n.91 del 05.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2017

IL RESPONSABILE

Visti:

  • il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica", in particolare l'art. 8 relativo alla movimentazione degli alveari;
  • la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'allegato IV, Parte B, punto 21.3;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
  • il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l’allegato VI, lett. b) Batteri, punto 2;
  • il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 04 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, che abroga la direttiva della Commissione 2001/32/CE e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione dirigenziale n. 3652 del 9/3/2016, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2016”;
  • la determinazione dirigenziale n. 3713 del 13/3/2017, recante “Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2017”;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è sempre presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna;

Considerato:

  • che la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;
  • che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;
  • che è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il 20 marzo e il 30 giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato IV, Parte B, punto 21.3, del D. Lgs. n. 214/2005;
  • che è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018;
  • n. 12096 del 25 luglio 2016 recante “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
  • n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
  • n. 2123 in data 5 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell’ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell’ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione fr1super nell’ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di vietare, nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 30 giugno 2017, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 4);

3) di vietare, nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 30 giugno 2017, la movimentazione degli alveari ubicati all’interno delle “zone di sicurezza” delle province di Parma e Piacenza verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 4);

4) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 30 giugno 2017, previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 5), ubicati nei territori citati ai punti 2) e 3) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (eccetto i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona);

5) che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;

6) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata;

7) di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali;

8) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. 

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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