n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Deposito amministrativo presso Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Ferrara relativo ad indennità di esproprio per area pertinenziale degli immobili espropriati al sig. Martinelli Pasquino, siti in Cento Via Malagodi, 12 - 12/A. Autorizzazione allo svincolo

Con Determinazione n. 478 del 10/5/2017 si è provveduto allo svincolo di deposito amministrativo di seguito indicato:

Con Deliberazione di Consiglio n. 100 del 24/7/1989 si è approvato il progetto di ristrutturazione del fabbricato sito in Cento, via Malagodi n. 12 – 12/a, di proprietà del sig. Martinelli Pasquino, per ricavarne uffici comunali, nonché dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’intervento costituendo adozione di Variante al Piano Particolareggiato di intervento del Centro storico, e con Delibera di Giunta n. 1248 del 31/8/1992 è stato disposto l’esproprio dell’immobile in argomento.

Con atto di citazione presso la Corte di Appello di Bologna, prot. 12027 3/10/1992 - RG 994/1992 - il sig. Martinelli Pasquino, ha richiesto di determinare il giusto indennizzo dell’immobile espropriatogli dal Comune, in opposizione alla stima dell’indennità definitiva effettuata dalla competente Commissione Provinciale e con Sentenza parziale n. 923/2002, la Corte d’Appello di Bologna ha determinato in complessivi € 310.944,24 l'indennità di esproprio del fabbricato, condannando il Comune di Cento a procedere al deposito della somma presso la Cassa DD.PP in favore di Martinelli Pasquino e ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione del valore dell’area scoperta (cortiliva), procedendo a supplemento di CTU e il Comune di Cento ha formulato riserva di impugnazione in Cassazione unitamente alla emananda sentenza definitiva come consentito dal codice di procedura civile.

Con Deliberazione del Consiglio n. 122 del 25/11/2002 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 275.667,45, tenuto conto dei pagamenti già effettuati rispetto a quanto stabilito in sentenza, per indennità di esproprio del fabbricato, oltre agli interessi legali, disponendo altresì il relativo deposito amministrativo presso la Cassa Depositi e Prestiti, successivamente svincolato.

Con sentenza n. 689/2007, la Corte si è definitivamente pronunciata determinando in complessivi € 18.980,00, oltre agli interessi legali per ogni singolo anno dal 1992 fino all’effettivo pagamento, l’indennità di esproprio relativamente alle aree pertinenziali del fabbricato in oggetto, oltre alla refusione in favore dell’opponente, delle spese legali corrispondenti a € 12.961,00 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 29/11/2007 si è provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 50.899,4 e disposto il deposito dell’ indennità di esproprio e degli interessi del complessivo importo di € 35.005,10 presso la Cassa DD.PP.

Con Delibera di Giunta n. 119 del 12/6/2008 si è autorizzata l’impugnazione delle suddette Sentenze e con sentenza n. 11900/2014 la Corte di Cassazione, ha accolto il quinto motivo di ricorso e ha dichiarato l’inammissibilità degli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al quinto motivo accolto e, decidendo nel merito, ha dichiarato che sulla somma liquidata a titolo di indennità di esproprio del fabbricato, spettano al sig. Martinelli Pasquino i soli interessi legali e non la rivalutazione monetaria.

Considerata la conclusione della vicenda processuale, tenuto conto dell’avvenuto decesso del signor Martinelli Pasquino, con nota prot. 29548 dell’8/6/2016 gli eredi del sig. Martinelli Pasquino, chiedono al Comune di Cento di procedere alla restituzione del deposito amministrativo presso la Cassa Depositi e Prestiti suddetto riferito all’area pertinenziale dei fabbricati espropriati, pari ad € 35.005,10. Acquisita tutta la documentazione necessaria, si da atto che questo Ente deve procedere allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti relativamente all’esproprio in argomento in favore degli eredi.

Si autorizza pertanto lo svincolo del deposito effettuato al sig. MARTINELLI PASQUINO (DEFUNTO), pari a complessivi € 35.005,10, a seguito di sentenza delle Corte di Cassazione n. 11900/2014, come di seguito indicato:

- sig. Martinelli Mauro, figlio erede legittimo del sig. Martinelli Pasquino, per 1/3 della somma depositata, e quindi € 11.668,36

- sig.ra Martinelli Anna Maria, figlia erede legittima del sig. Martinelli Pasquino, per 1/3 della somma depositata, e quindi € 11.668,36

- sig.ra Pirani Faustina, coniuge erede con beneficio di inventario del sig. Martinelli Valter, deceduto, figlio pre-morto ed erede legittimo del sig. Martinelli Pasquino, per 1/9 della somma depositata, e quindi € 3.889,46

- sig. Martinelli Davide, figlio erede con beneficio di inventario del sig. Martinelli Valter, deceduto, figlio pre-morto ed erede legittimo del sig. Martinelli Pasquino, per 1/9 della somma depositata, e quindi € 3.889,46

- sig. Martinelli Valerio, figlio erede con beneficio di inventario del sig. Martinelli Valter, deceduto, figlio pre-morto ed erede legittimo del sig. Martinelli Pasquino, per 1/9 della somma depositata, e quindi € 3.889,46

Si da atto che gli eredi con beneficio di inventario potranno ottenere lo svincolo delle somme in loro favore, con accredito in apposito conto corrente intestato all’eredità con beneficio di inventario, che le indennità calcolare, essendo corrisposte a privati, sono soggette a ritenuta IRPEF ai sensi di quanto disposto all’art. 35 del T.U. n. 327/2001 modificato dal D.L. 302/2002;

Si autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Ferrara – a restituire ai soggetti sopra indicati e negli importi sopra dichiarati il deposito amministrativo in oggetto, sollevandolo da qualsiasi responsabilità conseguente allo svincolo, e si da atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

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