ed è stato chiesto agli Organismi Intermedi di valutare le opportune procedure amministrative, in dipendenza dello stato di attuazione dei rispettivi bandi, per tener conto di quanto risposto dai Servizi della Commissione;

Ritenuto pertanto in base alla suddetta comunicazione di innalzare il massimale di cui al paragrafo 11 da 360.000 Euro a 600.000 Euro per le imprese di acquacoltura che dimostrino un consumo medio annuo di elettricità superiore a 1.000.000 Kw;

Ritenuto altresì in base alla modifica della base di calcolo e del sopracitato massimale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di indennizzo, consentendo la più ampia partecipazione all’Avviso pubblico di che trattasi;

Ritenuto quindi opportuno, con il presente provvedimento:

- modificare quanto disposto dall’Avviso pubblico di cui alla propria deliberazione n. 363/2023, come di seguito specificato:

- paragrafo 7.2 “Calcolo del sostegno”: “Con numero ton/1000 avannotti si fa riferimento alla produzione complessiva commercializzata nell’annualità 2021 ovvero nell’annualità 2022 per le start up”;

- paragrafo 11 “Intensità dell’aiuto”: “ L’importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione con finanziamenti pubblici a titolo di indennizzo per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina” (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna impresa acquicola è pari a 360.000,00 euro e a 600.000,00 euro per le imprese di acquacoltura che dimostrino un consumo medio annuo di elettricità superiore a 1.000.000 Kw.”;

- al paragrafo 16 “Cumulabilità degli aiuti pubblici”: “L’indennizzo erogato a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, riferito al periodo temporale dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è cumulabile con altre fonti di finanziamento percepite per le medesime finalità (es: FEAMP, FEAMPA, aiuti di stato) fino ai massimali stabiliti al paragrafo 11.”;

- di approvare gli allegati A (Modulo di domanda) e B (Attestazione del prodotto commercializzato), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sostituiscono quelli approvati con l’Avviso pubblico di cui alla più volte citata deliberazione n. 363/2023;

- di riaprire i termini di presentazione di ulteriori domande di indennizzo fissando il nuovo termine di scadenza al 31 maggio 2023;

- di consentire, entro il medesimo termine di cui sopra (31 maggio 2023) ai richiedenti che hanno già presentato domanda entro il 19 aprile 2023, fermo restando il possesso entro tale data dei requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 dell’Avviso pubblico:

- di rettificare la domanda di indennizzo ripresentando esclusivamente gli allegati A e B, secondo la nuova formulazione approvata con il presente provvedimento, pena l’irricevibilità della stessa, con esclusione della restante documentazione già presentata che sarà l’unica valutata ai fini istruttori;

- di integrare, nel caso in cui l’indennizzo richiesto sia pari o superiore a € 150.000,00, l’Allegato D già approvato con l’Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 363/2023;

- di notificare il presente provvedimento a tutti i richiedenti che hanno già presentato domanda;

- di stabilire, ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio T1 del paragrafo 13 “Criteri di selezione”, che per la sua assegnazione, in luogo della prevista data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, per tutti i richiedenti compreso quelli che hanno già presentato domanda, si prenderà a riferimento la data di pubblicazione del presente provvedimento;

- di fissare al 16 maggio 2023 il nuovo termine per la presentazione di eventuali quesiti;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamata inoltre la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della già menzionata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare quanto disposto dall’Avviso pubblico, per l’annualità 2023, della Misura straordinaria 5.68 “Misure a favore della commercializzazione - Compensazione crisi Ucraina” di cui alla deliberazione n. 363/2023, modificato con deliberazione n. 464/2023, come di seguito specificato:

- paragrafo 7.2 “Calcolo del sostegno”: “Con numero ton/1000 avannotti si fa riferimento alla produzione complessiva commercializzata nell’annualità 2021 ovvero nell’annualità 2022 per le start up”;

- paragrafo 11 “Intensità dell’aiuto”: “ L’importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione con finanziamenti pubblici a titolo di indennizzo per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina” (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna impresa acquicola è pari a 360.000,00 euro e a 600.000,00 euro per le imprese di acquacoltura che dimostrino un consumo medio annuo di elettricità superiore a 1.000.000 Kw.”;

- paragrafo 16 “Cumulabilità degli aiuti pubblici”: “L’indennizzo erogato a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, riferito al periodo temporale dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è cumulabile con altre fonti di finanziamento percepite per le medesime finalità (es: FEAMP, FEAMPA, aiuti di stato) fino ai massimali stabiliti al paragrafo 11.”;

2. di approvare l’allegato A (Modulo di domanda) e l’Allegato B (Attestazione del prodotto commercializzato), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sostituiscono quelli approvati con l’Avviso pubblico di cui alla più volte citata deliberazione n. 363/2023;

3. di riaprire i termini di presentazione di ulteriori domande di indennizzo fissando il nuovo termine di scadenza al 31 maggio 2023;

4. di consentire, entro il medesimo termine di cui sopra (31 maggio 2023) ai richiedenti che hanno già presentato domanda entro il 19 aprile 2023, fermo restando il possesso entro tale data dei requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 dell’Avviso pubblico:

- di rettificare la domanda di indennizzo ripresentando esclusivamente gli allegati A e B, secondo la nuova formulazione approvata con il presente provvedimento, pena l’irricevibilità della stessa, con esclusione della restante documentazione già presentata che sarà l’unica valutata ai fini istruttori;

- di integrare, nel caso in cui l’indennizzo richiesto sia pari o superiore a € 150.000,00, l’Allegato D già approvato con l’Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 363/2023;

5. di notificare il presente provvedimento a tutti i richiedenti che hanno già presentato domanda;

6. di stabilire, ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio T1 del paragrafo 13 “Criteri di selezione”, che per la sua assegnazione, in luogo della prevista data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, per tutti i richiedenti compreso quelli che hanno già presentato domanda, si prenderà a riferimento la data di pubblicazione del presente provvedimento;

7. di fissare al 16 maggio 2023 il nuovo termine per la presentazione di eventuali quesiti;

8. di confermare ogni altra disposizione di cui alle deliberazioni n. 363/2023 e n. 464/2023;

9. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

10. di stabilire infine che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione, anche mediante la pubblicazione sul Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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