n.347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto Unione Rubicone e Mare approvata con Delibera di CU n. 13 del 28/07/2020

Con delibera n. 13 del 28/7/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell’Unione Rubicone e Mare, ha approvato la modifica degli artt. 4 comma 5 e 34 comma 3, dello Statuto, approvato con delibera di C.U. n. 3 del 24/2/2014, riformulandoli come segue:

Articolo 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL’UNIONE

1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione.

2. L’adesione ha effetto a partire dall’anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione, qualora la procedura di adesione si concluda entro il 30 aprile; a partire dal secondo anno solare successivo, qualora la procedura di adesione si concluda dopo tale data.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall’Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell’Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti

4. È fatta salva l’integrità dell’Unione per l’esercizio delle funzioni delegate dalla regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

5. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di luglio ed ha effetto a partire dal primo gennaio dell’anno successivo all’adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.

6. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’ente.

7. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all’Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell’Unione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 per i casi di scioglimento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

9. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell’Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell’Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

Art. 34

SUB AMBITI

1. Al fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l’unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

2. Il sub ambito territoriale in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità Montana dell’Appennino Cesenate (Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone) ed ha sede presso la sede dell’Unione, salvo successiv a diversa individuazione da parte della Conferenza dei Sindaci di Sub Ambito

3. Può essere attivato il sub-ambito relativo ai tre Comuni dell'Unione storica del Rubicone in particolare per la gestione dei Servizi Educativi e dell'Urbanistica, nonché per tutte le funzioni conferite. La costituzione di un nuovo sub ambito, le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun am bito sono approvate dal Consiglio dell’Unione a maggioranza assoluta dei voti.

4. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell’Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono essere necessariamente ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell’Unione.

5. Le funzioni ed i servizi conferiti all’Unione potranno essere esercitati per l’intero territorio o limitatamente ai sub ambiti territoriali di riferimento.

6. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

7. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione e del servizio in capo all’Unione.

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