n.124 del 04.05.2022 periodico (Parte Terza)
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi a seguito del diciassettesimo ed ultimo interpello e conclusione della procedura concorsuale
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;
- il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- l'art. 7, comma 2-bis, lettere a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che modifica l’articolo 11, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, sopra richiamato, per effetto del quale la graduatoria del concorso straordinario deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato;
- l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e l’art. 37 del D.L. 23/2020, per il cui combinato disposto i termini delle procedure concorsuali pendenti alla data del 23 febbraio 2020 sono stati sospesi per 83 giorni a partire da tale data;
Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8 gennaio 2013, “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:
- l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
- l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;
- l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16 dicembre 2020, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 17849 del 28 settembre 2021, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sede in seguito al tredicesimo interpello”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 23601 del 10 dicembre 2021 “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al quattordicesimo interpello conclusione del quindicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il sedicesimo”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 926 del 20 gennaio 2022 “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sede n. 2 di Cadeo”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2547 del 11 febbraio 2022 “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sede n. 6 di Santarcangelo di Romagna in seguito al quindicesimo interpello”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2749 del 16 febbraio 2022, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del sedicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il diciassettesimo ed ultimo interpello";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 4712 del 14 marzo 2022 “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al sedicesimo interpello”;
Richiamate, infine:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14 dicembre 2015, "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove precisa:
- nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;
- l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità”;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016, “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della L.R. 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
Richiamate, inoltre:
- la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19 settembre 2017, "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2", nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934;
- la delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14 ottobre 2019, “Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 475/1968, che dispone che le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio debbano “transitare” per la Procedura di trasferimento per un tempo circoscritto, in modo da poter poi diventare oggetto del Concorso ordinario;
Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;
Dato atto che:
a) risultano pendenti giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
b) gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui alla precedente lettera b) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
Dato atto, altresì, che:
- la procedura di diciassettesimo ed ultimo interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 6/3/2022 alle ore 18:00 del 11/3/2022;
- le sedi disponibili per il diciassettesimo interpello sono state le 30 sedi di cui all'allegato D della determinazione n. 2749 del 16/2/2022;
- la procedura di diciassettesimo interpello ha interessato i farmacisti collocati in posizione compresa tra la 1.013° e la 1.042° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 440 del 21 dicembre 2020;
- hanno correttamente partecipato al diciassettesimo interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via PEC – 4 candidature, mentre le restanti 26, tra quelle interpellate, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 17/3/2022 alle ore 18:00 del 1/4/2022 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;
- la procedura di accettazione ha interessato le 4 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di diciassettesimo interpello; di queste:
- n. 2 non hanno partecipato alla procedura di accettazione e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- n. 2 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalla ricevuta di accettazione generata e protocollata dalla piattaforma web ministeriale;
Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di diciassettesimo interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3 settembre 2019, non sono emerse difformità e, in particolare, risulta confermato il possesso di regolare ed efficace iscrizione all’Ordine dei farmacisti;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione delle sedi alle candidature che hanno accettato le sedi farmaceutiche proposte nel diciassettesimo interpello, specificando che:
- la descrizione delle sedi farmaceutiche assegnate, riportata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, è quella indicata nel provvedimento di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione del presente atto;
- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;
- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- l’eventuale rinuncia successiva al presente provvedimento di assegnazione effettuata da un solo co-titolare comporta la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;
- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017, recante “Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2”;
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL), necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;
- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10, "Competenze del Comune", della L.R. 2/2016;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 2 sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione;
Dato atto, infine, che:
- con la richiamata determinazione n. 17849/2021 è stata assegnata 1 delle 30 sedi farmaceutiche oggetto del tredicesimo interpello dei vincitori;
- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e nella determinazione n. 17849/2021 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice), il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016 n. 2, art. 6, comma 7;
- la sede farmaceutica assegnata a seguito del tredicesimo interpello non è stata aperta entro il termine previsto;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari della sede che non hanno aperto la farmacia nel termine previsto decadono dall'assegnazione e sono da escludere dalla graduatoria;
Considerato che, come già precisato nella richiamata determinazione n. 2749/2022, il 2 aprile 2022 è scaduta la validità della graduatoria del concorso straordinario con conseguente conclusione della procedura concorsuale;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;
- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacita' amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
Visti:
- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recentemente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Richiamato l'art. 8, “Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione”, del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2, “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità del presente atto;
determina
1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al diciassettesimo interpello, elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando;
2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato B della presente determinazione (parte integrante e sostanziale della stessa), da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;
3) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per mancata risposta al diciassettesimo interpello o alla relativa procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
4) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, i vincitori elencati nell'Allegato D della presente determinazione per mancata apertura entro il termine previsto della farmacia assegnata con determinazione n. 17849/2021 a seguito della procedura di tredicesimo interpello;
5) di approvare l’allegato E, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono riepilogate, a conclusione della procedura concorsuale, le sedi non accettate in esito al diciassettesimo ed ultimo interpello nonché le sedi assegnate a seguito degli interpelli quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo e la sede n. 2 del comune di Cadeo per le quali sono ancora pendenti i termini di apertura;
6) di precisare che nell’allegato A sono riportati gli estremi dei provvedimenti comunali di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto di cui sia pervenuta comunicazione al competente Servizio regionale e la descrizione territoriale delle sedi ivi riportata;
7) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate con il presente provvedimento e ai competenti servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;
8) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
9) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che il Comune dovrà tempestivamente comunicare alla Regione l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;
10) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale, corrispondenti alle candidature indicate nell'Allegato C (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata), e ai farmacisti decaduti dall’assegnazione indicati nell’Allegato D mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
11) di rendere noto che con successivi provvedimenti sarà disposta la decadenza dall’assegnazione dei vincitori che non abbiano aperto entro il termine previsto la farmacia nella sede farmaceutica loro assegnata a seguito degli interpelli quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo;
12) di rendere noto, altresì, che le sedi farmaceutiche non accettate al diciassettesimo ed ultimo interpello e le sedi assegnate a seguito degli interpelli quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo e la sede n. 2 del comune di Cadeo non aperte entro il previsto termine di legge, sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi comuni e, pertanto, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2022 - in corso, potranno:
- essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente le sedi risultino soprannumerarie o istituite con i resti (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso - cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa);
- essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza;
- qualora non soppresse o non prelazionate dal Comune, risultare disponibili per il privato esercizio e dunque essere oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1961) da espletare nel 2023; successivamente, le sedi non assegnate o non aperte in esito alla procedura di trasferimento confluiranno nella procedura di concorso ordinario regionale;
13) di rendere noto, infine, che per le sedi assegnate con il concorso straordinario e in attesa di apertura rispetto alle quali il Comune non abbia indicato la propria volontà in caso di mancata apertura entro i termini (soppressione, prelazione o disponibilità per il privato esercizio), la decisione è rinviata alla successiva revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all’anno 2024;
14) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi indicate nell’Allegato E ed ai competenti servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;
15) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);
16) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
17) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
Il Direttore Generale
Luca Baldino