n.286 del 19.11.2025 periodico (Parte Seconda)
Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 22 - Norme di produzione biologica - Deroga in conseguenza di eventi calamitosi. Autorizzazione all'introduzione di animali non biologici per l'operatore biologico codice EI17
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, ed in particolare l’articolo 22 – Adozione di norme eccezionali di produzione, il quale stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fissando criteri e norme specifiche per accordare eccezioni alle norme di produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il predetto Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica, che definisce le modalità affinché una situazione derivante da, «epizoozie», si configuri quale circostanza calamitosa a seguito di decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica e che a seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata si riferisce alla zona o all’operatore interessati.
- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 ed in particolare l’articolo 3 – Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce che in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.
- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 ed in particolare l’articolo 10, comma 2, che individua la regione territorialmente competente come autorità responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all’art. 3 del regolamento (UE)2020/2146 e le relative condizioni;
- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 che descrive, all’art. 2 le condizioni per la concessione delle deroghe e specifica al punto 1.a) che la stessa può essere concessa
a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
Considerato:
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
- Tenuto conto dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti di suini con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza;
- Le ordinanze adottate per impedire il diffondersi della malattia PSA da parte del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna n. 2025/0001736 e 2025/0001742 del 09/01/2025 con le quali è stato ordinato il sequestro sanitario degli stabilimenti IT045PC002 e IT045PC097 e disposto l’abbattimento di tutti i suini presenti;
Atteso che:
- L’operatore biologico SOCIETA’ AGRICOLA BIOMOOD SRL, VIA CANINA 8, 41036 MEDOLLA (MO) CUAA: 03859160362, controllata da CCPB SRL cod. op. EI17 ha presentato, in data 07/10/2025 con protocollo nr. 1001336, richiesta di deroga per inserimento nell’allevamento cod. 021MO005 suini convenzionali per la fase di ingrasso ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento, per rinnovo o ricostituzione con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico;
Accertato che:
• L’operatore appartiene alla filiera DOP biologica Pedrazzoli e si trova in zona attualmente indenne da PSA. Per i fornitori abituali di suinetti biologici appartenenti alla medesima filiera SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. cod. ASL 045PC002 e SOCIETA’ AGRICOLA PRIMAVERA SRL cod. ASL 045PC097, entrambe site in comune di Vigolzone (PC) e certificate biologiche da CCPB SRL, sono state emanate dalla AUSL di Piacenza Ordinanze di Sequestro e Abbattimento capi nr. 2025/0001736 e 2025/0001742;
• Le ordinanze di abbattimento sono allegate all’istanza e conservate agli atti dell’ufficio;
• Entrambi gli allevamenti sopra richiamati si trovano attualmente vuoti e in blocco sanitario;
• A causa dell’abbattimento dei capi e comunque del divieto di movimentazione degli animali per epizoozia che interessa i fornitori citati, si evidenzia l’impossibilità per l’azienda SOCIETA’ AGRICOLA BIOMOOD SRL di reperire suinetti certificati biologici;
• La richiesta riguarda l’inserimento di suini convenzionali per un peso di circa kg. 30 cad. per la fase di ingrasso nell’allevamento cod. 021MO005 in numero di circa 1400 capi mensili;
• La ricerca di fornitori alternativi è stata esperita con esito negativo, come da nr. due richieste allegate;
• L’azienda SOCIETA’ AGRICOLA BIOMOOD SRL si è impegnata a rendere disponibili all’organismo di controllo almeno due dichiarazioni di indisponibilità di capi biologici in occasione di ogni introduzione;
Dato atto che sull’istanza pervenuta è stata effettuata, con esito favorevole, l’istruttoria tecnico-amministrativa, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Reg UE 848/2018 e che detta istruttoria è conservata agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con protocollo n. 1035285 del 17/10/2025 con il titolo “Verbale tecnico di istruttoria per la concessione di deroghe/autorizzazioni a singoli operatori in agricoltura biologica”;
Ritenuto, pertanto, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui al precedente capoverso ed al fine di assicurare la conformità delle produzioni al sistema di produzione biologica, di concedere autorizzazione alle eccezioni alle norme di produzione da parte dell’operatore biologico SOCIETA’ AGRICOLA BIOMOOD SRL, VIA CANINA 8, 41036 MEDOLLA (MO) CUAA: 03859160362, controllata da CCPB SRL cod. op. EI17, nei termini di cui alla già menzionata istruttoria;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla succitata istruttoria è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025” la quale ha, tra l’altro, accorpato nel suo allegato 2 la disciplina relativa al sistema dei controlli interni;
- n. 2378 del 23 dicembre 2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 “Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022”, con la quale, fra l’altro, fu istituita l’Area di lavoro dirigenziale denominata Area Agricoltura sostenibile;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 25338 del 27 dicembre 2022 “Conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la propria determinazione n. 10826 del 29 maggio 2024 “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’Area Agricoltura sostenibile della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della l.r. n. 32/1993”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 11415 del 16 giugno 2025 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”, con la quale, fra l’altro, fu da ultimo disposto di prorogare il conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura, caccia e Pesca sino al 31 dicembre 2025;
Richiamati, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”, con la quale è stato disposto di approvare l’aggiornamento 2025, in regime di esercizio provvisorio, del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2024/2026 (PIAO 2024/2026);
Dato atto che il presente provvedimento contiene dati personali comuni la cui diffusione è consentita dall’art. 11 del regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2, in quanto trattasi di operatore biologico iscritto nell’Elenco regionale di cui all’art. 5 della legge regionale n. 28/1997;
Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di concedere all’operatore biologico SOCIETA’ AGRICOLA BIOMOOD SRL, VIA CANINA 8, 41036 MEDOLLA (MO) CUAA: 03859160362, controllata da CCPB SRL cod. op. EI17 deroga per l’introduzione di suini convenzionali per un peso di circa kg. 30 cad. per la fase di ingrasso nell’allevamento cod. 021MO005 in numero di circa 1400 capi mensili ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento (circostanza calamitosa derivante da «epizoozia),
2) di stabilire inoltre, al fine di ottenere l’accesso alla deroga di cui al punto 1), le seguenti prescrizioni:
- La deroga viene concessa per un periodo di 6 mesi fino al 30/04/2026;
- L’operatore biologico interessato debba informare il proprio Organismo di controllo preventivamente ad ogni introduzione di animali convenzionali in deroga;
- Durante la vigenza della deroga, l’operatore dovrà riprendere tempestivamente l’introduzione di suinetti certificati biologici non appena verranno meno le restrizioni vigenti
- Gli animali introdotti dovranno rispettare i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2. del Reg. 848/2018;
- L’Organismo di controllo dovrà verificare – anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda – le condizioni di disponibilità effettiva di suinetti certificati biologici e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto, nonché il rispetto della normativa relativamente al periodo di conversione degli animali.
3) di notificare, tramite PEC, il presente provvedimento all’operatore biologico SOCIETÀ AGRICOLA BIOMOOD SRL;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo di controllo CCPB SRL;
5) che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica;
6) di precisare infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;
8) di comunicare il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea.