n.82 del 08.04.2026 periodico (Parte Seconda)
Oggetto n. 2283 - Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere all'INPS di effettuare una ricognizione specifica dei verbali di invalidità civile, handicap, disabilità e accertamento ai fini CUDE, emessi negli ultimi tre anni sul territorio regionale. A firma dei Consiglieri: Massari, Carletti, Sabattini, Zappaterra, Castellari, Fornili, Costi, Albasi, Critelli, Daffadà, Paldino
l’articolo 188 del Codice della Strada e l’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, prevedono il rilascio del contrassegno di parcheggio e circolazione alle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nonché alle persone non vedenti.
La normativa statale non specifica che la riduzione della capacità di deambulazione debba derivare esclusivamente da patologie di tipo motorio o ortopedico, lasciando pertanto margini di valutazione in sede medico-legale in relazione a condizioni che di fatto rendano impossibile o gravemente difficoltoso lo spostamento autonomo.
Sul territorio nazionale sono documentate prassi differenziate tra Regioni e tra aziende sanitarie locali in ordine al riconoscimento del diritto al contrassegno in presenza di disabilità intellettive gravi, disturbi dello spettro autistico o altri disturbi del neurosviluppo, in assenza di deficit motori, con conseguenti diseguaglianze nell’accesso a un diritto connesso alla mobilità e all’esercizio di diritti fondamentali.
I verbali di invalidità civile, handicap, disabilità e cecità emessi dalle Commissioni mediche riportano, quando presenti, anche i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi (CUDE), secondo quanto indicato dall’INPS nelle proprie schede informative.
A seguito del processo di riforma nazionale, dal 1° gennaio 2027 le funzioni delle Commissioni mediche per l’accertamento delle invalidità e disabilità saranno di competenza esclusiva dell’INPS su tutto il territorio nazionale, con conseguente ulteriore uniformazione delle procedure di accertamento rispetto all’attuale assetto che coinvolge, in alcune Regioni, anche le Aziende USL.
persone con disabilità intellettiva grave, disturbi dello spettro autistico severi o rilevanti disturbi del comportamento possono trovarsi, di fatto, nell’impossibilità di utilizzare in condizioni di sicurezza i mezzi pubblici o di muoversi autonomamente in ambito urbano, pur in assenza di deficit motori, con un impatto significativo sulla possibilità di accesso a scuola, servizi sanitari, centri diurni, attività sociali e di tempo libero, nonché con un forte carico assistenziale sulle famiglie.
L’attuale prevalente interpretazione di tipo esclusivamente motorio del requisito di “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” rischia di determinare una discriminazione indiretta tra diverse tipologie di disabilità, in contrasto con i principi di pari opportunità, non discriminazione e accomodamento ragionevole sanciti a livello nazionale e internazionale.
In alcune Regioni e Comuni italiani sono state adottate prassi e linee di indirizzo più inclusive, che, nel rispetto della normativa nazionale, riconoscono la possibilità di attestare la “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” anche in presenza di gravi compromissioni cognitive, relazionali o comportamentali (ad esempio in Puglia, Lombardia, Toscana e in diversi Comuni del Veneto), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico e alle disabilità intellettive gravi.
dalla promulgazione del D.Lgs. 285/92 (“Nuovo codice della strada”), del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al DPR 495/92, nonché della normativa attinente, la Regione Emilia-Romagna, tramite il gruppo di lavoro regionale (permanente) di Medicina legale ha sempre lavorato per garantire una certa omogeneità applicativa: da moltissimi anni i professionisti addetti al rilascio della relativa certificazione (in forma collegiale in seno alle commissioni di accertamento della disabilità, o monocratica negli ambulatori dedicati) non si sono mai strettamente attenuti alle sole difficoltà motorie legate all’apparato locomotore. Infatti, oltre a riconoscere il diritto nei casi di cecità/grave ipovisione, lo hanno esteso anche a tutte le altre patologie che, a causa della loro gravità, potessero influire sulla capacità di muoversi nello spazio e di utilizzare i mezzi pubblici, accompagnati e/o in autonomia: sono quindi anche state incluse le gravi compromissioni intellettive, i deterioramenti cognitivi di grado severo e le gravi patologie psichiatriche.
Non sarebbe opportuno prevedere automatismi per i quali una determinata patologia dia diritto al contrassegno, perché ciò renderebbe iniquo l’esercizio di un diritto: la valutazione medico-legale deve necessariamente essere condotta caso per caso, pur mantenendo i medici valutatori una certa uniformità di giudizio per evitare disparità di trattamento.
Alle persone minori con “disabilità intellettiva grave, disturbi dello spettro autistico severi o rilevanti disturbi del comportamento” il certificato finalizzato all’ottenimento del contrassegno è generalmente erogato in tutte le Aziende Usl della Regione Emilia-Romagna, nella quale il criterio guida non è mai stato il requisito “esclusivamente motorio” in senso stretto, ma una valutazione complessiva della persona, anche alla luce della documentazione sanitaria esibita.
un’interpretazione ancora più inclusiva e coerente con l’evoluzione scientifica e normativa delle condizioni di disabilità può essere sviluppata nell’ambito delle competenze regionali di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria e sociosanitaria, senza modificare la normativa statale ma fornendo indicazioni applicative uniformi ai servizi delle Aziende USL.
Appare opportuno promuovere un confronto strutturato con le associazioni e le Consulte rappresentative delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, per definire criteri chiari e condivisi che consentano di riconoscere il contrassegno nei casi in cui la mancanza di adeguati accomodamenti nella mobilità comprometta il progetto di vita e l’accesso ai servizi.
La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze, può svolgere un ruolo attivo di impulso, coordinamento e proposta nei confronti dell’INPS, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle altre Regioni, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di favorire l’adozione di criteri interpretativi omogenei e rispettosi dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.
Tutto ciò premesso e considerato,
1. A chiedere all’INPS – Direzione regionale Emilia-Romagna di effettuare una ricognizione specifica dei verbali di invalidità civile, handicap, disabilità e accertamento ai fini CUDE emessi negli ultimi tre anni sul territorio regionale che riportano il requisito sanitario per il rilascio del contrassegno di parcheggio e circolazione in presenza di diagnosi di disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e altri disturbi del neurosviluppo, anche in assenza di deficit motori documentati.
2. A trasmettere i risultati della ricognizione, unitamente a una proposta di chiarimento interpretativo, all’INPS – Direzione centrale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché:
- siano adottate linee guida applicative nazionali rivolte alle Commissioni mediche INPS che riconoscano espressamente che la “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai fini del rilascio del contrassegno di parcheggio e circolazione, può derivare anche da condizioni di grave compromissione cognitiva, relazionale o comportamentale che, pur non incidendo direttamente sulla funzionalità motoria, rendono di fatto impossibile o pericoloso per la persona l’utilizzo autonomo dei percorsi pedonali o dei mezzi pubblici;
- siano uniformate, su tutto il territorio nazionale, le prassi di indicazione del requisito sanitario relativo al contrassegno CUDE nei verbali di invalidità, handicap e disabilità per le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.
3. A farsi promotrice, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un confronto con le altre Regioni, in particolare quelle che hanno già sviluppato orientamenti più inclusivi sul tema del rilascio del contrassegno CUDE alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (tra cui, ad esempio, Puglia, Lombardia, Toscana e alcune realtà del Veneto), al fine di sostenere congiuntamente presso INPS e MIT l’adozione di criteri interpretativi omogenei e rispettosi dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
4. A riferire all’Assemblea legislativa sugli esiti del confronto con INPS e MIT, nonché sugli eventuali sviluppi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro un termine definito dall’Aula, anche al fine di monitorare l’impatto delle eventuali nuove linee guida nazionali sulle condizioni di mobilità e di accesso ai servizi delle persone con disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e altri disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 24 marzo 2026