n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Centro di Terapia Ionoforetica di Bologna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere al Poliambulatorio Privato Centro di Terapia Ionoforetica, Via Lemonia 47/c, Bologna, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Ostetricia e ginecologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia e risonanza magnetica;
2. l’accreditamento concesso decorre dal 22/8/2012, data di scadenza della determinazione n. 9776 del 22.8.2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.