n.339 del 11.11.2022 (Parte Seconda)

Eventi calamitosi prima decade dicembre 2020 - Disposizioni operative per il riconoscimento delle ulteriori misure economiche eccedenti le prime a soggetti privati e attività economiche e produttive

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile ridenominata Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel seguito “Agenzia regionale”;

Premesso che:

- il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, causando dissesti idrogeologici ed esondazioni di corsi d’acqua, tra cui il fiume Panaro nel modenese con conseguenti inondazioni che hanno colpito gravemente e diffusamente il territorio dei Comuni di Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola;

- con Deliberazione del Consiglio dei ministri (DCM) 23 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 3 del 5 gennaio 2021, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi prorogati di 12 mesi con DCM del 29 dicembre 2021;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 5 del 8 gennaio 2021, il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna è stato nominato Commissario Delegato all’emergenza con il compito, tra l’altro, di provvedere alla stima del fabbisogno delle risorse finanziarie per far fronte, tra l’altro, ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive per i quali riconoscere le prime misure economiche di immediato sostegno di cui all’articolo 25, comma2, lett. c), del D.lgs. n. 1/2018;

Considerato che:

- con nota dell’Assessore regionale all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, prot. PG 828396 del 15/12/2020, si è provveduto ad avviare la ricognizione dei suddetti danni tramite apposita modulistica di segnalazione degli stessi;

- con nota del Direttore dell’Agenzia regionale per la protezione civile e la sicurezza territoriale prot. PC 68202 del 22/12/2020 si è provveduto a rendere disponibili ai Comuni delle province interessate appositi elenchi riepilogativi delle segnalazioni di danno ad essi pervenute;

- gli esiti della ricognizione sono stati trasmessi al Dipartimento della protezione civile con propria nota prot. PG 161329 del 24/2/2021;

Evidenziato che:

- con riferimento all’OCDPC n. 732/2020, è stata adottata, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D. Lgs. n. 1/2018, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 (G.U. n. 133 del 5/6/2021), avente ad oggetto lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie, tra l’altro, a finanziare le prime misure economiche di immediato sostegno a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati danneggiati di cui all’art. 25, comma 2, lettera c), a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del medesimo D.Lgs. n. 1/2018;

- con Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 1243 del 2/8/2021 sono state approvate le Direttive disciplinanti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai Comuni ivi espressamente individuati delle Province di Modena, Reggio Emilia e Bologna a cui risultavano presentate le segnalazioni dei danni da parte di soggetti privati e/o esercenti attività economiche e produttive;

- i soggetti con beni danneggiati ubicati nel territorio dei Comuni di Gaggio Montano e Monzuno in provincia di Bologna, dei Comuni di Maranello, Pievepelago, Riolunato, Sestola e Vignola in provincia di Modena e dei Comuni di Baiso, Poviglio, Toano e Vetto in provincia di Reggio Emilia in base alle Direttive in parola potevano accedere alle sole prime misure economiche di immediato sostegno di cui alla OCDPC n. 732/2020, presentando domanda di contributo entro il termine perentorio previsto dalle citate Direttive, prorogato con successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 1487/2021 e n. 1823/2021 ovvero entro il termine perentorio definitivo del 17 dicembre 2021;

- tali misure erano riconoscibili fino al 100% dei danni:

- nel limite di € 5.000,00 per le abitazioni principali e parti comuni di edifici residenziali in cui fosse presente almeno un’abitazione principale;

- nel limite di € 20.000,00, per gli immobili e beni mobili strumentali all’esercizio di attività economiche e produttive;

- le domande di contributo in questione potevano essere presentate per le prime misure di immediato sostegno, con la facoltà di esporre anche danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 ed € 20.000,00, fermi restando tali massimali per le prime misure economiche;

- che non tutti i soggetti danneggiati hanno presentato la domanda di contributo per le prime misure economiche, pur avendo segnalato i danni anche superiori, in alcuni casi, ai suddetti massimali;

Vista la Legge di stabilità (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che all’articolo 1, comma 448, prevede quanto segue:

Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018

Vista l’OCDPC n. 932 del 13/10/2022 che, in attuazione della citata Legge di stabilità, ha definito nei rispettivi Allegati B e C le disposizioni per il riconoscimento delle ulteriori misure economiche di cui all’articolo 25, comma 2, lett. e), del D. Lgs n. 1/2018, eccedenti le prime misure di € 5.000,00 ed € 20.000,00;

Ritenuto di dover applicare, per gli eventi calamitosi della prima decade del mese di dicembre 2020, le disposizioni di cui agli Allegati B e C alla OCDPC n. 932/2022, con le precisazioni riportate nel dispositivo del presente atto e nel pieno rispetto dell’ammontare complessivo del fabbisogno già trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che prevedono non solo la riconoscibilità delle ulteriori misure economiche per i soggetti privati (abitazioni principali e relative parti comuni) e per le attività economiche e produttive, ma anche la possibilità di presentare domanda di contributo da parte dei soggetti privati per i danni alle abitazioni diverse da quelle principali e per i danni subiti dalle associazioni senza scopo di lucro che invece erano esclusi dall’ambito applicativo della OCDPC n. 732/2020 e quindi dalle Direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 1243/2021 nei Comuni ivi individuati e sopra specificati;

Ritenuto, altresì, di dover approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per le attività economiche e produttive, come stabilito al paragrafo 5 dell’allegato C all’OCDPC n. 932/2022;

Ritenuto necessario avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna e del servizio di assistenza tecnica della sua Società in house ART-ER S.cons.p.a. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Evidenziato che con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, troverà applicazione il Regolamento U.E. n. 651/2014 atteso che il regime di aiuto è già stato correttamente comunicato alla Commissione Europea a seguito dell’adozione della delibera di Giunta regionale n. 1243/2021, avendo ricevuto il numero di aiuto SA.64464 (2021/X);

Osservato necessariamente che l’intera procedura amministrativa delineata dal combinato disposto della Legge n. 234/2021 e dell’OCDPC n. 932/2022, con l’intento di giungere al riconoscimento dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività produttive, tenuti a presentare formale domanda di contributo nei termini stabiliti, è chiaramente subordinata al corretto riparto tra le Regioni dello stanziamento delle risorse statali ed al materiale trasferimento di quelle destinate alla Regione Emilia-Romagna;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera di Giunta regionale n. 111/2022: "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

per le ragioni espresse in parte narrativa

1. di applicare, per gli eventi calamitosi della prima decade del mese di dicembre 2020, le disposizioni di cui agli Allegati B e C alla OCDPC n. 932/2022 che prevedono non solo la riconoscibilità delle ulteriori misure economiche per i soggetti privati (abitazioni principali e relative parti comuni) e per le attività economiche e produttive, ma anche la possibilità di presentare domanda di contributo da parte dei soggetti privati per i danni alle abitazioni diverse da quelle principali e per i danni subiti dalle associazioni senza scopo di lucro, fermo restando l’ammontare complessivo del fabbisogno già trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;

2. di evidenziare quanto segue:

a) le Amministrazioni Comunali destinatarie del presente provvedimento sono: Gaggio Montano, Monzuno, Maranello, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Vignola, Baiso, Poviglio, Toano e Vetto;

b) le domande di contributo da parte dei soggetti privati devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il termine di 40 giorni previsto al punto 6.1 dell’Allegato B alla OCDPC n. 932/2022, decorrente dalla relativa pubblicazione nella G.U. n. 248 del 22 ottobre 2022 e quindi entro il termine perentorio del 1 dicembre 2022;

c) le domande di contributo da parte degli esercenti attività economiche e produttive devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di approvazione della modulistica con il presente provvedimento;

d) le domande di contributo possono essere presentate unicamente dai soggetti danneggiati che:

- avendo presentato la domanda di contributo entro il 17.12.2021, possono integrarla in caso di importo danni superiore a € 5.000,00 (soggetti privati) ed € 20.000,00 (attività economiche e produttive);

- pur non avendo presentato domanda di contributo per le prime misure economiche nel termine perentorio previsto o non avendole potute presentare in quanto escluse (abitazioni diverse da quelle principali ed associazioni senza scopo di lucro), abbiano comunque trasmesso a suo tempo la segnalazione dei danni ai Comuni interessati e da questi riepilogati negli elenchi trasmessi all’Agenzia regionale e dal sottoscritto al Dipartimento della protezione civile;

e) qualora l’importo dei danni sia superiore ad € 5.000,00, i soggetti privati devono allegare alla domanda di contributo la perizia asseverata, con costo a loro carico, da redigersi utilizzando l’apposito Modulo B.3.4 in allegato alla OCDPC n. 932/2022;

f) i soggetti privati che nella domanda di contributo presentata entro il 17/12/2021 hanno già esposto danni di importo complessivo superiore ad € 5.000.00, devono allegare la sola perizia asseverata, con costo a loro carico, da redigersi utilizzando l’apposito Modulo B.3.4 in allegato alla OCDPC n. 932/2022 nonché l’eventuale documentazione fotografica relativa ai danni subiti;

g) le Amministrazioni di cui al punto 2.a sono individuate quali Organismi istruttori delle domande di contributo e dovranno terminare l’istruttoria delle stesse entro 45 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande;

h) con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, troverà applicazione il Regolamento U.E. n. 651/2014 atteso che il regime di aiuto è già stato correttamente comunicato alla Commissione Europea a seguito dell’adozione della delibera di Giunta regionale n. 1243/2021 avendo ricevuto il numero di aiuto SA.64464 (2021/X);

i) gli Organismi istruttori possono, ai sensi della D.G.R. n. 1818/2019, avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna e del servizio di assistenza tecnica della sua Società in house ART-ER S.cons.p.a. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

j) entro 45 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, gli Organismi Istruttori provvedono al completamento delle istruttorie e tramettono all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile gli elenchi riepilogativi degli importi debitamente istruiti delle domande ammesse a contributo, utilizzando il Modulo SR/B1 per i soggetti privati e il Modulo SR/C1, allegati alla OCDPC n. 932/2022;

k) entro i successivi 30 giorni l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvede a trasmettere al Dipartimento nazionale della Protezione Civile l’importo complessivo del contributo massimo concedibile per come risultante dagli elenchi riepilogativi ricevuti;

l) con successivo atto verranno fissati i termini:

- per l’esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione, successivamente al corretto riparto tra le Regioni dello stanziamento delle risorse statali;

- entro cui gli Organismi Istruttori dovranno trasmettere all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile il rendiconto degli importi dei contributi erogati, evidenziando eventuali economie che dovranno essere restituite dagli Organismi Istruttori, secondo le indicazioni e la modulistica che verranno fornita dall’Agenzia regionale;

m) l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvede all’assegnazione ed al trasferimento agli Organismi Istruttori delle risorse finanziarie a copertura dei contributi di cui trattasi, solo ed esclusivamente a seguito del materiale trasferimento delle risorse statali destinate alla Regione Emilia-Romagna;

3. di approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per le attività economiche e produttive, come stabilito al paragrafo 5 dell’allegato C all’OCDPC n. 932/2022, in allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali interessate di cui al punto 1.a e al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;

5. di pubblicare il presente atto, unitamente alla modulistica in allegati 1, 2, 3, 4, 5:

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- nella seguente pagina dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-dicembre-2020/contributi-ai-soggetti-privati-e-alle-attivita-produttive;

- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1, e dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, e ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza ampliata in applicazione dell’articolo 7 bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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