n.138 del 02.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" sito in Via Portoni Bandissolo, località Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE). Proponente: CAA Nicoli

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGFE/2019/53700 del 3/4/2019, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di assoggettabilità a VIA;

b) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” sito in via Portoni Bandissolo, località Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE), presentato dal Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”, alla ulteriore procedura di V.I.A., per le seguenti motivazioni:

  • è presente un vincolo paesaggistico per la presenza di “Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 del D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell’area; si rende necessaria quindi l'autorizzazione paesaggistica;
  •  su parte del fabbricato rurale adibito a stalla è posto un manto di copertura realizzato in lastre di cemento amianto, da rimuovere e smaltire mediante approvazione di Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 per lavori di demolizione e rimozione di materiale contenente amianto;
  •  il livello di dettaglio progettuale è idoneo ai fini della presente procedura di screening ma, vista l'entità degli interventi, è necessario un approfondimento per quanto concerne la fase cantieristica;
  • la fattibilità dell'impianto richiede la realizzazione di opere di adeguamento alle infrastrutture stradali esistenti interessate dal traffico veicolare indotto dall'opera, compresa la viabilità provinciale, e che riguardano anche manufatti interferenti con la rete idraulica consortile;
  • l'attività in esame ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100 “Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019;
  • l'attività in esame ricade tra quelle indicate come a potenziale rischio osmogeno rispetto alla DET-2018-426 del 18/5/2018 di Arpae; a tal proposito è stata presentata a corredo dello studio ambientale una valutazione di impatto odorigeno tenendo conto della sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori individuati; da tale valutazione si evince come i valori del 98° percentile della concentrazione oraria di picco di odore simulati ai recettori sensibili, contenuti comunque entro il limite di 3 OUE/mc, si verifichino in corrispondenza del recettore 1, che risulta essere il più vicino all’impianto in progetto; ai sensi dell'art. 272-bis del D. Lgs. 152/06, e considerato che l'emissione del biofiltro necessita di un'autorizzazione specifica, si ritiene che questo punto debba essere approfondito in maniera più esaustiva;
  • in merito al piano di monitoraggio odori, tramite integrazioni, viene proposta l’esecuzione di un monitoraggio annuale in corrispondenza della sorgente emissiva individuata nel biofiltro e sul perimetro dell’impianto in corrispondenza dell’ingresso, al fine della misurazione della concentrazione di odore; la proposta è accoglibile per quanto riguarda la presente procedura di “screening”, ma viste le criticità ambientali presenti nel suo complesso, si ritiene vada definito un piano di monitoraggio e controllo ambientale integrato, da concordare con gli organi preposti a tali controlli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018;
  • è stata presentata una valutazione di impatto acustico, basata anche su misure fonometriche effettuate sul posto, che ha permesso di concludere che la futura attività di progetto rispetterà i limiti acustici vigenti e il rispetto della classificazione acustica comunale di Portomaggiore; ciò detto, si ritiene che, alla luce di quanto riportato al capitolo 5.3.1. “Valutazione di impatto acustico” dello studio preliminare ambientale, occorra un approfondimento in relazione alle ipotizzate attività da svolgere nel periodo notturno;
  • delle ricadute relative all'inquinamento atmosferico e acustico si dà evidenza nella documentazione progettuale anche integrativa, ma rimane da approfondire l'impatto sui ricettori esposti al traffico veicolare dei mezzi pesanti;
  • i fornitori dei prodotti in ingresso (fanghi) e i destinatari dei prodotti in uscita (gessi di defecazione) potranno essere documentati nella fase autorizzativa in quanto è un aspetto che esula dalle competenze proprie della verifica di assoggettabilità a VIA (screening); di conseguenza si ritiene necessario acquisire tali informazioni al fine di valutare compiutamente gli impatti ambientali in relazione al traffico veicolare e alla qualità dei prodotti da gestire;

oltre a quanto sopra riportato, si evidenzia che dal punto di vista urbanistico l'intervento è ammissibile dal RUE (art. III.23) previa sua previsione nel POC; attualmente il POC vigente non contempla la realizzazione di attività ad uso “g4” (discariche, impianti di depurazione e simili) sul territorio comunale; l'art. 16.10 comma 3 delle NTA del POC inoltre prevede che, “per tali impianti (Impianti per l'ambiente, impianti di smaltimento e di recupero rifiuti) si recepiscono le disposizioni del PSC, per il quale l'autorizzazione dell'intervento è condizionata alla sottoscrizione di un accordo integrativo del provvedimento, nel quale sia esplicitato l'impegno del proponente alla realizzazione di adeguate opere di compensazione da definirsi in sede di conferenza di servizi”;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 800,00 (ottocento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

d) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al Comune di Portomaggiore, al Comune di Argenta, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE Ferrara, al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara;

e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

f) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.

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