n.235 del 08.09.2015 (Parte Seconda)
Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2015/2016 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonchè delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato “Pratiche enologiche di cui all'articolo 80”, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:
- la sezione A che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- la sezione D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona CII e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;
Richiamata nello specifico la sezione B dell'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 che prevede:
- al paragrafo 6 che per i prodotti della zona viticola C II, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino a oltre 13% vol.;
- al paragrafo 7, lettera b), che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6, gli Stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a Denominazione di Origine a un livello che essi determineranno;
Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate riproducono i contenuti nell’abrogato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visti, inoltre:
- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'Allegato II, sezione A, paragrafo 4, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita (cuvèe) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. (zona viticola C);
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;
- il Decreto 9 ottobre 2012 n. 278 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;
Preso atto:
- che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
- che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l’altro, all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome provvedano:
- ad autorizzare l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, nonché l'arricchimento della partita (cuvèe) ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 606/2009;
- a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall’arricchimento;
- a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;
Considerato:
- che la primavera 2015 è stata caratterizzata da precipitazioni abbondanti e alternanza di periodi con temperature calde e fredde ed escursioni termiche non trascurabili;
- che in marzo si sono registrate temperature sopra alla media del periodo e nella prima settimana di aprile si sono verificate gelate tardive, seguite da ulteriori periodi di alternanza termica nei mesi successivi, con conseguente scalarità ed eterogeneità nello sviluppo della vegetazione e dei grappoli e con possibili ripercussioni negative sulle caratteristiche qualitative dell'uva;
- che in diverse aree viticole della regione sono stati segnalati problemi relativi alla peronospora, che ha interessato anche i grappoli, nonché oidio e fenomeni di mal dell'esca anche in vigneti molto giovani, flavescenza dorata e legno nero, malattie che possono influenzare qualità e quantità della produzione;
- che le temperature del mese di luglio, ampiamente al di sopra della media stagionale, stanno causando difficoltà metaboliche alla vite con possibili ripercussioni sull'accumulo degli zuccheri nonché sul quadro acidico e aromatico;
Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti che si otterranno dalla vendemmia 2015 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consenta di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali, come peraltro si evince dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico- venatorie;
Atteso che l'esigenza di ricorrere a tale misura per il ripristino dell’equilibrio fra le componenti fisiche e sensoriali del vino è stata manifestata anche dalle Centrali Cooperative regionali per i vini, vini spumanti e vini IGP e DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e ad alcuni vini DOP, con apposite note acquisite agli atti del predetto Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;
Ritenuto pertanto di consentire, per la campagna vitivinicola 2015/2016 l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vini per base spumante, vini, vini IGP ed alcuni vini DOP, secondo percentuali differenziate, entro il limite massimo di 1,5% vol., in ragione della tipologia di uve considerate e dell’andamento climatico registrato in regione;
Dato atto che il Consorzio Vini di Romagna ha, tra l'altro, richiesto l'applicazione della deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), sezione B dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, per consentire che il titolo alcolometrico volumico totale della DOC Romagna Sangiovese, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento;
Considerato che tale esigenza nasce dalla difficoltà tecnica di prevedere il grado alcolico finale già durante l'effettuazione delle operazioni di arricchimento, tenuto conto delle successive operazioni di affinamento, finitura, filtrazione e stabilizzazione e quindi dalla possibilità di superare il titolo alcolometrico volumico totale previsto dalla normativa comunitaria per i vini arricchiti (13% vol.);
Ritenuto, pertanto, per la campagna vitivinicola 2015/2016 di avvalersi della deroga prevista al citato paragrafo 7, lettera b), sezione B dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, stabilendo che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOC Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2015/2016, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:
- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell’annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta;
- vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG, Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, Colli di Rimini, Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturnio, Colli di Scandiano e Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Trebbiano, Romagna Pagadebit e Romagna Cagnina;
2. di autorizzare, al contempo, l’arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, per tutte le tipologie delle DOP Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello e Colli d’Imola, Romagna Albana spumante, Romagna Albana DOCG;
3. di autorizzare inoltre l’arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi l’1,5% vol.;
4. di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOC Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica;
5. di disporre che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, alle Centrali Cooperative regionali ed ai Consorzi di Tutela Vini;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.