n. 66 del 12.05.2010 periodico (Parte Seconda)

Potenziamento delle strutture regionali di protezione civile. Assegnazione nuovi finanziamenti ai Comuni di: Fontanelice (BO), San Giovanni in Persiceto (BO) e Modigliana (FC) per Centri sovracomunali; Toano (RE) per Area di ammassamento

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di concedere agli enti i finanziamenti per il potenziamento del sistema di protezione civile di cui alla seguente tabella:

Prov

Ente

Strutt

Finanziamento €

BO

Comune di San Giovanni In Persiceto

CS

20.000,00

BO

Comune di Fontanelice

CS

150.000,00

FC

Comune di Modigliana

CS

50.000,00

RE

Comune di Toano

AA

52.000,00

N° Enti

4

Totale €

272.000,00

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 272.000,00 da imputarsi sul capitolo di spesa U22003 “Contributi alle componenti del sistema regionale di Protezione Civile appartenenti al settore della pubblica amministrazione per la realizzazione di strutture operative di protezione civile, nonché per il potenziamento, l’aggiornamento tecnologico, l’ampliamento, il miglioramento e l’incremento delle capacità funzionali delle strutture operative territoriali di protezione civile (Artt. 3,4,5,6,14 e 15 L.R. n. 01/05)” U.P.B. 1.4.220, registrata come segue, secondo l’ordine del prospetto di seguito riportato, ai seguenti numeri di impegno:

Prov

Ente

Strutt

 Finanziamento €

Impegno n.

BO

Comune di San Giovanni In Persiceto

CS

20.000,00

44

BO

Comune di Fontanelice

CS

150.000,00

45

FC

Comune di Modigliana

CS

50.000,00

46

RE

Comune di Toano

AA

52.000,00

47

N° ENTI

4

Totale €

272.000,00

><p>

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto infine che, con successivi atti formali adottati dal Dirigente competente, si provvederà alla liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione di titoli di pagamento, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • i lavori e/o le forniture dovranno iniziare entro un anno dalla data di adozione del presente atto; a dimostrazione di ciò i soggetti beneficiari dovranno inviare all’Agenzia:
  • verbale di consegna dei lavori per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
  • atto di aggiudicazione della fornitura per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;

in mancanza, il Direttore dell’Agenzia provvederà in merito per le determinazioni conseguenti;

  • contestualmente all’invio della documentazione di cui sopra, gli enti beneficiari potranno richiedere>all&#8217;Agenzia un anticipo del 40% del contributo concesso, producendo una dichiarazione attestante il proprio impegno a restituire tale quota di finanziamento se non spesa entro tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento;<li>
  • in esito alla verifica di conformità di quanto sopra i Dirigenti competenti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederanno alla liquidazione di un primo acconto, stabilito nella misura del 40% del contributo concesso;
  • i lavori e/o le forniture relative agli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati entro tre anni dall’adozione del presente atto; a dimostrazione di ciò i soggetti beneficiari dovranno inviare all’Agenzia la rendicontazione di cui al punto seguente nei termini ivi descritti; in mancanza il Direttore dell’Agenzia revocherà, anche parzialmente, la concessione dei contributi e recupererà le somme già ricevute e non spese dall’ente beneficiario;
  • entro tre anni dalla concessione dei contributi di cui trattasi, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tutto quanto descritto dalla documentazione sopra richiamata;
  • in esito alla verifica di conformità di quanto sopra i Dirigenti competenti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederanno alla liquidazione del saldo del contributo concesso nella misura effettivamente spettante;
  • di dare atto che eventuali somme derivanti da economie conseguenti alla realizzazione degli interventi dovranno essere restituite dagli enti e soggetti attuatori all’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
  • di pubblicare per estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

Tipologie e caratteristiche delle strutture del Sistema regionale di Protezione Civile

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A) Aree di Ammassamento ( AA )

1. Le Aree di Ammassamento debbono:

  • essere adatte all’ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;
  • essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
  • avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
  • essere individuate nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’ individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile” e deve essere:
  • ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
  • servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
  • sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
  • servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2. L’area deve:

  •  Avere almeno la dimensione di mq 5.000;
  •  Essere dotata di urbanizzazione e reti impiantistiche adatte alla installazione del campo base dei soccorritori;
  •  consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
  •  consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
  •  essere eventualmente attrezzata per l’atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. Gli eventuali edifici debbono avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile;

B) Centri Operativi Sovracomunali di Protezione civile (CS)

I Centri Operativi Sovracomunali debbono:

  • essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente di protezione civile;
  • integrare possibilmente sedi e/o attrezzature dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle associazioni del volontariato di protezione civile e delle altre strutture operative di protezione civile;
  • corrispondere eventualmente con la sede del Centro Operativo Misto o del Centro Operativo Comunale di cui ai punti seguenti;
  • essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
  • disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le seguenti caratteristiche:
  1. Il luogo deve essere:
  •  individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’ individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;
  • ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
  • servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
  • sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
  • non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
  • servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2. L’area deve:

  •  consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
  •  contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;
  •  consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
  •  essere eventualmente attrezzata per l’atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. L’edificio civile deve:

  • avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile,
  • comprendere spazi adatti a contenere gli uffici e i locali tecnici del distaccamento dei Vigili del Fuoco e/o delle associazioni del Volontariato di Protezione Civile e/o dei servizi di Protezione Civile degli enti locali,
  • comprendere spazi eventualmente adatti a contenere il Centro Operativo Misto o del Centro Operativo Comunale di cui ai punti seguenti,

4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

  • consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
  • consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc.;
  • consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.

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